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Tribunale di Lecce, 13/06/2023, n. 1820

Massima

In tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso, il distributore di autoveicoli è legittimato passivamente a rispondere dei danni cagionati da vizi di fabbricazione del veicolo, non potendo eccepire di essere un mero intermediario qualora eserciti attività di commercializzazione, importazione e potenzialmente anche produzione di parti e accessori dei veicoli stessi, come accertato da visura camerale.

Supporto alla lettura

RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

L’art. 116 del Codice del Consumo disciplina la responsabilità del fornitore nei confronti del soggetto danneggiato qualora il produttore non sia individuato e il fornitore ometta di comunicare il nome di quest’ultimo nei modi e nei tempi stabiliti.

Si parla di “responsabilità a cascata” in quanto tutti i soggetti coinvolti nella catena produttiva hanno l’obbligo di rispettare le regole della trasparenza.

Gli elementi fondamentali su cui si basa la responsabilità del fornitore sono:

  • che questi ha distribuito il prodotto nello svolgimento di un’attività commerciale;
  • che il produttore sia rimasto sconosciuto;
  • che il fornitore non comunica l’identità del produttore.

Per cui tale responsabilità è subordinata alla omissione di comunicazione del danneggiato, entro il termine di 3 mesi dalla richiesta della identità e del domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Inoltre tale richiesta deve pervenire al fornitore per iscritto, con indicazione del prodotto che ha determinato il danno, del luogo ove il danno si è verificato e della approssimativa data di acquisto, e se ancora esistente, l’offerta in visione del prodotto.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

MOTIVO DELLA DECISIONE

(fatto e diritto)

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (omissis) conveniva in giudizio al fine di sentir accertate la presenza di gravi anomalie al funzionamento dei sistemi di sicurezza della propria autovettura AUDI (omissis) tg. (omissis) e per l’effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in euro 20.460,57.

A sostegno della domanda, l’attore deduceva che in data 7.12.2019, alle ore 10:00 circa, mentre era intento a percorrere la S.S. 16 (Lecce-Maglie) giunto al Km 962+600mt, in prossimità del cavalcavia ivi situato, andava a collidere con l’autovettura Volvo (omissis) tg. (omissis) che lo precedeva.

Sosteneva, altresì, che l’impatto avveniva ad una velocità pari a circa 15km/h e che non si attivava il sistema “AUDI PRE SENSE” (sistema che identifica i rischi di collisione e riduce la velocità in autonomia fino ad evitare l’impatto), e al contempo si attivano tutti gli airbag di cui la vettura era dotata. Osservava, dunque, che tali malfunzionamenti derivassero da gravi vizi e difetti del veicolo di sua proprietà.

L’odierno attore proponeva nei confronti di (omissis) (titolare della rivendita da cui aveva acquistato l’autovettura) e (omissis) giudizio di accertamento tecnico preventivo che si concludeva con il deposito della relazione peritale definitiva, a firma del C.T.U. Ing. (omissis) in data 14.05.2021.

1.2. Si costituiva (omissis) eccependo il difetto di legittimazione passiva sostenendo di non essere produttore del veicolo, ma solo distributore per l’Italia, e al contempo di non possedere stabilimenti di produzione di auto a marchio (omissis). Nel merito, eccepiva che le cause del sinistro dovessero essere ricondotte esclusivamente alla condotta del guidatore, e contestava le valutazioni peritali del consulente nominato nel giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo che, pur avendo notato la differenza di danni riportati dai due veicoli coinvolti, non aveva ricondotto tale diversità alla giusta causa.

Infine, precisava che l’attivazione degli airbag non era solo alla velocità del veicolo, ma derivava da un insieme di fattori di rischio ed, inoltre, asseriva che il sistema Audi Pre Sense in alcune circostanze, tra cui i tratti di strada curvilinei, poteva non intervenire così come specificato nel manuale d’uso Audi.

2. La causa veniva istruita con prova documentale.

2.1. All’udienza del 27.10.2022, le parti precisavano le conclusioni e la causa trattenuta per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.

******

3. La domanda attorea è fondata e pertanto merita di essere accolta.

3.1 Sul difetto di legittimazione passiva.

(omissis) ha eccepito di non essere produttore del veicolo di proprietà dell’attore, ma di essere solo un mero distributore. A sostegno di tale tesi ha allegato di non possedere stabilimenti di produzione di auto a marchio (omissis).

Orbene, dalla documentazione prodotta risulta provato che (omissis) ha per oggetto il commercio, mediante esportazione e importazione di autoveicoli nonché la promozione commerciale e importazione nonché produzione nazionale ed estera delle loro parti accessori e ricambi (come da visura camerale allegata al fascicolo di parte attrice) di varie case automobilistiche, tra cui rientrano anche i veicoli a marchio (omissis).

Pertanto, l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva va rigettata.

3.2. Sul difetto di fabbricazione e sui vizi del veicolo.

L’attore ha ricondotto la causa del sinistro verificatosi, in data 7.12.2019, alla mancata attivazione del sistema di sicurezza Audi Pre sense e che tale malfunzionamento sia ascrivibile a gravi vizi e difetti del sistema in dotazione sul proprio veicolo, invocando la responsabilità del produttore disciplinata dal
Codice del Consumo, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti da parte della società convenuta.

Ciò posto, occorre inquadrare giuridicamente la domanda attorea.

Deve premettersi che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Ne deriva che incombe, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.

È emerso nel corso dell’istruttoria e dalle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo r.g. n. 3414/2020, la cui relazione è stata deposita in atti, la sussistenza dei vizi lamentati dall’attore e il collegamento causale tra questi e il danno verificatosi.

Infatti, il consulente nominato dopo aver premesso che il sistema di “pre sense” è in grado di emettere avvertimenti e di arrestare i veicoli con frenate di emergenza, quando gli stessi procedono una velocità ricompresa tra i 10 e gli 85 km/h, ha concluso affermando che dai rilievi effettuati sul veicolo dell’attore risulta che l’impatto con l’altra autovettura sia avvenuto ad una velocità non superiore a 20-25 km/h.

Ha inoltre precisato che dalle indagini peritali svolte, non sono emersi elementi tecnici ed oggettivi idonei a giustificare la contemporanea attivazione di tutti gli airbag anteriori e laterali.

Perciò, l’odierno Giudicante condivide le puntuali e approfondite valutazioni espresse dal perito d’ufficio sul resto dell’elaborato, anche perché il procuratore della parte non ha prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente contrastare le considerazioni rassegnate dall’ausiliario.

Pertanto, risulta assolto l’onere probatorio dell’attore, consistente nella dimostrazione che il sistema di sicurezza non abbia correttamente funzionato durante il sinistro occorso in data 7.12.2019. Infatti, è stato appurato che il veicolo dell’attore procedeva ad una velocità entro la quale il sistema di sicurezza
sarebbe dovuto intervenire arrestando il veicolo ed evitando così la verificazione del sinistro.

Ulteriore elemento sintomatico del malfunzionamento dei sistemi di sicurezza della vettura in oggetto, è dato dal riscontro dell’assenza di elementi tecnici idonei a giustificare l’attivazione di tutti gli airbag di cui era dotata l’automobile.

Risultando così provato il nesso di causalità tra il difetto (malfunzionamento del sistema di sicurezza) e il danno (sinistro che ne è derivato), occorre altresì soffermarsi sulla prova delle conseguenze dannose lamentate dall’attore. Sul punto, questo Tribunale, rileva che sulla base degli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo e della documentazione prodotta in atti da parte attrice, il risarcimento richiesto è quantificabile in euro 15.937,01. A tale importo devono essere aggiunti quelli relativi alle spese sostenute per le attività di consulenza svolte dal consulente tecnico d’ufficio e dal consulente di parte attorea nel precedente giudizio, per un importo pari ad euro 4.379,36.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, nella prefata composizione, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) così provvede:

– Rigetta l’eccezione di legittimazione passiva;

– Accoglie la domanda attorea e per l’effetto condanna (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 15.937,01 in favore di (omissis) a titolo risarcitorio, oltre accessori come da domanda;

– condanna (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 4.379,36 in favore di (omissis) a titolo di rimborso spese nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, oltre interessi legali dalla data dell’esborso all’effettivo soddisfo;

– condanna (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di (omissis) che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed euro 3.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessi di legge, se dovuti.

Lecce, 13 giugno 2023

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