(omissis)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente (omissis) conveniva in giudizio l'(omissis) dinanzi al Tribunale di (omissis) per ivi sentir accertarsi e dichiararsi il possesso in capo ad essa ricorrente, già alla data della domanda amministrativa, dei requisiti di legge stabiliti per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, incluso quello riguardante la residenza decennale nel territorio dello Stato, e per l’effetto dichiararsi la nullità ovvero annullarsi o comunque revocarsi il provvedimento di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, con conseguente condanna dell'(omissis) al ripristino della provvidenza revocata e corresponsione di tutti gli arretrati medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'(omissis) si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell’attorea domanda e chiedendone il rigetto essendo documentale che la ricorrente ha la residenza anagrafica nel Comune di (omissis) dal 13.2.2010, non sussistendo, quindi, alla data della domanda amministrativa del 26.8.2019, il requisito della residenza in (omissis) per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo (omissis) udienza odierna le parti discutevano oralmente e la causa era decisa.
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La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le ragioni che seguono.
Oggetto del giudizio è la sussistenza o meno in capo alla (omissis) del requisito soggettivo richiesto dalla legge per la concessione del reddito di cittadinanza previsto dall’art. 2 comma 1, lett. a, n° 2, D. L. 4/2019, conv. nella L. 26/2019, consistente nell’essere residente in (omissis) stabilmente per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, alla data della presentazione della domanda.
Sulla base della previsione normativa, l'(omissis) con provvedimento del 28/03/2021, revocava il reddito di cittadinanza già concesso alla ricorrente, per mancanza del requisito di residenza, essendo documentato e pacifico, per quanto di interesse, che la (omissis) abbia conseguito la residenza anagrafica nel Comune di (omissis) solo in data (omissis) e ritenendo pertanto che la stessa fosse priva, alla data della domanda amministrativa, presentata in data (omissis), del requisito di legge, dovendosi ritenere del tutto irrilevante – secondo l'(omissis) – la presenza di fatto della (omissis) nel territorio nazionale, non comprovata da corrispondente verifica ed attestazione dell’ufficio anagrafe competente.
La tesi sostenuta da parte convenuta non appare però condivisibile.
Circa il meccanismo di riconoscimento ed erogazione del (omissis) di (omissis) ai sensi dell’art. 2 DL 4/2019, convertito con L 26/2019, “1. Il Rdc e’ riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di (omissis) facenti parte dell'(omissis) parte dell'(omissis) europea, ovvero suo familiare, come individuato, dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di (omissis) terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in (omissis) per almeno 10 anni, di cui gli ultimi, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo; (……)” Tuttavia come condivisibilmente già affermato da parte della giurisprudenza di merito (cfr (omissis) Torino 14/7/22 Rg 906/22 ) “con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803 il Ministero del lavoro e delle (omissis) sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all’interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. (omissis) come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro“ consentiti dall’ordinamento.”.
In sostanza, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte convenuta, il requisito della residenza in questione va inteso in senso sostanziale, dovendosi di conseguenza consentire agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l’effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, e ciò in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità (art 45 TFUE, art 14 CEDU, art 21 CDFUE) (cfr (omissis) ord. 27/9/22 Rg. (omissis)/21).
Ciò posto, nella specie, assumono pertanto rilievo, ai fini di provare la permanenza della ricorrente sul territorio nazionale nel decennio antecedente la presentazione della domanda, le risultanze istruttorie emerse dalle deposizioni testimoniali. Ed invero le testimonianze assunte in causa hanno permesso di acclarare che è da maggio del 2009 che la ricorrente risiede di fatto stabilmente e con continuità in (omissis) allorché iniziò a lavorare come badante alle dipendenze dapprima della sig.ra (omissis) e quindi della sig.ra (omissis). Tali circostanze sono state riferite sia dal teste (omissis) il quale ha dichiarato “… (omissis) conosciuta nel maggio 2009, penso fosse appena arrivata dal paese di origine e venne ad abitare da me, a (omissis) in (omissis) in una casa in cui vivevo insieme a mia madre ora deceduta. Si fermò da noi un mese per sostituire la badante fissa che era tornata a casa per motivi familiari. Poi si trasferì in altra abitazione sempre a (omissis) dalla signora (omissis) non ricordo il cognome. Non so quali mansioni abbia svolto dalla signora (omissis)”; che dal teste (omissis) (“Ho conosciuto (omissis) nel 2009. A giugno 2009 si trasferì presso l’abitazione di mia madre, (omissis) in (omissis) n. 30. Io vivevo con mia madre. Svolgeva mansioni di badante. Nel mese precedente, appena giunta in (omissis) aveva lavorato presso l’abitazione del (omissis) per sostituire la badante che era andata in ferie. Nello stabile di (omissis) n. 30 vi è anche lo (omissis) s.a.s. gestito da mio figlio, (omissis). Sia mio figlio (omissis) che il sig. (omissis) dipendente dello (omissis) erano soliti venire quotidianamente a pranzo e (omissis) era presente.
La ricorrente ha presentato domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza: l’ho accompagnata personalmente al CAF perché lei non aveva la macchina. Ero presente in occasione del colloquio intercorso con l’operatrice del (omissis) dichiarò di aver ottenuto residenza anagrafica nel comune di (omissis) nel febbraio 2010 ma di essere residente in maniera effettiva nel territorio italiano dal maggio 2009”.); ed ancora dal teste (omissis) (“Ho conosciuto (omissis) a metà anno 2009. Svolgeva mansioni di badante presso l’abitazione di (omissis) in (omissis) n. 30. Aveva già svolto tale mansione presso altra famiglia di (omissis) viveva al medesimo indirizzo, insieme alla madre, (omissis). Io lavoravo presso lo (omissis) s.a.s. gestito da (omissis) figlio di (omissis) e nipote di (omissis) era il mio datore di lavoro. (omissis) era al primo piano dello stabile di (omissis) n. 30 e l’abitazione di (omissis) e (omissis) al piano terra. (omissis) un rapporto familiare con la signora (omissis). Prima che arrivasse la badante andavo a pranzo ogni giorno da lei con (omissis). Poi, per non disturbare, ho smesso di andare a pranzo ma passavo comunque quotidianamente a salutarla. Ogni volta vedevo la signora (omissis) che era sempre lì….”).
Dalle deposizioni assunte, che appaiono assolutamente convergenti, emergono riscontri sufficienti e sufficientemente attendibili della presenza in (omissis) della ricorrente per almeno un decennio, prima della presentazione della domanda del 26/8/2019, dovendosi ritenere provato che la (omissis) si trovasse in (omissis) già dal mese di maggio del 2009 e che abbia risieduto di fatto presso la famiglia in cui prestava attività di badante sino al 2010.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, e posto che non vi è contestazione in ordine all’ulteriore presupposto della residenza continua nell’ultimo biennio, deve quindi affermarsi la sussistenza in capo alla ricorrente, alla data della domanda amministrativa, dei requisiti di residenza richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione del reddito di cittadinanza. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la illegittimità del provvedimento di revoca/decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, con conseguente condanna dell'(omissis) al ripristino della provvidenza revocata, fatta salva la verifica dei requisiti diversi dalla residenza, e alla corresponsione a favore della (omissis) di tutti gli arretrati medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. (omissis) solo nel corso del giudizio della sussistenza dei presupposti di residenza per il riconoscimento della prestazione, sulla base dell’orientamento espresso dal Ministero del (omissis) con circolare del 2020, giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione – (omissis) e dichiara il possesso in capo alla ricorrente (omissis), alla data della domanda amministrativa, dei requisiti di residenza richiesti dalla legge per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, per l’effetto, – dichiara la illegittimità del provvedimento di revoca/decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza in data (omissis), e condanna dell'(omissis) al ripristino della provvidenza revocata e alla corresponsione a favore della ricorrente di tutti gli arretrati medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; – compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
7 marzo 2023
