(omissis)
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CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, la quale ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione ed in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici indicati nel ricorso, invocando un’interpretazione ed applicazione dell’art. 7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola conforme al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla parte ricorrente, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, la retribuzione professionale docenti prevista proprio dall’art. 7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola.
Il Ministero dell’Istruzione ha contestato gli avversi assunti ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell’art. 7 (rubricato “retribuzione professionale docenti”) del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola, ″1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all’art.25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art.25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995‶.
Come statuito da Cass., sez. lav., n. 20015/2018 (precedente cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandolo a mente dell’art.118 disp. att. c.p.c.), ″l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio‶.
Dal predetto quadro normativo e giurisprudenziale discende, come logico corollario, la condanna del Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla parte ricorrente, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, la retribuzione professionale docenti prevista dall’art.7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola, disposizione che deve essere interpretata alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Po. che non vi sono contestazioni in merito all’importo da riconoscere alla parte ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti, atteso che il Ministero dell’Istruzione non ha specificatamente contestato i conteggi contenuti nel ricorso, il Ministero dell’Istruzione deve essere condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di euro 2.256,87, oltre accessori come per legge.
Tale decisione si rivela altresì coerente con quanto statuito dal Tribunale di Crotone nelle sentenze n.1/2022 e 102/2023 (pronunce cui questo Giudice aderisce, richiamandole ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.).
Le spese di lite sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’erogazione, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, per un importo complessivo di euro 2.256,87, oltre interessi legali (o, se maggiore, rivalutazione monetaria) dalla scadenza dei singoli diritti e fino all’effettivo soddisfo.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 25/05/2023.