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Tribunale di Castrovillari sez. I, 06/09/2021, n. 908

Massima

Il Tribunale di Castovillari conferma la protezione costituzionale del diritto di critica e denuncia politica dei parlamentari, anche quando le loro dichiarazioni risultano offensive o diffamatorie, purché sussista un nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

Supporto alla lettura

DIRITTO DI CRITICA

Il diritto di critica, come il diritto di cronaca, è disciplinato dall’art. 21 Cost. il quale, nel primo comma, recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. In particolare, non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell’opinione del soggetto su determinate circostanze, ma si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l’informare, bensì l’interpretare l’informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale.

Il diritto di critica però ha dei limiti ben precisi, costituiti dal rispetto della verità e dall’interesse pubblico, che non possono essere oltrepassati nella manifestazione di opinioni, ed inoltre la forma espositiva deve essere chiara, provocatrice ma non offensiva e immorale, senza mai sfociare in ingiurie, contumelie ed offese gratuite o trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.

Esistono diversi tipi di critica:

  • politica: la collettività esercita il potere della sovranità che gli assegna la Costituzion, infatti, grazie alla critica politica si stimola il dibattito democratico tra i cittadini. Tuttavia, non essendo sempre basata su fatti assolutamente certi le argomentazioni devono essere basate sulla razionalità, altrimenti si cade nell’insulto gratuito che accade quando le argomentazioni non hanno possibilità di essere replicate su basi razionali. Il diritto di critica politica, infatti, non legittima espressioni lesive della dignità personale e professionale, le quali potrebbero sconfinare reato di diffamazione;
  • scientifica: la critica scientifica stimola la dialettica e arricchisce il dibattito su temi di indubbio interesse pubblico tuttavia deve comunque sottostare ad alcuni limiti, a tutela dell’onore e della reputazione degli scienziati ai quali è diretta;
  • storica: non si intende solo il dare un giudizio sui personaggi o avvenimenti del passato, ma anche la volontà di accertare i fatti, di modificarli o scoprirne di nuovi. Se queste argomentazioni vanno a ledere la reputazione di un personaggio ormai deceduto sarà eventuale diritto dei congiunti esporre una querela;
  • sindacale: è sempre volta a difendere il lavoratore da atteggiamenti o azioni che il datore di lavoro non dovrebbe avere, infatti, le due parti interessate da questa contrapposizione saranno sempre impari, in quanto la relazione sarà sempre di soggezione-potere. Questa critica è l’unica a essere incentrata sulla salvaguardia della condizione di chi la esprime.

Ambito oggettivo di applicazione

I FATTI

L’on.le (omissis) dal 18.3.2018 è deputato dell’attuale legislatura, eletto nel collegio uninominale (omissis) quale candidato della lista Movimento 5 Stelle. Nel suo profilo FACEBOOK (di seguito: FB), egli ha pubblicato il giorno (omissis) la seguente nota: “SE DIRIGE IN QUESTO MODO, LA COMMISSARIA DELL’A(ZI.) O(SPEDALIERA) DI (OMISSIS) SE NE PUO’ BENISSIMO TORNARE AL NORD (omissis), commissaria dell’Azienda ospedaliera di (omissis), può tornarsene nel suo perfettissimo Nord, se anche lei subisce il richiamo dello zoo politico calabrese. Mi riferisco alla deliberazione con cui (omissis) ha disposto LA PROROGA DEL COMANDO DELLA RADIOLOGA (omissis), ex sottosegretaria ai Beni culturali, presso l’Istituto nazionale dei tumori (omissis). Il fatto conferma che il pangermanesimo nella sanità calabrese è stato un grande bluff. Il rigorismo aziendale della (omissis) SI SCONTRA CON LA (omissis), visto che la manager ha proseguito sulla linea del suo predecessore (omissis), evitando ALLA TRASVERSALISSIMA (omissis) di sporcarsi le mani, non sia mai, come radiologo dell’ospedale di (omissis), in un momento in cui i radiologi mancano come il buon senso e la coscienza di tanti dirigenti pubblici. A meno di ripensamenti della (omissis), si rivela del tutto sbagliata la scelta imposta all’allora ministra (omissis) di affidare a (omissis) ampia discrezionalità nella gestione del piano di rientro e di consentirgli di agire in totale scioltezza, prescindendo dalle valutazioni e dalle proposte di parlamentari del MoVimento 5 Stelle, tra cui il sottoscritto, relative alla verifica preliminare circa l’autonomia e il coraggio dei candidati alla guida delle aziende del Servizio sanitario regionale. Se l’esperienza insegna, da qui in avanti non si dovrà più guardare alla provenienza geografica dei manager sanitari, MA ALLE (OMISSIS) CAPACITA’ DI OPPORSI ALLE LOGICHE DI (OMISSIS) E DI (OMISSIS) che hanno rovinato la (omissis) e fatto sprofondare i servizi sanitari”.

Il contenuto della nota è stata ripresa e pubblicata – ove integralmente ove nei suoi tratti salienti – da alcune testate giornalistiche nelle date del (omissis) (www.quicosenza.it; IL QUOTIDIANO DEL SUD; www.calabrianews.it). L’on.le (OMISSIS) il successivo (omissis) e ha pubblicato altresì, sul medesimo profilo FB, la seguente ulteriore nota: “(OMISSIS), (OMISSIS), TORNA A CASA! Ho chiesto l’ IMMEDIATO ANNULLAMENTO in autotutela della deliberazione di proroga del comando dell’ex sottosegretaria (omissis) presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma. HO TRASMESSO UN’APPOSITA NOTA FORMALE a (omissis), commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di (omissis), nel cui reparto di Neuroradiologia è dirigente medico la (omissis), inviando lo stesso documento alla struttura commissariale alla (omissis) calabrese e al ministro e viceministro della (omissis), rispettivamente (omissis) e (omissis). E’, nello specifico, fondamentale evitare EVENTUALI IPOTESI DI DANNO ERARIALE, in considerazione delle carenze di analoghi specialisti nell’Azienda ospedaliera di (omissis), per cui si rinvia alla relativa tabella in possesso, dalla metà dello scorso aprile, della Struttura commissariale per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della (omissis). Questa proroga di comando concessa alla (omissis) sino alla fine del 2019 NON HA ALCUN SENSO se non per l’ex parlamentare, come ho già avuto modo di evidenziare nella settimana passata, e non depone affatto bene per la commissaria dell’ospedale di (omissis), la “nordica” e ancora silente (omissis), dal momento che nell’attuale fase del piano di rientro, molto delicata e difficile, altri medici si fanno in quattro nei rispettivi reparti, spesso sottoponendosi a turni massacranti. Se alla (omissis), che ha girato tutti i partiti e nella sua carriera politica ha ballato come i praticanti di capoeira, si consentirà la solita eccezione, qualcuno dovrà assumersene la piena responsabilità. (omissis) con lo gnorrismo che ha rovinato la sanità calabrese”. Anche tale nota è stata riportata dai media (vedi www.lameziainstrada.com del 30.9.2019).

Con atto di citazione notificato nel novembre 2019, la dott.ssa (omissis), già deputato nella XIV, XV e XVII legislatura e senatore nella XVI legislatura, ha convenuto in giudizio l’on.le (omissis) per essere risarcita, nella misura di € 50.000,00, del danno alla sua reputazione derivato dalla pubblicazione delle note (erroneamente indicate in citazione quali “interviste”). L’attrice ha allegato che il contenuto delle “interviste” (recte: note) fosse stato intenzionalmente diretto a ledere la sua reputazione professionale, atteso che, da un lato, aveva omesso di evidenziare le specifiche competenze professionali che avevano giustificato la proroga del suo distacco presso l’Istituto Nazionale Tumori (omissis); dall’altro, aveva fatto apparire la scelta in tal senso operata dall’amministrazione sanitaria quale favore politico reso alla dott.ssa (omissis), ispirato a “logiche di palazzo e di potere”.

L’on.le (omissis) ha resistito alla domanda, eccependone in via preliminare l’improcedibilità, in virtù dell’art. 68 comma 1 Costituzione a mente del quale “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Nel merito, ha negato l’esistenza del denunciato illecito, in quanto il contenuto delle note era semplice espressione del diritto di critica politica. In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata assunta in decisione all’udienza del 10.5.2021 (tenuta in modalità “cartolare”, ai sensi dell’art. 221 DL 34/2020), con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

La domanda è improcedibile.

L’art. 68 Costituzione è stato attuato a livello di normazione primaria dalla legge 20.6.2003 n. 140 (c.d. “Lodo Maccanico”, recante “disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”), la quale ha espressamente stabilito che l’immunità dei membri del Parlamento di cui al primo comma dell’art. 68 della Carta costituzionale si applica in riferimento non solo agli atti tipici dei deputati e senatori (presentazione dei disegni di legge, emendamenti, ordine del giorno, mozioni, risoluzioni, interpellanze etc.) ma anche “ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento” (art. 3). La Corte costituzionale, nel motivare il rigetto della richiesta di declaratoria di incostituzionalità di tale articolo 3 nella parte in cui munisce i membri del Parlamento dello scudo dell’immunità anche per i reati commessi nello svolgimento di attività “atipica” (ossia relativa “ad ogni altra attività …, espletata anche fuori del Parlamento”), ha precisato che, per detta attività, presupposto dell’immunità è l’esistenza del “nesso funzionale” tra attività posta in essere dal parlamentare ed espletamento della sua attività politica (Corte costituzionale, sentenza 16.4.2004 n. 120). Nel caso di specie, l’on.le (omissis), con la pubblicazione delle due note suindicate, ha denunciato in termini di mala gestio la scelta dell’amministrazione sanitaria di prorogare il distacco della dott.ssa (omissis) presso l’Istituto (omissis) e così di rinviare la copertura della carente pianta organica dei radiologi dell’azienda ospedaliera di Cosenza (ove la dott.ssa (omissis) avrebbe dovuto riprendere servizio). L’on.le (omissis) ha, al tempo stesso, gettato un’ombra di discredito sulla persona della dott.ssa (omissis), mostrandola al pubblico quale destinataria di un favore motivato da mere logiche particolaristiche di gestione del potere. Ebbene, le note dell’on.le (omissis) – valutate anche alla luce della sua specifica qualità di componente della commissione (omissis) della Camera dei Deputati e della missiva del 30.9.2021 da lui inviata al commissario straordinario del piano di rientro sanità (omissis) (gen. (omissis)) e al commissario dell’azienda ospedaliera di (omissis) (dott.ssa (omissis)), invocante l’annullamento in autotutela della proroga del distacco concessa alla dott.ssa (omissis) – appaiono evidente espressione del diritto di critica e denuncia politica previsto dall’art. 3 legge 140/2003. Infatti, è innegabile l’esistenza del nesso funzionale tra il contenuto delle note pubblicate su FB e la specifica attività parlamentare espletata dall’on.le (omissis). Ne consegue l’esistenza, nella specie, dello scudo dell’immunità stabilito dall’art. 68 della Costituzione e dall’art. 3 legge 140/2003. La gratuità delle espressioni di discredito dirette alla persona della dott.ssa (omissis) a fronte dell’obiettivo dichiarato delle note (la denuncia di mala gestio dell’amministrazione sanitaria) giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso dalla dott.ssa (omissis) nei confronti dell’on.le (omissis), così provvede:

– Dichiara l’improcedibilità della domanda, a cagione dell’immunità prevista dall’art. 68 comma 1 Costituzione e dell’art. 3 legge 140/2003;

– Compensa le spese di lite.

Così deciso in Castovillari, in data 04/09/2021

Allegati

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