Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno senza di fatto contestare la domanda e chiedendo volersi disporre la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l’udienza del 14.11.2023 hanno insistito per l’accoglimento integrale, riportandosi all’atto introduttivo del giudizio.
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La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: ” Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell’attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che (omissis) nata a Nicosia, Enna (Italia) il (omissis) non era stata mai naturalizzata cittadina argentina e dava alla luce, in Argentina, il (omissis), (omissis) il quale contraeva matrimonio, il (omissis) con la sig.ra (omissis) e dalla loro unione nasceva, il (omissis), (omissis). Quest’ultima contraeva matrimonio, il (omissis), con (omissis) e dalla loro unione nasceva il (omissis), (omissis), odierna ricorrente la quale, a sua volta, unitasi in matrimonio con (omissis) dava alla luce la figlia (omissis), nata il (omissis) e il figlio (omissis) nato il (omissis).
Nella linea genealogica si registra, infatti, una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da (omissis), nubile, al figlio (omissis) nato in Argentina. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l’interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n.30 del 1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l’art. 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall’1/1/1948 anche il figlio della donna che l’abbia perduta anteriormente all’entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l’abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l’illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell’uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell’efficacia della dichiarazione d’incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l’estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall’1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n. 4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l’avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ne consegue che deve riconoscersi lo status di cittadino al sig. (omissis) nato il (omissis) da madre italiana, il quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza ai suoi discendenti.
Si osserva inoltre che la nascita sia pure in Argentina di (omissis) (avvenuta il (omissis)) determinava già in forza della legge italiana vigente a quel tempo ( art.1 L. 555/1912) l’acquisto della cittadinanza italiana e ciò perché figlio di madre cittadina mentre ignoto era il padre (cfr. atto di nascita) e non risultando alcun atto con il quale egli abbia inteso rinunciare alla cittadinanza italiana pur avendo acquisito, senza concorso di volontà vigendo in Argentina lo ius soli, la cittadinanza straniera.
E dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadina italiana.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del Ministero dell’Interno applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l’adozione da parte del Ministero dell’interno dei provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del Ministero dell’Interno devono integralmente compensarsi.
– ordina al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 19 gennaio 2024.