– esaminato il ricorso n. 4473/24 Vol. depositato in data 5-9-2024 ai sensi degli artt. 18 e segg. del d.lgs. 14/2019 da (omissis) s.r.l. (con sede in (omissis), strada (omissis) C.F.: (omissis)) con cui tale società (imprenditore agricolo svolgente attività di allevamento del bestiame) ha chiesto che il Tribunale voglia confermare le misure protettive nei confronti di tutti i creditori;
– ritenuta la propria competenza poiché la sede della società è situata nel circondario del Tribunale di Mantova;
– ritenuto che sono state osservate le formalità previste dalla legge e quelle disposte con proprio decreto del 10-9-2024;
– rilevato che è stata inviata al Registro delle Imprese la richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento come stabilito dall’art. 19 CCI;
– osservato che si sono costituiti i creditori (omissis), (omissis) s.r.l., (omissis), (omissis) s.r.l. e (omissis), unico fra di essi ad essersi opposto alla conferma delle misure;
– esaminata la relazione del professionista designato ex art. 12 d.lgs. 14/2019, dott. (omissis), il quale ha risposto ai seguenti quesiti posti con il decreto di convocazione del 10-9- 2024:
1) effettui il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento secondo i criteri di cui al decreto dirigenziale del 28-9-2021 e successive modifiche e ne esponga i risultati; 2) illustri la situazione economica e patrimoniale dell’impresa;
3) verifichi l’attendibilità della documentazione allegata al ricorso; 4) valuti la idoneità del progetto del piano di risanamento a conseguire, in un’ottica prognostica, il risultato perseguito sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità; 5) accerti la funzionalità delle misure protettive richieste dal ricorrente ai fini del perseguimento dell’obiettivo di risanamento dell’impresa; 6) indichi se siano state instaurate serie trattative con i creditori;
– osservato che il predetto professionista ha rilevato 1) che il risultato, secondo il test pratico, assume il punteggio di 9.83 (ciò che significa che l’impresa si presenta in disequilibrio economico a regime sicché si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa) tenendo conto di quanto esposto nel piano presentato dall’imprenditore ovvero quello di 5.93 ipotizzando un flusso annuo al servizio del debito di € 60.000,00 anche per gli anni successivi al terzo (ciò che indica la presenza di una margine operativo lordo positivo non sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa potendo rendersi necessaria la cessazione dell’azienda), dato quest’ultimo che si spiega con la circostanza che il piano di risanamento, per essere in grado di soddisfare tutti i soggetti interessati nelle percentuali proposte, dovrebbe avere una durata di dieci anni”; 2) che per gli anni successivi al terzo non sono stati allegati elementi tali da far comprendere “se e come si potranno realizzare i flussi ipotizzati”; 3) che non sono stati considerati dall’imprenditore i debiti nei confronti dei professionisti che stanno fornendo prestazioni professionali nell’ambito del percorso della composizione negoziata; 4) che risultano essere stati effettati prelievi per finalità extraziendali e ciò quantomeno con riferimento al versamento di € 6.000,00 destinati a una società polacca titolare di una piattaforma di trading in criptovalute; 5) che le misure protettive sarebbero assolutamente funzionali al fine di perseguire il risanamento dell’impresa; 6) di non essere a conoscenza dell’esistenza di trattative con i creditori;
– considerato che per l’accoglimento della istanza di concessione delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al fumus boni iuris, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l’avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d.lgs. 14/2019), e, quanto al periculum in mora, dal pregiudizio che l’instaurazione o la prosecuzione di un’azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite (desunto dall’art. 19 co. 6 d.lgs 19/2014; v. anche art. 6 co. 4 della direttiva UE n. 1023/2019) costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (sui presupposti per la concessione della misura si vedano Trib. Milano 17-1-2022 e Trib. Treviso 4-10-2022 tutte reperibili, come le altre di seguito citate, su www.ilcaso.it);
– ritenuto, quanto al primo presupposto, secondo quanto emerge dalle approfondite analisi effettuate dell’esperto, a) che la previsione di durata del piano (dieci anni), concernente una impresa di modeste dimensioni, contrasta con i principi elaborati in materia dal CNDCEC del 26 maggio 2022, paragrafo 4.1.4 che limita i piani in continuità diretta all’arco temporale massimo di cinque anni poiché durate superiori non offrono adeguate garanzie di prevedibilità analitica, dovendosi inoltre aggiungere che il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l’attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull’attendibilità delle previsioni successive al quinto anno (in tal senso si vedano i principi di attestazione dei piani di risanamento, rilasciati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti in data 7-1-2021, punto 6.5.11), giustificazione e attestazione che, invece, mancano; b) che il risanamento dell’impresa sarebbe perseguibile solo mediante l’adozione di misure straordinarie che tuttavia non vengono nemmeno adombrate nel piano; b) che il piano si presenta comunque gravemente carente sotto il profilo previsionale almeno con riguardo dalla quarta annualità in poi; d) che l’esperto, anche nel corso dell’udienza di comparizione ha confermato, l’assenza dell’avvio di trattative con i creditori;
– ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti di legge per la conferma delle misure protettive e che ogni altro profilo risulta assorbito;
– ritenuto che le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra la società istante e l'(omissis) e sono liquidate (nei limiti tabellari stante la semplicità delle questioni affrontate) come da dispositivo mentre vengono compensate nei rapporti con gli altri creditori costituitisi che si sono limitati a precisare il loro credito, rimettendosi alla decisione del Tribunale;
P.T.M.
– rigetta l’istanza di conferma delle misure protettive disposte con decreto del 10-9- 2024 e ne dichiara cessata l’efficacia;
– condanna (omissis) s.r.l. a rifondere all'(omissis)le spese di lite che si liquidano in € 1.013,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
– compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra (omissis) e gli altri creditori costituitisi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito nonché alle parti e all’esperto.
Mantova, 11 ottobre 2024.
