SENTENZA
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2024 proponeva un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata.
In data 17.05.2024, su richiesta del giudice delegato, veniva acquisito dall’esperto nominato nella composizione negoziata il parere contenente tra l’altro il riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.
Con decreto del 31.05.2024 il Tribunale, ritenuta rituale la proposta e acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto: 1) nominava l’ausiliario assegnando allo stesso il termine per il deposito del parere; 2) ordinava al debitore la comunicazione ai creditori della proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto; 3) fissava l’udienza per l’omologazione del concordato.
In data 25.07.2024 veniva depositato dall’ausiliario il parere richiestogli.
Si costituiva tempestivamente, opponendosi all’omologazione, (omissis) rappresentando di non aver ricevuto dalla debitrice le comunicazioni di legge funzionali a poter effettuare le proprie determinazioni in ordine alla proposta della debitrice.
In data 03.10.2024 si teneva l’udienza fissata per l’omologa.
Con decreto del 17.10.2024 il Tribunale rilevava l’irregolarità del contraddittorio nei confronti di alcuni creditori a causa di omissioni od errori di comunicazione da parte della debitrice e fissava nuova udienza per l’omologa, contestualmente ordinando la rinnovazione delle comunicazioni ai predetti creditori del concordato semplificato, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto.
Si costituivano tempestivamente, opponendosi all’omologazione e avanzando istanza di liquidazione giudiziale, (omissis), (omissis), (omissis), (omissis).
Si costituiva tempestivamente per la nuova udienza, opponendosi all’omologazione, (omissis).
In data 09.01.2025 si teneva l’udienza per l’omologazione, quindi, veniva riservata la decisione.
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Va premesso che sussiste la competenza di questo Tribunale atteso che la debitrice ha la sede legale in Fermo.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il concordato non possa essere omologato non risultando lo stesso fattibile sulla base delle garanzie offerte.
Va al riguardo innanzitutto premesso che, in sede di concordato semplificato l’art. 25 sexies CCII mentre impone al Tribunale di valutare la fattibilità del piano, non aggiunge, diversamente da quanto invece previsto dall’art. 47 CCII in tema di concordato preventivo, che tale fattibilità debba essere intesa soltanto come “non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Ne deriva, pertanto, che, in sede di concordato semplificato, il Tribunale deve accertare, in positivo, se il piano proposto, sulla base delle risultanze in atti, sia concretamente fattibile. Ciò è, peraltro, coerente con la struttura del procedimento di concordato semplificato, il quale non prevede una fase di votazione da parte dei creditori le cui ragioni, dunque, hanno quale esclusiva salvaguardia il vaglio del Tribunale in ordine alla fattibilità del piano. Del resto, non è un caso se l’art. 25 sexies CCII espressamente preveda che il parere dell’esperto debba, fra l’altro, fare necessariamente riferimento, oltre che ai presumibili risultati della liquidazione, alle “garanzie offerte”, riferimento, quest’ultimo, che si spiega proprio considerando che il Tribunale non debba limitarsi ad accertare la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, bensì ad accertare in positivo, sulla base delle garanzie offerte, la fattibilità del piano.
Ciò premesso, ed in disparte il fatto che già le rettifiche effettuate dall’esperto e dall’ausiliario in ordine ai valori dell’attivo e del passivo non consentono le percentuali di soddisfazione dei creditori previste nella proposta di concordato semplificato (cfr. pareri dell’esperto e dell’ausiliario), sono plurimi gli elementi che inducono a ritenere il Tribunale che il piano non sia fattibile alla stregua di quanto sopra detto.
In primo luogo, va osservato che il piano prevede che l’utilità ai creditori chirografari e a quelli degradati pervenga dalla sola finanza esterna per € 30.000, 00 proveniente dai soci della debitrice. Ebbene, come anche fatto presente dall’ausiliario, l’acquisizione di detta somma alla procedura non risulta affatto garantita atteso che i soci, specificamente richiesti dall’ausiliario, non hanno documentato di avere le risorse economiche necessarie a far fronte al predetto impegno, né deponendo nel senso della serietà dell’impegno da loro assunto la produzione di due fideiussioni asseritamente sottoscritte (manca, invero, l’autenticazione delle firme) da due loro parenti, fideiussori con disponibilità peraltro di poco superiori rispetto all’impegno ed oltretutto rappresentate da strumenti facilmente smobilizzabili (cfr. relazione ausiliario).
Ancora, il piano prevede l’acquisizione di un valore di attivo pari ad € 90.000, 00 a titolo di corrispettivo della cessione di un ramo di azienda alla società, attuale affittuaria, “CAPRI LAB S.r.l.s.”, appositamente costituita dai due soci della debitrice. Ebbene, come anche rilevato dall’esperto, la predetta società risulta avere un attivo del tutto modesto e scarse disponibilità liquide, non essendovi dunque alcuna garanzia con riferimento all’incameramento della predetta somma di € 90.000, 00 quale conseguenza dell’acquisto da parte dell’ente appositamente costituito. Peraltro, neppure, come anche dato conto dall’ausiliario, è presente agli atti una perizia in ordine al valore del predetto ramo di azienda, non potendo pertanto in alcun modo dirsi che il predetto cespite possa portare ai creditori l’utilità prevista nel piano di € 90.000, 00.
Ancora, va tenuto conto che il risparmio di circa € 30.000, 00 previsto nel piano e conseguente all’accollo da parte della “CAPRI LAB S.r.l.s.” dei crediti degli advisors aveva efficacia esclusivamente sino al 31.03.2025 (cfr. documentazione in atti), con la conseguenza che, allo stato, tale debito grava sul passivo della società, con ulteriore conseguente riduzione della possibile soddisfazione dei creditori di grado inferiore.
In definitiva il piano proposto, con le percentuali di soddisfazione dei creditori previste nella proposta, non appare fattibile, con conseguente rigetto della proposta di concordato semplificato.
Va, a questo punto, vagliata l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice avanzata dai creditori opponenti (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis).
Tale istanza è fondata e merita accoglimento. Invero:
– sussiste, ai sensi dell’art. 27 CCII, la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la società debitrice ha sede legale in Fermo;
– risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, che svolge, tra l’altro, attività di produzione e commercio di suole per calzature in genere;
– la società debitrice, come risulta dagli atti, non ha il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I.;
– risulta lo stato di insolvenza della debitrice risultando documentalmente, oltre a non essere contestato, la sua incapacità di soddisfare regolamento le proprie obbligazioni;
– l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, come emerge documentalmente, è superiore alla soglia di € 30.000 di cui all’art. 49, comma 5 C.C.I.I.
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda di omologa del concordato semplificato;
2) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede in Fermo, (omissis);
3) NOMINA Giudice Delegato il Dott. (omissis) e curatore il dott. (omissis);
4) ORDINA al debitore il deposito, entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale;
5) STABILISCE che all’esame dello stato passivo si procederà all’udienza del 31.07.2025 ore 09:00 dinanzi al Giudice Delegato;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.
MANDA
alla cancelleria per le notificazioni e pubblicazioni ai sensi dell’art. 45 CCII.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 10.04.2025
