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Tribunale di Latina sez. lav., 24/09/2025, n. 1034

Massima

Sussistono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. quando l’azione risulta introdotta in malafede ovvero con grave negligenza, come evidenziato dalla mancata comparizione della parte e del difensore invitati a rendere chiarimenti, dalla mancata giustificazione della duplicazione dei giudizi sullo stesso oggetto, e dalla scarsa qualità degli scritti difensivi. In particolare, costituisce grave negligenza il deposito di un ricorso giudiziario (unitamente a centinaia di altri giudizi patrocinati dal medesimo difensore) “redatto a stampone” con strumenti di intelligenza artificiale, caratterizzato da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico, in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum e tutte manifestamente infondate. Tale condotta giustifica la condanna del ricorrente al pagamento di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.

Supporto alla lettura

RESPONSABILITA’ AGGRAVATA

L’art. 96 c.p.c sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. “lite temeraria“, cioè quel comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell’infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato.

Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l’acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).

La legge configura in tale comportamento una responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l’obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all’aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno.

Si tratta di un istituto posto a tutela dell’interesse di una delle parti a non subire pregiudizi a seguito dell’azione o resistenza dolosa o colposa dell’altra parte.

Ambito oggettivo di applicazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 429 c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.

Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall’osservanza dell’ordine logico delle questioni da esaminare di cui all’art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).

2. La domanda attorea – avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito contributivo portato dall’avviso di addebito n. (omissis) il cui pagamento è stato ingiunto con intimazione di pagamento n. (omissis) per l’importo di € 8.493,50 – è infondata e deve essere rigettata.

3. Con memoria di costituzione tempestivamente depositata l’(omissis) ha rappresentato che il ricorrente ha presentato medesima domanda di accertamento negativo del credito contributivo portato dall’AVA n. (omissis) nel procedimento di cui R.G. 2923/2024 pendente dinanzi al Tribunale e ne ha chiesto la riunione in ragione della litispendenza/ne bis in idem.

Inoltre, nel merito, ha dedotto e documentato la notifica dell’AVA impugnato.

4. In sede di prima udienza la difesa attorea ha ritenuto di non effettuare alcun rilievo e di non prendere posizione in relazione a quanto riferito dall’(omissis).

In particolare la difesa attorea ha depositato note di trattazione scritta per la prima udienza (fissata al 17.6.2025) in data 2.8.2024 (il giorno dopo l’emissione del decreto di fissazione d’udienza), prima pertanto della notifica del ricorso e della costituzione dell’(omissis), scegliendo, evidentemente, con il proprio contegno difensivo, di non prendere posizione in relazione alle difese ed alla documentazione prodotta dall’(omissis).

Al fine di chiarire tale contegno processuale e comprendere altresì le ragioni della duplicazione dei giudizi, all’esito della prima udienza del 17.6.2025, è stata disposta la comparizione personale della parte ricorrente e del difensore con rinvio all’udienza del 8.7.2025.

All’udienza del 8.7.2025 nessuno è comparso per la parte ricorrente e la causa è stata rinviata all’udienza del 23.9.2025, disponendo la comparizione personale dell’avv. (omissis), convocata personalmente in numerosi altri giudizi e mai comparsa davanti al Tribunale.

All’odierna udienza era presente, in sostituzione dell’avv. (omissis), l’avv. (omissis), il quale ha rappresentato di non aver nulla da riferire, non essendo stato notiziato dalla collega.

5. Alla luce della documentazione in atti, in alcun modo contestata dalla parte ricorrente, preso atto della regolarità della notifica dell’AVA impugnato in data 1.9.2022, il credito contributivo deve essere dichiarato incontrovertibile.

La prescrizione successiva alla notifica risulta poi tempestivamente interrotta dalla intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio.

6. Il ricorso risulta pertanto palesemente infondato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione € 5.200 – 26.000) e della attività processuale svolta.

8. Inoltre ritiene il Tribunale sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone – risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; l’atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate.

Il difensore inoltre, più volte invitato a presentarsi in udienza al fine di rendere chiarimenti, ha ritenuto di non presenziare.

Alcuna giustificazione è inoltre stata presentata in relazione alla duplicazione dei giudizi. Si rileva sul punto che il procedimento R.G. 2923/2024 risulta definito con declaratoria di inammissibilità in data 15.7.2025.

È evidente pertanto che l’azione risulta introdotta in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla somma di € 1.000,00 da corrispondere alla controparte oltre ad € 1.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (omissis) nei confronti di (omissis) (R.G. 2479/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’(omissis) che si liquidano in € 5.391,00 oltre accessori di legge;

– condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di € 1.000 in favore dell’(omissis) ed € 1.000 in favore della cassa delle ammende

Così deciso in Latina, 23.09.2025

Allegati

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