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Tribunale di Lamezia Terme, 02/03/2020, n. 160

Massima

In materia di opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, avverso le sentenze del Giudice di Pace è applicabile il rito ordinario dell’appello di cui agli artt. 342 ss. c.p.c., superando l’orientamento che propendeva per l’applicazione del rito speciale previsto dalla legge 689/1981.

Supporto alla lettura

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Per la violazione di talune norme non penali sono previste sanzioni amministrative (di solito pecuniarie).

Contro il provvedimento che le applica al trasgressore, questi può proporre opposizione per ottenere l’annullamento totale o parziale del provvedimento, o almeno una riduzione della sanzione.

Ambito oggettivo di applicazione

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello il (omissis) in persona del sindaco p.t. impugnava la sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Terinese n.762/2007 decisa in data 26.10.2007 e depositata in cancelleria il 10.11.2007 con cui era stato accolto il ricorso presentato dall’appellato che aveva impugnato un verbale di contravvenzione della Polizia Municipale di (omissis) relativo alla violazione dell’art. 142/2-7 del Codice della Strada per eccesso di velocità rilevato tramite apparecchiatura Autovelox modello Volomatic 512. Evidenziava in primo luogo l’erronea decisione avvenuta secondo equità e non secondo diritto; quindi la mancata contestazione immediata dell’infrazione da parte dell’odierno appellato ed infine la mancata impugnazione del verbale di accertamento a mezzo di querela di falso, dal ché l’impossibilità di contestare in giudizio fatti compiuti alla presenza del pubblico ufficiale.

Resisteva l’appellato censurando l’infondatezza dei motivi di appello articolati dal (omissis) e chiedendo il rigetto dell’appello spiegato.

Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria e acquisito il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 5.11.2019, previa concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si evidenzia come l’art. 26 l. 40/2006, modificando l’art. 23 l. 689/1981, abbia reso appellabili, tra le altre, le sentenze emesse dal Giudice di pace aventi ad oggetto opposizioni a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale senza nulla specificare in merito al rito applicabile dinanzi al Tribunale. A tal fine risultano ipotizzabili due alternative: appello con ricorso ex l. 689/1981 seguendo il rito speciale di primo grado oppure gravame con citazione seguendo il rito generale dell’appello di cui agli artt. 342 ss. c.p.c. Condividendo quanto rilevato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 14520 del 19.06.2009 circa l’applicabilità delle norme previste dal capo II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, così disatten-dendo la tesi orientata in senso contrario, si è ritenuto corretto procedere nelle forme del rito ordinario (e per tale ragione è stata disposta la conversione del rito in corso di causa).

Le considerazioni espresse in tema di rito applicabile impongono di valutare l’eventuale inammissibilità del presente appello, rilevabile d’ufficio, per eventuale intempestività nella sua proposizione.

Ed infatti l’appellante ha introdotto il giudizio con ricorso anziché con citazione, ritenendo erroneamente applicabile anche in appello il rito speciale.

Tuttavia nel caso di specie sono stati rispettati i termini di legge per la notifica dell’appello che pertanto deve dirsi ammissibile.

Nel merito, l’appello spiegato dal (omissis) appare fondato e deve es-sere accolto per le ragioni che seguono.

Il giudice di pace ha fondato, in primo luogo, la propria decisione sulla mancata inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l’infrazione contestata all’odierno appellato nel decreto prefettizio di cui al Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4 (conv., con modif., in Legge 1 agosto 2002, n. 168), come richiamato dall’art. 201, comma 1 bis, lettera e) del c.d.s., che identifica i casi in cui può considerarsi legittima la mancata contestazione immediata delle violazioni di norme del medesimo codice.

Conseguentemente ha ritenuto che gli organi accertatori avrebbero, pertanto, po-tuto contestare l’infrazione all’utente della strada solo in via immediata.

Il (omissis) ha censurato tale conclusione, osservando che, nel caso di specie, la mancata contestazione immediata, per come peraltro indicato nello stesso verbale di contestazione, troverebbe la propria legittimazione normativa nella lettera e) del medesimo art. 201 C.d.S., comma 1 bis, che fa riferimento all’”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo e’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.

L’osservazione è corretta.

Come, infatti, di recente chiarito anche dalla Suprema Corte (Cass., 22 marzo 2011, n. 6476) la differenza tra le due fattispecie di cui, rispettivamente, alle lettera e) ed f) del comma in questione consiste nel fatto che, nel primo caso, l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è – a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame sulla base del contenuto verbale, facente fede fino a querela di falso di quanto direttamente compiuto dagli organi accertatori – “direttamente gestita” dall’organo di polizia operante. In altri termini, l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’articolo 4 del citato d.l. 121/2002 è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (come ricavabile anche dall’art. 4, comma 1, del medesimo testo normativo), non anche di quelle “direttamente gestite” – come nella specie – dagli organi di polizia (in tale direzione, cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008).

L’infrazione, quindi, non andava immediatamente contestata.

Ciò permette di ritenere assorbito anche il motivo di nullità individuando l’organo accertatore la ragione giustificativa della mancata contestazione immediata proprio nel ricorrere dell’ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1 bis dell’art. 201 c.d.s., correttamente applicata nella vicenda di specie.

Infine, per quanto riguarda il terzo motivo di nullità esplicitato nella sentenza impugnata – vale a dire la non conformità alle prescrizioni di legge dei segnali stradali apposti per indicare la velocità da tenere, non recando gli stessi sul retro l’indicazione dell’ente proprietario della strada e dell’anno di fabbricazione del segnale medesimo – appare corretta la deduzione dell’appellante secondo cui la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale, delle informazioni imposte dall’articolo 77 Reg. Esec. c.d.s., non determina l’illegittimità del segnale, e non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, non trattandosi di una difformità rispetto alla previsione normativa tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la funzione propria del segnale stradale, che è quella di rendere nota all’utente della strada la norma di condotta da os-servare (Cass. 21 gennaio 2009, n. 1544; Cass. 22 febbraio 2006 n. 3962; Cass. 20 mar-zo 2006 n. 7125; Cass. 13 aprile 2006 n. 8660).

In accoglimento, pertanto, dell’interposto gravame e in riforma della sentenza impugnata, l’opposizione promossa dall’odierno appellato avverso l’accertamento di violazione n. 362/A/2006/V prot. 362/2007 notificato in data 3.3.2007, deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione al presente grado di giudizio e si liquidano, sulla scorta del D.M. 55/2014, come da dispositivo; sono invece da compensarsi, vista la complessità della materia e il regime delle spese vigente ratione temporis, per il giudizio di primo grado.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme nella persona del Giudice Unico dott.ssa Alessia Iavazzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 924/2008 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:

1. accoglie l’interposto gravame e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta l’opposizione spiegata da (omissis) avverso l’accertamento di violazione n. 362/A/2006/V prot. 362/2007 che integralmente conferma;

2. condanna l’appellato alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese e com-petenze di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;

3. compensa le spese relative al primo grado di giudizio.

Così deciso in Lamezia Terme, il 02/03/2020.

Allegati

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