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Tribunale di Firenze sez. II, 29/04/2024

Massima

La legittimazione ad impugnare le delibere assembleari di un supercondominio spetta ai singoli condomini e non ai rappresentanti eletti per la gestione ordinaria delle parti comuni.

Supporto alla lettura

Condominio

1.La natura giuridica del Condominio.
Quella della natura giuridica del condominio è una questione che ha fatto sorgere numerosi contrasti in dottrina e in giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sostenendo che il condominio non può considerarsi un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini che lo compongono. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti.
In questo contesto dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie alle volte in contraddittorio tra loro. S’è detto che il condominio è:
a) un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica e autonomia patrimoniale distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass n. 7891/2000);
b) un centro d’imputazione d’interessi distinto dai singoli partecipanti (Cass. 19 marzo 2009, n. 6665);
c) una organizzazione pluralistica (Cass. SS.UU. n. 9148/08).
La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle Sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilità “di una sia pur attenuata personalità giuridica”. In merito si rimanda all’ammissione della pignorabilità da parte dei fornitori del conto corrente condominiale, nonostante il nuovo disposto dell’art. 63 disp. att. c.c. sulla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni comuni. Ma con la sentenza n. 10934/2019, le medesime Sezioni unite hanno escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto.

2. Condominio consumatore
È utile ricordare che ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), consumatore o utente è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 lett. a) Codice del consumo), mentre il professionista è “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3 lett. c) Codice del consumo).
L’orientamento che si è finora delineato, sia di merito che di legittimità, ha valorizzato in via pressoché esclusiva l’assunto secondo il quale, essendo il condominio ente di gestione privo di personalità giuridica, «l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale» (Cassazione, sentenze 10679/2015 e 452/2005). Di recente il tribunale di Milano, con ordinanza sospensiva del giudizio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell’ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di “persona fisica” e di “persona giuridica”, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all’attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione …” (Trib. Milano, ord. 1 aprile 2019).
La corte di Giustizia si è pronunciata affermato che il Condominio è consumatore “L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva” (Corte giustizia UE , 02 aprile 2020, n.329, sez. I).

Ambito oggettivo di applicazione

IN FATTO ED IN DIRITTO

Si omette l’analitica esposizione dello svolgimento del processo e la motivazione che segue è redatta ai sensi dell’art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2- ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica; pertanto, per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze.

Incardinato ritualmente il giudizio, instauratosi correttamente il contraddittorio, introdotto il procedimento di mediazione obbligatorio quanto alla delibera assembleare del 5 gennaio 2021, concessi i termini per le memorie ex art 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Viene decisa dallo scrivente Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessi i richiesti termini ex art. 190 cpc.

*** *** ***

In Fatto

Il sig. (omissis) ha impugnato le delibere assunte dall’assemblea del convenuto Supercondominio “(omissis)” via (omissis), Firenze, assumendo che:

a) Le delibere dei soli rappresentanti di palazzina del 30.10.19 e del 20.11.19 avrebbero revocato, a maggioranza dei millesimali dei rappresentanti presenti ma non con la maggioranza per teste, il precedente amministratore condominiale; nonché avrebbero approvato il consuntivo e la ripartizione delle spese, suddividendoli in base ai singoli comproprietari (e non per ‘palazzine’). Nonostante la proposizione del procedimento di mediazione avanti OCF per declaratoria di annullamento delle delibere, il condominio non avrebbe aderito alla procedura, chiusa per mancato accordo.

b) La delibera dei soli rappresentanti di palazzina, a maggioranza degli stessi, del 5.1.2021 con cui veniva approvato il consuntivo dell’esercizio 2019-2020, inviato per raccomandata ai singoli proprietari, sarebbe affetta da vizi tali che comporterebbero la declaratoria di nullità/annullamento. In primis mancherebbero i requisiti legali per procedere con l’approvazione di un valido consuntivo in quanto il rappresentante sig. (omissis) avrebbe omesso del tutto di informare il proprio palazzo sia del “progetto” di consuntivo, che del deliberato, che è stato inviato da Studio (omissis), amministratore del Supercondominio, con evidente responsabilità del rappresentante per violazione del mandato e della norma attributiva dei poteri di intervenire in assemblea. Inoltre, il consuntivo avrebbe aggirato la disciplina legale in materia per aver ripartito le spese non tra i singoli condomini ma per ‘palazzina’ in assenza di una tabella millesimale regolarmente adottata, valutata ed approvata, per un riparto delle spese supercondominiali per Fabbricati. In secondo luogo l’assemblea del 5 gennaio 2021 si sarebbe tenuta da “remoto” senza una preventiva delibera autorizzatoria dell’intero supercondominio come previsto dall’art. 5 bis del D. L. 125/2020. Ancora, le spese del riscaldamento, peraltro non perfettamente funzionante, verrebbero imputate con calcoli empirici ed in assenza di apposita tabella millesimale. Infine, quale ulteriore motivo di annullamento della delibera di gennaio 2021, è rilevato il mancato inserimento a verbale del compenso dell’amministratore (omissis), in violazione della norma codicistica di cui all’art. 1129 C.C. che prevede espressamente che tale voce sia indicata dettagliatamente al momento della nomina, la quale è altrimenti affetta da nullità.

Il sig. (omissis) ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l’annullamento delle dette delibere con condanna del Condominio al pagamento delle spese di mediazione e di giudizio.

Il Supercondominio nel costituirsi ha contestato la fondatezza delle pretese attoree istando per il rigetto della domanda.

Nello specifico, la difesa di parte convenuta, ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità per mancato espletamento della mediazione obbligatoria con riferimento alla delibera del 5 gennaio 2021. Nel merito, ha dedotto: la decadenza ex art. 1137 CC in riferimento alla denunziata annullabilità delle delibere del 30.10.19 e del 20.11.19 in quanto la domanda di mediazione è stata depositata ben 8 mesi dopo l’assunzione delle suddette delibere ed oltre trenta giorni dalla comunicazione delle stesse; la competenza dell’assemblea dei rappresentanti delle singole palazzine facenti parti del Supercondominio a confermare e/o non riconfermare l’Amministratore uscente giusta previsione dell’articolo 67 disp. att. cod. civ.; la carenza di legittimazione del sig. (omissis) ad impugnare le delibere stante la presenza del rappresentante della palazzina (omissis) all’assemblea il quale all’assemblea del 30.10.2019, per l’appunto, votava contro la riconferma dell’amministratore; la carenza di legittimazione passiva del Supercondominio per i rilievi operati dal sig. (omissis), con riferimento alla delibera del 20.11.2019, in merito alla violazione del mandato da parte del Sig. (omissis), rappresentante del proprio Condominio; la correttezza dell’operato dell’amministratore del Supercondominio nel redigere il bilancio consuntivo 2019/2020 per palazzine stante il disposto di tre sentenze del Tribunale di Firenze con le quali era stato stabilito tale principio; l’inconferenza della lamentata mancata autorizzazione dell’intero Supercondominio alla partecipazione dei propri rappresentanti all’assemblea telematica su Zoom del 5.1.21 stante la partecipazione di 7 rappresentanti su 8 compreso il rappresentante del Condominio (omissis); l’inconsistenza dei rilievi in punto di redazione di tabelle millesimali ad hoc da parte dell’amministratore del Supercondominio quanto alle spese di riscaldamento e della mancata indicazione del proprio compenso ex art. 1129, 14 co, c.c. per come emerge dal verbale di assemblea del 5.1.21.

In diritto

a) Delibere del 30.10.19 e del 20.11.19

Si osserva che i motivi lamentati dal sig. (omissis) attengono a vizi di annullabilità delle delibere impugnate.

Il fondamento della distinzione tra deliberazioni nulle e annullabili è rinvenibile nella sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n.4806/2005, che ha affermato che “sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’Assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto“; sono, invece, annullabili “le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’Assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in Assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto” (cfr Cass. civ., SS.UU. sent. n. 4806 del 07.03.2005).

Più di recente le SS. UU. della Corte di Cassazione sono tornate sul punto e, dichiarando di voler dare continuità alla decisione del 2005, hanno evidenziato che, in ambito condominiale, il legislatore ha optato per una disciplina giuridica improntata ad un “…chiaro favore per la stabilità delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengono rimosse dal giudice”, tant’è che l’art. 1137 c.c., nel testo successivo alla novella di cui alla legge 220/2012, prevede, in caso di deliberazioni illegittime, di regola la loro annullabilità, non già la loro nullità (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 9839 del 12.04.2021).

Pertanto, laddove la delibera adottata dall’assemblea, quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è di regola annullabile, eccettuate ipotesi residuali di delibere che si pongano in diretto contrasto con il contenuto precettivo di norme inderogabili, quali l’art. 1138, IV comma, c.c. e le norme richiamate dall’art. 72 disp. att. c.c.

Sono perciò annullabili e non già nulle le delibere adottate nel corso di un’assemblea riunitasi in violazione delle regole legislative che disciplinano la convocazione assembleare e la regolare costituzione dell’organo assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà assembleare.

A ritenersi diversamente, le delibere condominiali affette da tali vizi potrebbero essere caducate in ogni tempo, data l’inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine di decadenza di cui all’art. 1137 c.c., così determinandosi una situazione di incertezza nella gestione degli interessi collettivi.

Nella fattispecie in esame è acclarato che ci troviamo in un’ipotesi di deliberazioni assunte dai rappresentanti di singoli condomini facenti parti di un Supercondominio.

L’art. 67 disp. att. c.c., così come modificato dalla legge 11.12.2012 n. 220, dispone che, “nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini”.

Corollario di ciò è che il Rappresentante non ha poteri di impugnativa contro le delibere assunte dal Supercondominio la cui legittimazione spetta sempre e unicamente a tutti i singoli condòmini e non può intendersi trasferita con la delega conferita al Rappresentante, che si limita al potere di partecipazione.

Tuttavia, in applicazione dei principi generali in tema di impugnazione delle delibere assembleari, presupposto perché il singolo condomino possa contestare in sede giudiziaria una decisione dell’Assemblea dei Rappresentanti, è che il Rappresentante abbia espresso voto contrario o si sia astenuto sul punto in contestazione, ovvero sia stato assente alla riunione assembleare.

Nella fattispecie che ci occupa, è documentale che l’assemblea del 30.10.2019, per ciò che ci occupa, era stata convocata con all’ordine del giorno l’approvazione del consuntivo spese esercizi per gli anni 2017/2018 e 2018/2019, preventivo per l’anno 2019/2020, delle relative ripartizioni millesimali nonché per la conferma dell’amministratore in carica o la nomina del nuovo amministratore.

All’assemblea, quindi, dovevano essere convocati ed avevano diritto di voto i soli rappresentanti dei condominii costituenti il Supercondominio “(omissis)” via (omissis), Firenze.

È documentato che a detta assemblea si provvide solo ad approvare il consuntivo spese esercizio per gli anni 2017/2018 ed a rinviare la trattazione delle ulteriori voci ad una successiva assemblea da tenersi, con le medesime modalità di partecipazione, il successivo 20.11.2019.

È documentato altresì che alle assemblee del 30.10.19 e del 20.11.19 ha partecipato il rappresentante del Condominio (omissis) di cui fa parte l’unità immobiliare di proprietà del sig. (omissis). In entrambe le assemblee il rappresentante ha espresso parere favorevole, senza riserve alcune, all’approvazione dei punti all’ordine del giorno discussi, e precisamente: approvazione consuntivo 2017/2018 (vedi doc 1 parte attrice, verbale assemblea del 30.10.19) nonché approvazione consuntivo 2018/2019 e mancata conferma dell’amministratore allora in carica (il rappresentante del condominio (omissis), sig. (omissis), esprimeva voto contrario).

Si rammenta che il sig. (omissis) ha lamentato, seppur genericamente (e contraddittoriamente rispetto ai motivi di impugnativa della delibera del 5 gennaio 2021 in punto di ripartizione delle spese), l’erroneità della ripartizione delle spese con riferimento ai consuntivi 2017/2018 e 2018/2019 regolarmente approvati dalle assemblee e la revoca dell’amministratore, a maggioranza dei millesimali dei rappresentanti presenti ma non con la maggioranza per teste.

In applicazione dei principi sopra esposti, come già accennato, quelli dedotti dal sig. (omissis) quali vizi delle delibere 30.10.19 e del 20.11.19 attengono a profili di annullamento e pertanto, stante il voto favorevole del proprio rappresentante in assemblea, deve ritenersi lo stesso privo della legittimazione ad impugnare le delibere assembleari de quibus.

Si evidenzia che quanto ai vizi inerenti la ripartizione delle spese “In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, secondo comma, cod. civ.” (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 9839 del 12.04.2021).

Erroneo, peraltro, il riferimento della difesa del sig. (omissis) all’assunta revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea del Supercondominio la quale, in realtà, non è riuscita semplicemente a trovare un accordo circa la sua conferma rinviando, ad una successiva assemblea, ogni deliberazione in merito alla nomina di un nuovo amministratore cosa in effetti avvenuta.

È sufficiente a tal fine leggere l’ordine del giorno ed il verbale relativi all’assemblea tenutasi il 20.11.2019 per verificare che non si fosse minimamente discusso in quella sede di revocare l’allora amministratore che, in quanto uscente, avrebbe dovuto essere eventualmente solo riconfermato circostanza non verificatasi (doc. 2 parte attrice).

Ne consegue che, in difetto (tra le parti in causa) di un soggetto legittimato a chiedere l’annullamento delle deliberazioni assembleari del 30.10.19 e del 20.11.19, l’annullamento non può essere pronunciato.

b) Delibera del 5.1.2021

Quanto a tale delibera il sig. (omissis) ha lamentato in primis come il sig. (omissis), rappresentante in quella sede del proprio Condominio (omissis), avesse ha omesso del tutto di informare i condomini facenti parte di questo sia del “progetto” di consuntivo, che del deliberato, poi inviato dallo Studio (omissis), amministratore del Supercondominio convenuto.

Ciò avrebbe comportato la nullità/annullabilità del deliberato assembleare stante la carenza dei requisiti legali per procedere con l’approvazione di un valido consuntivo nonché la responsabilità del rappresentante per violazione del mandato e della norma attributiva dei poteri di intervenire in assemblea.

Ferme restando le considerazioni normative sopra esposte si evidenzia che il citato art. 67 disp. Att. c.c. ha l’obbiettivo di semplificare la gestione in presenza di un gran numero di immobili che fanno parte di più edifici tra di loro connessi, appunto il c.d. supercondominio nonché la partecipazione alle assemblee dei proprietari delle singole unità immobiliari. Di qui la scelta di limitare la partecipazione ad uno solo rappresentante per ciascuno dei condominii che compongono il Supercondominio, eletto dalla rispettiva assemblea. Il rappresentante, dunque, non è l’amministratore del condominio ma semplicemente agisce ed opera secondo le regole del mandato ed ha ampia libertà di azione, così come previsto dal quinto comma dell’art. 67 disp att cc il quale dispone che “ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.”.

Ciò comporta che il Rappresentante ha piena libertà di azione nel rispetto, comunque, delle disposizioni in materia di mandato.

Il Rappresentante, quindi, deve operare con la diligenza del caso e tutelare gli interessi dei propri rappresentati rispondendo direttamente nei loro confronti e senza che, una sua eventuale omissione e/o decisione contraria agli interessi di alcuni condomini, possa avere ricadute sulla validità della delibera assembleare assunta.

Dal momento poi che in virtù del disposto di cui al V comma dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione (“All’Amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.”) non vi può essere commistione tra Amministratori dei singoli Condominii ed i rappresentanti all’Assemblea del Supercondominio, rimarranno ben delineati gli obblighi/doveri ricadenti rispettivamente su tali figure.

La legge, difatti, non prevede né l’informativa da parte del rappresentante dei singoli condomini della data e dell’ordine del giorno dell’assemblea del Supercondominio nè la consegna del verbale di assemblea del Supercondominio ai singoli condomini da parte dei rappresentanti il cui onere di comunicare le decisioni alle rispettive assemblee dei condomini, anche per ogni decisione in ordine all’eventuale impugnazione delle delibere, rimane in capo ai singoli Amministratori.

L’autonomia del Rappresentante ha incidenza anche sulle modalità di partecipazione alle Assemblee del Supercondominio, non necessitando lo stesso di alcuna autorizzazione da parte dei proprietari del Condominio rappresentato.

Pertanto, la decisione del rappresentante del Condominio (omissis), sig. (omissis), di partecipare all’assemblea del 5 gennaio 2021 in via telematica su Zoom senza un’autorizzazione in tal senso da parte dei singoli condomini della Palazzina (omissis), non può in alcun modo inficiare la validità della stessa.

In ogni caso, alcun interesse avrebbero i condomini della palazzina (omissis) ad impugnare detta delibera assembleare per un vizio di convocazione dal momento che il loro rappresentante ha potuto regolarmente partecipare all’assemblea depositando, per di più, una propria nota rappresentativa delle motivazioni del voto espresso in quella sede con riferimento all’approvazione del consuntivo di esercizio 20219/2020.

Per quanto esposto detti motivi di impugnativa non possono trovare accoglimento.

Infine, privi di pregio le doglianze riferibili all’errata ripartizione delle spese relative all’approvato consuntivo della gestione 01/05/2019 – 30/04/2020 per “palazzina” invece che per singoli condomini volta ad aggirare la disciplina legale in materia, che resterebbe quella condominiale.

Nel verbale relativo all’assemblea del 21 maggio 2021 si legge testualmente “Viene precisato che il rendiconto è stato redatto tenendo conto di quanto stabilito con la recente Sentenza 2842/20”.

Tale sentenza, passata in giudicato, in linea di principio prevedeva che “…In sostanza corretta appare la prassi applicata dal supercondominio Perosi della preventiva ripartizione della spesa comune per scale in quanto ovviamente i vari edifici non hanno lo stesso valore e poi la successiva ripartizione interna ad ogni scala in base alla tabella millesimale interna. Del resto questa prassi riflette quanto previsto dallo stesso regolamento in atti che prevede all’art. 5 in particolare al c. III la ripartizione delle spese ivi elencate relative alle parti comuni in proporzione alle quote di comproprietà espresse in millesimi come da tabella A dallo stesso richiamata. Appare pertanto evidente come la delibera approvata nel corso dell’assemblea ordinaria del giorno 11.05.2015 sia illegittima in quanto lesiva sia delle norme regolamentari per come sempre applicate dal sorgere del supercondominio sia in quanto approvata in difformità rispetto a quanto già deliberato con l’assemblea straordinaria dello 02.10.2013 che aveva preventivamente ratificato quella che sarebbe stata la proposta formulata dai mediatori, quale essa fosse, e quindi con ratifica della opzione A, scelta dai mediatori della camera di commercio. In sostanza la delibera del 11.05.2015 si appalesa illegittima in quanto, contrariamente al regolamento, alla prassi consolidata di ripartizione delle spese comuni utilizzata nel supercondominio e a quanto deciso nel corso dell’assemblea del 2.10.2013 ha voluto disapplicare a semplice maggioranza il criterio da sempre utilizzato cioè quello della suddivisione delle spese comuni fra le varie palazzine e solo successivamente fra i condomini delle stesse in base ai millesimi.”.

Per quel che ci occupa, viene accertato che: il Supercondominio è dotato di tabelle millesimali, allegate sub lett A al Regolamento di Condominio (Regolarmente prodotto in giudizio quale doc 13 di parte convenuta); in tale regolamento è previsto che il Supercondominio “(omissis)” proceda a riscuotere le varie voci di bilancio direttamente dalla singola scala, che a sua volta, secondo la propria tabella millesimale, provvede a ripartire le dette voci tra i propri condomini; tale ripartizione per fabbricati è stata confermata dall’assemblea del 2.10.13 mediante accettazione del responso del mediatore della CCIAA; di conseguenza, risulta corretta l’applicazione delle tabelle già allegate al regolamento del Supercondominio, che prevedevano la ripartizione “per fabbricati”.

Dall’esame del bilancio approvato nell’assemblea del 5.1.2021 oggi impugnata, si evince che lo stesso riporta esattamente i millesimi indicati nelle tabelle del Supercondominio allegate al Regolamento sub A (docc.ti 13 e14 parte convenuta).

La sentenza della dott.ssa (omissis), che richiama in linea di principio quanto già in precedenza espresso da altre due sentenze del Tribunale di Firenze, passate in giudicato, Sent. 442/2018 RG 6123/15, Dott.ssa (omissis) e Sent. 132/19 RG 3924/17 del 15.1.19 Dott.ssa (omissis) (doc.ti 4 e 5 parte convenuta), ha efficacia di giudicato, per quanto riguarda la causa di invalidità accertata nella delibera in quella sede impugnata, nei confronti di tutti i condòmini, compresi quindi quelli che non ebbero a partecipare al giudizio di impugnativa promosso da alcuni di loro.

Laddove accertato, quindi, il corretto criterio di riparto delle spese afferenti il Supercondominio lo stesso non potrà essere messo nuovamente in discussione impugnando la stessa o successive delibere assembleari che quel criterio abbiano riconosciuto ed applicato.

Infatti, “L’efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all’esercizio dell’attività di gestione dell’assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido; la sentenza di annullamento resa ai sensi dell’art. 1137 c.c. ha, inoltre, effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata” (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2021, n. 2127).

Peraltro, le Sezioni Unite, con la già citata sent. n.ro 9839/2021, hanno evidenziato che questo risultato viene determinato dalla stessa natura di ente collettivo del condomino, gestore di beni e di servizi comuni, che esige sempre che le deliberazioni assembleari debbano valere oppure non valere per tutti; ma che una eventuale efficacia dell’annullamento della delibera limitata solo al condomino che l’ha impugnata contrasterebbe in modo netto con le esigenze di funzionamento del condominio, fatte proprie dal legislatore, e, nel caso di deliberazioni di ripartizione delle spese, renderebbe impossibile la gestione della contabilità condominiale, perché la quota di contribuzione di ciascun partecipante al condominio è sempre rapportata alla quota di contribuzione degli altri e quindi la caducazione di una quota non può non travolgere, anche le altre.

Del resto il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (ex plurimis, Cass., sez. II, sentenza n. 26557 del 9.11.2017) e, per tale ragione, “il giudicato formatosi all’esito di un processo in cui sia stato parte l’amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio” (Cass., sez. III, sentenza n. 12911 del 24.07.2012).

Nella fattispecie in esame, il bilancio impugnato, relativo alla gestione 2019/2020 è stato redatto per ‘palazzina’ nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento citato e delle tabelle ivi allegate ed inserendo, peraltro, per comodità degli Amministratori dei singoli fabbricati anche le rispettive ripartizioni dei consumi interni – quote 70% per i consumi volontari e 30% per quelli involontari – (vedi doc. 14 parte convenuta).

Pertanto anche tale motivo di doglianza si appalesa infondato.

Infine priva di pregio, quale motivo di annullamento della delibera del gennaio 2021, il mancato inserimento a verbale del compenso dell’amministratore BA., in asserita violazione della norma codicistica di cui all’art. 1129 C.C. che prevede espressamente che tale voce sia indicata.

Sul punto di evidenzia che l’assemblea, con il voto favorevole del sig. (omissis) quale rappresentante del condominio (omissis), ha confermato il dott. (omissis) quale amministratore del Supercondominio il quale, si legge nel verbale, “…accetta la nomina e rimanda per quanto concerne i compensi e le comunicazioni obbligatorie al documento allegato al bilancio, già trasmesso a tutti i rappresentanti insieme alla convocazione della presente assemblea, documento che viene approvato”.

Dalla documentazione allegata dalla stessa difesa del sig. (omissis), in effetti, emerge come il preventivo relativo ai compensi, già contabilizzato nel bilancio regolarmente approvato, è stato correttamente allegato alla convocazione della delibera del 5 gennaio 2021 (doc 3 parte convenuta, pagg. 2 e 3)

Tanto è sufficiente per ritenere infondato il motivo di impugnativa.

Ogni altra questione assorbita.

Le spese di lite

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite le stesse vengono poste a carico della parte attrice soccombente per come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, di cui al valore della domanda indicato in citazione € 5.100,00 (valori assai prossimi ai medi per fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria in assenza di attività specifica).

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:

– Rigetta le domande proposte dal sig. (omissis) avverso le delibere del Supercondominio “(omissis)” via (omissis) in Firenze del 30.10.19, del 20.11.19 e del 05.01.2021 delle quali viene confermata la legittimità;

– Condanna il sig. (omissis), al rimborso in favore del Supercondominio “(omissis)” via (omissis) in Firenze delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro € 3.800,00 oltre rimborso forfettario (15%), CAP ed IVA come per legge,

Così deciso in Firenze, lì 26 aprile 2024

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