Con atto di citazione notificato il 8.03.2006 la (omissis) S.r.l (di seguito GTL per brevità) conveniva in giudizio la (omissis) S.r.l. (di seguito (omissis)) esponendo di essere licenziataria, in forza di contratti in data 22.04.2004, dei diritti di utilizzazione economica delle opere realizzate dalla (omissis) di (omissis) e che la convenuta aveva realizzato e commercializzato articoli, in palese violazione di tali diritti, afferenti a due disegni, l’uno raffigurante un insieme di rane sovrapposte, con i contorni in nero, le gote colorate e le zampe aperte e l’altro raffigurante un insieme di mele allineate con e senza morso, con il picciolo e la foglia verde ed un riflesso bianco all’interno.
Concludeva per l’accertamento che le dedotte violazioni costituissero, al contempo, contraffazioni dei disegni ideati dalla (omissis) ed atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) c.c., nonché affinché fossero inibite alla (omissis), la produzione, la distribuzione e la vendita dei prodotti recanti disegni identici a quelli tutelati, le fosse ordinato il ritiro dal commercio di tali articoli e fatto divieto di effettuare successive vendite e di reiterare analoghe condotte, con condanna della medesima alla distruzione degli articoli realizzati in contraffazione di quelli oggetto di tutela ed al risarcimento dei danni, indicati in Euro 50.000, oltre al danno all’immagine, con pubblicazione della sentenza e con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio la (omissis) eccepiva la carenza di legittimazione attiva della GTL, non sussistendo, a suo dire, in capo all’attrice, l’invocato diritto, in difetto di licenza concessale in via esclusiva dalla titolare dei disegni, contestando, nel merito, gli assunti attorei, per insussistenza dei pretesi diritti, in difetto di registrazione, ai sensi dell’art. 38 CPI e dei requisiti di creatività e novità.
Concludeva, in via preliminare, per il mutamento del rito e nel merito, per la reiezione delle domande, in quanto infondate, col favore delle spese di lite.
Interveniva in giudizio la I. aderendo alle domande svolte dall’attrice, chiedendo:
– l’accertamento della paternità dei disegni de quibus;
– l’accertamento dell’avvenuta cessione in via esclusiva con contratti 22.12.2004 alla GTL;
– l’accertamento della intervenuta violazione da parte della (omissis) dei diritti di utilizzazione esclusiva spettanti alla GTL;
– l’accertamento che i tessuti ed i prodotti realizzati dalla convenuta costituiscono contraffazione delle opere da sé realizzate;
– l’accertamento degli atti di concorrenza sleale compiuti dalla (omissis) ai danni della GTL;
– l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti recanti la stampa dei disegni protetti con divieto di ogni futura vendita;
– la condanna della convenuta alla distruzione degli articoli realizzati in violazione del diritto di paternità ad essa spettante ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa;
– la pubblicazione della sentenza.
Con ordinanza in data 31.05.07, il Tribunale disponeva il mutamento del rito, dichiarando inammissibile nel rito collegiale azionato, l’intervento della I., che veniva di nuovo riproposto, a seguito del mutamento del rito.
I) DIRITTO PATRIMONIALE D’AUTORE
Nei contratti in data 22.12.2004 conclusi tra la (omissis) e la (omissis) si legge che quest’ultima, in persona di (omissis), ha concesso all’attrice “il diritto di utilizzare economicamente, riprodurre e distribuire in qualsiasi forma, modo e materiale i disegni raffiguranti, l’uno un insieme di rane sovrapposte, con i contorni in nero, le gote colorate e le zampe aperte e l’altro un insieme di mele allineate con e senza morso, con il picciolo e la foglia verde ed un riflesso bianco all’interno.
Parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della (omissis) non essendo la medesima licenziataria esclusiva del diritto suddetto.
L’orientamento espresso dalla S.C. che si richiama e si fa proprio, secondo cui “colui al quale sono stati ceduti diritti di utilizzazione economica connessi al diritto di autore è legittimato ad agire contro gli atti di usurpazione o contrapposizione del diritto stesso, anche se egli non sia cessionario esclusivo, sempre che gli atti medesimi vengano commessi in zone nelle quali la predetta utilizzazione viene (o può essere) legittimamente esercitata, ciò essendo sufficiente a realizzare una lesione del relativo diritto” (Cass. Civ. sez. 1 n. 810/78) conferma la necessità di individuare la legittimazione ad agire in base alla titolarità di una licenza che, seppure non esclusiva, sia riferita ad una particolare zona.
Orbene, nella fattispecie non è contestato che i capi di pigiameria realizzati con tessuto stampato con i disegni ornamentali suddetti siano stati posti in vendita a (omissis) in provincia di Varese.
Nondimeno la distribuzione è avvenuta (circostanza non contestata) inizialmente da parte delle convenuta avente sede in Montemurlo alla Ditta (omissis) di tesi (omissis) con sede a Pistoia e quindi in una regione diversa da quella ove ha sede ed opera la stessa attrice.
In ogni caso, anche a voler ritenere l’attrice legittimata ad agire in giudizio, malgrado la stessa non risulti indicata quale licenziataria esclusiva del suddetto diritto, non essendo stata provata adeguatamente da parte della eccipiente che l’attività commerciale della (omissis) fosse limitata alla regione Lombardia e che quindi la stessa operasse in una zona diversa da quella ove opera la stessa convenuta, i contratti sopra indicati non sono opponibili a quest’ultima, in quanto privi di data certa.
Sebbene, infatti, i diritti di utilizzazione economica possano essere “acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge” (art. 107) chi ha ragione di temere la violazione da parte di un terzo, di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante, deve fornire la prova non solo dell’esistenza del proprio diritto, ma anche della priorità del diritto stesso rispetto alla utilizzazione da parte del terzo stesso di quanto ne costituisce oggetto, posto che la prova scritta ad probationem, prescritta dall’art. 110 LDA, vale soltanto nel rapporto esistente tra i contraenti,
Pertanto, anche se il diritto d’autore sorge a prescindere da qualsiasi formalità amministrativa, occorre comunque, fornire la prova, anche nei confronti dei terzi, non solo della sua esistenza, ma anche della sua titolarità.
Il fatto che la stessa (omissis) – il cui intervento a seguito del mutamento del rito deve intendersi pienamente ammissibile ex artt. 268 c.p.c. e 165 LDA – abbia dichiarato di aver concesso in esclusiva alla (omissis) il diritto di utilizzazione economica dei disegni di cui essa è titolare, non consente, né ravvisare in capo all’attrice una licenza esclusiva, avendo dovuto quest’ultima essere concessa all’atto della stipula dei contratti, né di attribuire data certa a tali contratti, essendo la stessa (omissis) interessata alla prova della stessa data certa, avendo agito anche a tutela dei diritti azionati dalla (omissis).
Come osserva la S.C. “l’art. 2704 cod. civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa” (Cass. Civ. sez. 1 n. 22430/09).
Va tuttavia evidenziato che la disposizione dell’art. 2704 c.c. “opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell’atto” di talché solo nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, di tale fatto è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni (in tal senso Cass. Civ. sez. 1 n. 3024/02).
L’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., riguarda infatti, non già il contenuto del negozio, ma la data della scrittura prodotta.
Ne deriva che solo la stipulazione di un contratto in una certa data può essere oggetto di prova, anche per presunzioni, restando salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (in tal senso Cass. Civ. Sez. 1, n. 4705 del 25/02/2011).
Il capitolo 5) di parte attrice è volto a dimostrare non già l’avvenuta conclusione dei contratti in data 22.12.04 bensì quanto ne costituisce oggetto, di talché è inammissibile ai sensi dell’art. 2721 c.c.
La posizione processuale di (omissis) titolare della (omissis) di sostanziale adesione alle domande dell’attrice non consente, anche per le considerazioni di seguito svolte, di ritenere provata la stipula dei contratti de quibus in data 22.12.2004, vantando la stessa – quale parte contraente – un interesse in causa contrario a quello della convenuta e non potendo, quindi essere escussa come teste.
Del pari inammissibile è l’interrogatorio formale alla stessa deferito, non vertendo su circostanze alla medesima sfavorevoli, idonee a provocare una confessione.
Pertanto, in difetto di prova adeguata della data certa dei contratti prodotti da parte attrice, non è opponibile alla Ciabatti, la data apposta sui contratti suddetti, ai fini della decorrenza del trasferimento dei diritti di utilizzazione economica rivendicati dalla (omissis).
Non si può, neppure, ritenere applicabile l’art. 167 n. 1) LDA secondo cui i diritti di utilizzazione economica tutelati dalla stessa normativa possono essere fatti valere in giudizio da chi abbia il possesso legittimo dei diritti stessi, non avendo l’attrice agito in giudizio a tutela del suo possesso, bensì a tutela dei pretesi diritti di utilizzazione economica cedutile dalla Blue Design.
In ogni caso la (omissis) non ha fornito prova dell’esercizio di fatto dei diritti de quibus col consenso della titolare prima delle denunciate contraffazioni.
Le domande di parte attrice vanno dunque respinte.
II) DIRITTO MORALE D’AUTORE
Resta da esaminare il rapporto tra la (omissis) e la (omissis).
Quest’ultima è intervenuta in giudizio agendo a tutela del proprio diritto morale d’autore ed invocando analoga tutela per i diritti di utilizzazione economica concessi alla (omissis).
Orbene le domande svolte dalla terza intervenuta a favore dell’attrice, presuppongono non già un intervento adesivo, quanto piuttosto una inammissibile sostituzione processuale, essendo certo il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica, anche se non quando esso sia avvenuto.
L’art. 81 c.p.c. prevede infatti, che fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno possa far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Non essendo intervenuta, una successione a titolo particolare della (omissis) nei diritti di utilizzazione economica già facenti capo alla (omissis), in pendenza della presente causa, la legittimazione ad agire a tutela di tali diritti spetta soltanto all’attrice.
L’intervento della (omissis) può, dunque, qualificarsi come principale autonomo, non essendosi la stessa limitata a chiedere l’accoglimento delle domande attoree, ma avendo chiesto in nome proprio la tutela dei diritti ceduti alla (omissis), senza che possa configurarsi una sua sostituzione processuale all’attrice.
Il thema decidendum afferente al rapporto processuale in esame va quindi limitato alle domande della terza intervenuta, proposte nel proprio interesse, a tutela del diritto morale d’autore.
Orbene, osserva il Tribunale che ai sensi dell’art. 6 LDA il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla sola creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Lo stesso art. 2 n. 10) LDA offre tutela a norma degli artt. 158 e segg. LDA, a prescindere da una previa registrazione dell’opera quale disegno o modello, alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
La registrazione vale quindi a conferire al disegno industriale solo una ulteriore tutela ai sensi dell’art. 31 CPI senza pregiudicare la tutela del diritto d’autore, posto che ogni opera dell’ingegno appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi l’utilizzo.
Ciò posto, va assicurata tutela al diritto della intervenuta di rivendicare la paternità dell’opera, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera stessa.
E’, infatti, documentata la realizzazione e la commercializzazione da parte della convenuta di articoli, in palese violazione del diritto morale d’autore spettante alla (omissis), afferente ai due disegni, l’uno raffigurante un insieme di rane sovrapposte, con i contorni in nero, le gote colorate e le zampe aperte e l’altro raffigurante un insieme di mele allineate con e senza morso, con il picciolo e la foglia verde ed un riflesso bianco all’interno.
La stessa convenuta non ha mai contestato la paternità delle opere de quibus in capo alla (omissis).
Resta da accertare se sussista il requisito di creatività delle opere stesse posto che gli artt. 2575 c.c. e 1 LDA accordano protezione alle “opere dell’ingegno di carattere creativo”.
Lo stesso art. 6 LDA già richiamato, stabilisce che “il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.
Ha carattere creativo ogni opera che sia connotata dai requisiti di novità e originalità.
“Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella maternità” (Cass. Civ. sez. 1 n. 25173/11).
La novità va quindi intesa come espressione non solo di elementi essenziali e caratterizzanti idonei a distinguere l’opera da quelle precedenti ma soprattutto della personalità dell’autore dell’opera.
L’originalità va intesa come assenza di banalità, in quanto caratterizzante un’opera quale frutto di un particolare apporto creativo.
La creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione.
Orbene, reputa il Tribunale che i disegni in questione presentino tali requisiti, in difetto di prova di precedenti opere identiche ed in quanto espressione di un individuale apporto creativo.
Va quindi dichiarato che i tessuti ed i prodotti realizzati dalla convenuta costituiscono violazione del diritto alla paternità dei disegni ornamentali in esame, spettante alla terza intervenuta, non avendo costei mai ceduto alla (omissis) il diritto di utilizzare le proprie opere.
Nessuna prova in tal senso né in ordine ad un preteso preuso è stata, infatti, offerta dalla convenuta.
All’accertata violazione del diritto morale d’autore conseguono l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti recanti la stampa dei disegni protetti con divieto di ogni futura vendita e la condanna della convenuta ex art. 169 LDA, alla distruzione degli articoli realizzati in violazione del diritto stesso, violazione che non può essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
La (omissis) va altresì condannata al risarcimento dei danni, in favore della (omissis) in misura equitativamente determinata all’attualità in Euro 5.000.
Essendo le pronunce suddette idonee a risarcire adeguatamente la terza intervenuta si ritiene di non dover disporre la pubblicazione della presente sentenza.
Nel rapporto principale, le spese seguono la soccombenza, mentre in quello tra convenuta e terza vanno compensate per metà dovendo la residua metà seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 140/12.
le domande attoree;
ACCOGLIE
in parte quelle proposte dalla terza intervenuta e per l’effetto
DICHIARA
che i tessuti ed i prodotti realizzati dalla convenuta costituiscono violazione del diritto alla paternità spettante alla terza intervenuta, dei disegni ornamentali l’uno raffigurante un insieme di rane sovrapposte, con i contorni in nero, le gote colorate e le zampe aperte e l’altro raffigurante un insieme di mele allineate con e senza morso, con il picciolo e la foglia verde ed un riflesso bianco all’interno;
ORDINA
alla convenuta il ritiro dal commercio dei prodotti recanti la stampa dei disegni suddette e ne
INIBISCE
la futura vendita;
CONDANNA
la convenuta alla distruzione degli articoli realizzati in violazione del diritto sopra indicato ed al risarcimento dei danni in favore della terza chiamata, liquidati in via equitativa ed attuale in complessivi Euro 5.000;
CONDANNA
l’attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in Euro 2.100 a titolo di compenso al difensore, oltre Iva e Cap come per legge;
DICHIARA
compensate per metà le spese di lite tra convenuta e terza intervenuta e
CONDANNA
la convenuta alla rifusione in favore della terza intervenuta delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.050 a titolo di compenso al difensore, oltre IVA e CAP come per legge.
Firenze, 24 settembre 2012
