ORDINANZA
Parte ricorrente, allegato che il proprio ex dipendente (omissis) appropriatosi di propri segreti industriali consistenti in informazioni commerciali e disegni di impianti, li ha consegnati alla nuova datrice di lavoro (omissis) sua concorrente, prospettata la violazione degli art. 98 e 99 c.p.i. nonché dell’art. 2598 cod. civ. a fronte dell’allegato storno di dipendi e clienti, ha chiesto che fosse disposto, inaudita altera parte, a carico di (omissis) (e delle imprese facenti parte del gruppo a cui la resistente partecipa) il sequestro, ex art. 129 c.p.i. e 700 c.p.c., o, in subordine, la descrizione, ex art. 129 c.p.i. e 700 c.p.c., di documentazione contrattuale, delle scritture contabili e delle comunicazioni e mail relative alle posizioni commerciali dei clienti e fornitori indicati in ricorso chiedendo, altresì, che fosse disposta, a carico dei resistenti, l’inibitoria della prosecuzione e
ripetizione degli atti di concorrenza sleale oltre alla pubblicazione del provvedimento e alla fissazione di una penale a fronte della violazione del provvedimento.
Acquisite informazioni ex art. 669 sexies c.p.c. veniva autorizzata la descrizione con decreto
inaudita altera parte.All’esito dell’espletamento delle operazioni di descrizione si costituivano entrambi i resistenti: […] (
omissis) eccepita, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice del Lavoro, contestava la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso; (
omissis) eccepita, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, l’inefficacia dei provvedimenti resi per omessa integrale notifica del ricorso introduttivo, l’irregolarità nell’esecuzione della descrizione, contestava la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda.
I. La competenza del Tribunale adito
Entrambe le parti ricorrenti eccepiscono l’incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Giudice del Lavoro con riguardo alla posizione di (omissis) rilevando, la difesa di (omissis) che, a fronte di tale incompetenza, non sussisterebbe neppure la competenza territoriale del Tribunale di Brescia con riguardo alla domanda formulata nei suoi confronti, avendo ella sede in provincia di Milano.
Ciò posto la Suprema Corte ha statuito che “La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la
individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili. (Nella specie, in una controversia proposta dinanzi al tribunale delle imprese ed avente ad oggetto una pretesa risarcitoria per atti di concorrenza sleale e abuso di informazioni segrete, la S.C., sul rilievo che dal tenore dell’atto introduttivo emergeva l’intenzione dell’attore di proporre un’azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali e non un’azione di inadempimento delle obbligazioni “ex contractu”, ha respinto il ricorso per regolamento di competenza avanzato dal convenuto che, assumendo l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, propugnava la competenza di altro tribunale in funzione di giudice del lavoro)” (cfr. C. Cass. 20508/17)
Tanto premesso è pur vero che le condotte ascritte al convenuto (omissis) ben possono integrare la violazione dei doversi di cui all’art. 2105 cod. civ. ma è indubbio che il ricorrente abbia agito nei confronti dei resistenti lamentando, a carico di entrambi, una violazione del generale principio del neminem laedere come peraltro facilmente ricavabile dai riferimenti normativi posti alla base della domanda (violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. e dell’art. 2598 cod. civ. pacificamente riconducibili
alla responsabilità extracontrattuale).
Inoltre a pagina 34 del ricorso, parte ricorrente “ …si riserva in ogni caso di intraprendere idonea azione giudiziale in relazione alla violazione dell’art. 2105 c.c. da parte del (omissis) con ciò dovendosi escludere che il ricorrente abbia inteso agire ex contractu e, conseguentemente, dovendosi altresì escludere la competenza del Giudice del Lavoro.
II. I destinatari della domanda cautelare
In via preliminare, anche ai fini di valutare la corretta integrazione del contraddittorio, si osserva che i resistenti sono stati individuati dalla stessa ricorrente in (omissis) e in (omissis).
Solo tali soggetti possono, pertanto, essere destinatari delle richiesta cautelari non potendo le stesse essere applicate (al di fuori dell’ambito dell’art. 130 c.p.i. con riguardo alla descrizione) a soggetti estranei al presente procedimenti quali le società facente parte del gruppo (omissis) come richiesto da parte ricorrente.
III. Le informazioni segrete
E’ pacifico che in caso di privative non tutelate, quali sono i segreti industriali, a fronte della contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisca in giudizio, pur nei limiti della prova di verosimiglianza propria del giudizio cautelare, fornire la prova dell’esistenza della privativa e pertanto dell’esistenza delle informazioni tecniche e/o commerciali in capo al legittimo
detentore nonché dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i., quanto a segretezza di dette informazioni, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del ramo, abbiano dette informazioni valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Nel caso in esame parte ricorrente individua le informazioni riservate come segue:
i) nominativi e contatti di fornitori ai quali la Parte_1 si rivolgeva o al fine di far eseguire le lavorazioni di particolari prodotti offerti alla clientela oppure per la fornitura di prodotti standard con peculiari caratteristiche tecniche;
ii) disegni tecnici di proprietà dei clienti;
iii) scontistica applicata sia dai fornitori alla (omissis) sia da quest’ultima ai propri clienti.
Venivano inoltre indicati i nominativi di nove fornitori ((omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) S.r.l., (omissis) S.r.l., (omissis) S.r.l., (omissis), (omissis) S.r.l.) e il nominativo di cinque clienti ((omissis), (omissis), (omissis), (omissis) S.r.l., (omissis).
Quanto ai disegni tecnici di proprietà di clienti parte attrice in ricorso precisava che si trattava dei disegni del cliente (omissis).
Ciò posto parte resistente lamenta che parte ricorrente non avrebbe indicato il know how del quale viene chiesta tutela.
Il rilievo non è fondato avendo parte ricorrente indicato con sufficiente margine di precisione le informazioni asseritamente segrete (prezzo applicato dai fornitori e ai clienti) indicando il nominativo dei fornitori e dei clienti e producendo in copia dei disegni oggetto della lamentata condotta.
Premesso quindi il rispetto dell’onere di allegazione e rimesso al seguito l’esame delle contestazioni della difesa (omissis) in merito alla prova della sussistenza dei rapporti commerciali tra ricorrente e fornitori e tra ricorrente e clienti, è necessario verificare la sussistenza dei presupposti necessari per qualificare le informazioni di cui sopra come segreti industriali.
II.1 La segretezza delle informazioni e il loro valore economico
L’art. 98 lett. a) e b) del codice della proprietà industriale prevede che le informazioni siano tutelate quanto “non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore” e quanto “abbiano valore economico in quanto segrete”.
Ciò posto si tratta di verificare se le informazioni la cui tutela è stata richiesta da parte attrice rivestano le caratteristiche di cui all’art. 98 lett. a) e b) cit.
Tale caratteristica può escludersi con riguardo ai nominativi e contatti di fornitori trattandosi di dati in linea di massima di pubblico dominio.
Parte ricorrente ha precisato che i nominativi oggetto di richiesta di tutela sarebbero relativi a fornitori “di nicchia”.
Allega la ricorrente che “l’individuazione e l’instaurazione di connessioni con il fornitore stesso – per la peculiare tipologia dei prodotti al medesimo riconducibili e i prezzi contenuti – è, infatti, frutto di analitica attività di ricerca di mercato protratta nel tempo”. Conseguentemente, in tesi di parte ricorrente, il nominativo stesso del fornitore “difficilmente individuabile senza una pluriennale esperienza in tale campo” costituirebbe know-how aziendale in quanto parte integrante del proprio patrimonio imprenditoriale.
In disparte dalla fondatezza dell’argomentazione, la contestazione di parte resistente in merito alla peculiarità dei fornitori indicati e della conseguente qualifica di fornitori di “nicchia” degli stessi, meramente allegata in ricorso, e non oggetto di alcun principio di prova, è sufficiente a far ritenere che tali informazioni siano prive dei requisiti di cui all’art. 98 lett. a) e b).
Quanto ai disegni tecnici le resistenti contestano la loro tutelabilità come segreti “della ricorrente” rilevando che, per ammissione della stessa, si tratta di disegni non della ricorrente ma di un suo cliente.
Premesso che la tutela del segreto è concessa al suo legittimo detentore, che può pertanto anche essere un soggetto diverso dal titolare dell’informazione segreta, è pur vero che nel caso in esame nulla è stato allegato con riguardo alla complessiva tutela del disegno tecnico oggetto di causa non essendo neppure noto se lo stesso sia tutelato come segreto dal suo titolare.
Quanto alle informazioni relative ai prezzi praticati dai fornitori alla ricorrente è ben dubbio che lo stesso costituisca un segreto della ricorrente.
Né peraltro parte ricorrente ha ben delineato quale sia il concreto valore economico di tale informazione per i concorrenti; come precisato dalla stessa ricorrente, il prezzo praticato dai fornitori, in linea di principio, varia in base alla capacità imprenditoriale e alla forza contrattuale delle imprese acquirenti. Pertanto, nei rapporti con il fornitore, difficilmente le imprese acquirenti potranno avere un vantaggio competitivo dal conoscere il prezzo che il medesimo fornitore pratica a terzi, né è stato ben delineato come la conoscenza di tale dato possa fornire un vantaggio competitivo sì da conferire all’informazione valore economico se mantenuta segreta.
Allega il ricorrente che “i resistenti conoscendo il prezzo applicato a tali prodotti non avrebbero avuto particolare difficoltà a reperire un produttore che, a parità di qualità del prodotto, praticasse un prezzo inferiore” tale argomentazione prova troppo essendo evidente che l’interesse dell’imprenditore è sempre quello di individuare il fornitore che pratichi le condizioni economiche a se stesso più favorevoli, non comprendendosi per quale motivo la consapevolezza del prezzo applicato da un fornitore al concorrente possa permettere senza “particolare difficoltà” di individuare un fornitore praticante condizioni migliori.
Potenzialmente rientrante nella definizione di informazione segreta ex art. 98 lett. a) e b) c.p.i. è il prezzo praticato ai clienti.
E’ pur vero che, nel normale svolgimento dell’attività economica in un settore caratterizzato dalla libera concorrenza, è lo stesso cliente che, prima di procedere ad un ordine, verifica i prezzi e le condizioni di acquisto effettuate da più imprese ben potendo, in sede di trattative individuali, segnalare ad un imprenditore il prezzo e le condizioni di acquisto offerte da un concorrente al fine di pattuire condizioni migliori.
In ogni caso la conoscenza dei prezzi praticati dai concorrenti ai propri clienti permette all’imprenditore l’adozione di strategie commerciali più strutturate e generali senza che sia necessario attendere che il singolo cliente contattato comunichi il prezzo praticato dal concorrente.
Deve pertanto ritenersi che, in linea di massima, i prezzi e le condizioni economiche applicate da un fornitore ai propri clienti siano informazioni che rientrano nei requisiti di cui ai punti a) e b) della norma in esame.
II.2 Le misure di protezione
L’art. 98 lett. c) c.p.i. prevede che le informazioni tutelabili debbano, altresì, essere “sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Parte ricorrente ha allegato che le informazioni sono archiviate su un server, a cui sono collegati i dispositivi elettronici di proprietà aziendale in uso ai singoli lavoratori, che possono accedere per il tramite dell’account personale e di una password conosciuta solo dal legittimo detentore. Allega, inoltre, che, a presidio della “riservatezza” di dette informazioni rilevano i doveri di integrità, onestà e riservatezza, positivizzati all’articolo 2 del regolamento aziendale e richiesti nell’espletamento dell’incarico in capo a ogni dipendente o collaboratore dell’impresa.
L’art. 2 del regolamento prevede che “Tutti i collaboratori di (omissis) indipendentemente dall’inquadramento professionale, devono osservare la più assoluta discrezione e riservatezza, con riferimento alle informazioni e alla Proprietà Intellettuale sia dell’azienda, sia dei clienti e fornitori. La riservatezza non riguarda esclusivamente la divulgazione di informazioni, ma implica anche che il collaboratore non utilizzi le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro per un vantaggio esclusivo proprio o di terzi. Informazioni riservate e Proprietà Intellettuale Le informazioni, i dati, i file, i documenti e altre opere di intelletto (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni di natura commerciale, le informazioni riguardanti l’economia, i piani di produzione o dei servizi, le proiezioni finanziarie, i brevetti, le domande di brevetto, il codice in formato oggetto o sorgente, le ricerche, le invenzioni, i processi, le procedure, i disegni, l’ingegneria, il marketing o lo stato finanziario, le liste dei fornitori e dei potenziali fornitori, le liste dei clienti, tecniche e iniziative commerciali, modelli organizzativi e di gestione della società, i metodi di lavoro e le strategie, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano identificate per iscritto come riservate o proprietarie) acquisiti o elaborati da dipendenti e collaboratori di (omissis) nel corso del rapporto di lavoro (“Informazioni Aziendali Riservate”), ivi compresi i dati e le informazioni generate da software, appartengono all’azienda e non possono in nessun caso essere utilizzate, trascritte, stampate, comunicate e comunque divulgate
a terzi. Inoltre, è severamente vietato trasferire e salvare le Informazioni Aziendali Riservate su supporti esterni, spazi di archiviazione in cloud, caselle di posta o dispositivi personali esterni all’azienda. In considerazione della progressiva diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale (e.g. Chat GPT, Google Gemini, etc.), si fa presente che l’upload di file/testi/immagini/video su piattaforme esterne all’azienda, implica la condivisione di tali informazioni con soggetti terzi.
Spesso il ricevente richiede l’esplicita autorizzazione al libero utilizzo delle informazioni caricate.
Pertanto, è vietato caricare su sistemi esterni all’azienda Informazioni Aziendali Riservate e qualsiasi altra informazioni sensibile, in particolare quelle legate alla protezione della privacy e della Proprietà Intellettuale aziendale (e.g. progetti riservati, procedure specifiche, know-how, tecnologie e informazioni commerciali rilevanti).
(omissis) adotterà tutti i mezzi legali appropriati per proteggere le proprie Informazioni Aziendali Riservate e la propria Proprietà Intellettuale e per verificare che i collaboratori, che sono obbligati a salvaguardarle e ai quali è vietato utilizzare tali risorse a livello personale o per conto di terzi, non compiano alcun atto volto a violare o danneggiare i diritti di (omissis) e/o delle sue controllate sulle sue Informazioni Aziendali Riservate e la sua Proprietà Intellettuale.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono elencate alcune circostanze per le quali si raccomanda massima attenzione.
Prudenza negli scambi Non deve essere citata alcuna informazione sensibile di (omissis) e dei suoi clienti e fornitori:
• Nel corso di conversazioni in luoghi pubblici: ascensori, mezzi pubblici, ristoranti, riunioni, colloqui, seminari, mensa;
• Nell’ambito di conversazioni private: famiglia, amici e soprattutto in presenza di rappresentanti della concorrenza.
Prudenza nell’archiviazione delle informazioni
Sia presso le sedi di clienti e fornitori, sia presso la sede aziendale, è necessario ricorrere al massimo della riservatezza, archiviando sistematicamente i documenti di lavoro e mantenendo in ordine gli uffici. La stessa cura deve essere applicata alla protezione degli strumenti informatici (computer, chiavi USB, etc.) che potrebbero essere consultati da personale non autorizzato”.
Segnala la ricorrente che (omissis) era stato nominato “persona autorizzata al trattamento dei dati della Società con riferimento ai dati relativi all’area Commerciale/Logistica” richiamando sul punto i documenti 4 e 5.
Le misure di protezione di cui all’art. 98 lett. c) c.p.i. hanno lo scopo di impedire che coloro che detengono determinate informazioni (quali i dipendenti) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. Tali misure possono operare su diversi livelli: misure di carattere fisico (quali archivi cartacei protetti da chiavi accessibili solo da alcuni dipendenti), tecnologico (quali l’utilizzo di informazioni che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti
mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) o misure di carattere organizzativo (quali regolamenti interni, accordi di riservatezza). L’idoneità delle misure deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori quali, le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero dei soggetti che vi abbiano accesso e le modalità di accesso.
Ciò posto nel caso in esame, a fronte delle contestazioni dei resistenti in merito alla genericità delle indicazioni contenute nel regolamento (difesa (omissis) e in merito alla prassi effettivamente applicata (difesa (omissis) la ricorrente non ha adeguatamente replicato in merito all’effettività delle misure indicate né ha ben delineato gli elementi di fatto necessari per valutare la loro adeguatezza.
Ritiene questo Giudice che l’archiviazione delle informazioni segrete in un server aziendale al quale possono accedere i soli dipendenti con password personale in uno con una specifica regolamentazione interna possano essere misure idonee solo in aziende di limitate dimensioni e solo se unite ad una concreta vigilanza in merito all’effettivo rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento.
Nel caso in esame, in disparte dalla data del regolamento e dalla sua effettiva consegna a tutti i dipendenti (circostanze la cui prova diviene irrilevante in considerazione di quanto segue), a fronte delle contestazioni della difesa (omissis) nulla ha replicato parte ricorrente con riguardo alle cautele adottate per verificare l’effettività delle misure di protezione né, peraltro, parte ricorrente ha precisato quanti dipendenti potessero accedere alle informazioni riservate e se vi era una differenziazione di accesso a seconda delle concrete mansioni svolte dai dipendenti sì da permettere che gli stessi avessero accesso alle sole informazioni segrete necessarie per espletare le proprie mansioni.
IV. La descrizione ed il sequestro ex art. 129 c.p.i.
In assenza di diritti di privativa di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. ritiene questo Giudice che non sussistano i presupposti per l’adozione dei provvedimenti cautelari disciplinati dall’art. 129 c.p.i.
Questo Giudice non condivide l’allegazione di parte ricorrente in merito alla possibilità che i provvedimenti cautelari disciplinati dal codice della proprietà industriale possano trovare applicazione al di fuori dell’ambito della tutela delle privative industriali facendo ricorso al disposto dell’art. 700 c.p.c.
La ricerca della prova, cui è deputata la descrizione ed il sequestro dei libri contabili e della documentazione richiesti dal ricorrente, non costituisce un provvedimento idoneo “ad assicurare gli effetti della decisione sul merito” come previsto dell’art. 700 c.p.c. e, in ogni caso, solo la specialità della materia e il particolare favor del legislatore nell’ambito della tutela delle privative, può autorizzare provvedimenti così invasivi come la descrizione ed il sequestro al di fuori dei limiti delineati dal codice di procedura.
Quanto sopra determina l’assorbimento delle eccezioni delle parti resistenti aventi ad oggetto l’inefficacia del provvedimento di descrizione per l’omessa notificazione della memoria integrativa e delle dichiarazioni rese dagli informatori inaudita altera parte nonché con riguardo alle eventuali irregolarità nell’acquisizione di comunicazioni email non oggetto del decreto di descrizione.
L’unica precisazione attiene al valore delle dichiarazioni rese dagli informatori nella fase preliminare all’emissione del decreto di descrizione e all’integrazione del contraddittorio.
Si tratta di informazioni assunte ex art. 669 sexies c.p.c., che prevede espressamente che “quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni”. E’ pur vero che tale possibilità non è espressamente richiamata dall’art. 129 comma II c.p.i. ma il particolare favor attribuito alla tutela in ambito di privativa industriale con il provvedimento di descrizione mal si concilia con l’esclusione di tale facoltà prevista nell’ambito dei procedimenti cautelari disciplinati dal codice di procedura la cui disciplina è richiamata nella medesima norma.
Tanto premesso pur essendo le informazioni state assunte in conformità al dato normativo, parte resistente ben può chiedere che gli informatori siano sentiti nel contraddittorio ma nel caso in esame l’istanza, formulata solo in udienza di discussione, è ultronea in quanto le dichiarazioni degli informatori che attengono alle misure adottate ai fini della qualificazione della segretezza sono superate alla luce di quanto sopra argomentato mentre la riferibilità delle comunicazioni whatsapp di cui al documento 9 alle conversazioni tra (omissis) e il legale rappresentante di (omissis) (memorizzato sul dispositivo come osteopata Tecla) non è oggetto di specifica contestazione.
V. La concorrenza sleale
Pacifico tra le parti è il rapporto di “concorrenzialità” tra la ricorrente e la società (omissis)
Quanto alla posizione del resistente (omissis) la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all’azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l’imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l’attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un “pactum sceleris”, ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l’attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale” (cfr. C. Cass. 18772/2019). Nel caso in esame la condotta ascritta al resistente (omissis) se comprovata, non può che essere stata svolta in favore dell’imprenditore concorrente con il quale il (omissis) in procinto di iniziare un rapporto di lavoro, aveva un evidente “relazione di interessi”. In ogni caso, della condotta illecita posta in essere in concorso con l’imprenditore concorrente il terzo è tenuto a rispondere, se non ex art. 2598 cod. civ ex art. 2043 cod. civ.
Al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’adozione delle ulteriori misure cautelari richieste è ora necessario verificare la sussistenza del fumus della concorrenza sleale allegata da parte ricorrente sotto il profilo dello storno di dipendenti e dello storno di clientela.
VI. La concorrenza sleale per storno di dipendenti.
L’art. 2598 n. 3) c.c., presuppone una condotta che si avvalga, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall’una all’altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un’attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell’ambito dell’organigramma dell’impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all’impresa concorrente” (cfr. C. Cass. 3865/2020).
Nel caso in esame nessuna puntuale allegazione è stata svolta da parte ricorrente con riguardo ai requisiti sopra indicarti e individuati dalla giurisprudenza di legittimità come significativi di un’attività di concorrenze sleale per storno di dipendenti.
Significativamente parte ricorrente ricollega l’illiceità dello storno nell’aver la resistente (omissis) acquisito dal (omissis) dipendente della ricorrente, informazioni segrete/riservate utilizzate per procurarsi in vantaggio competitivo nella gestione dei rapporti con i clienti.
Si tratta peraltro di un comportamento che non incide sul trasferimento del dipendente (omissis) in se stesso ma che ha rilevanza con riguardo alla diversa ipotesi dello storno di clientela più oltre analizzato.
VII. La concorrenza sleale per storno di clientela
Come già visto, l’art. 2598 n. 3) c.c. presuppone una condotta che si avvalga, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda, rientrando in tale ipotesi anche la sottrazione di informazioni riservate, se utilizzate per sottrarre clientela.
Non pertinente al caso concreto è il richiamo al principio della libera concorrenza indubbiamente principio cardine della libertà d’iniziativa economica, garantita costituzionalmente. Nel caso in esame, peraltro, parte ricorrente non lamenta il semplice storno di clientela (evenienza connaturata ad un libero mercato con libera concorrenza) ma lamenta lo storno effettuato mediante l’utilizzo di mezzi non conformi alla correttezza professionale.
E’, infatti, evidente che l’acquisizione, senza dispendio di energie, delle esperienze aziendali di un imprenditore per acquisire la di lui clientela è una condotta contraria alla leale concorrenza.
Nel caso in esame parte ricorrente allega che (omissis) una volta presa contezza delle richieste di offerte formulate alla società ricorrente dai propri clienti, provvedeva immediatamente a comunicarle a (omissis) comunicando, altresì, ulteriori elementi – composizione tecnica dei prodotti, scontistica applicata dalla ricorrente – si da permettere a (omissis) di avanzare proposte migliorative.
Prima di esaminare le singole contestazioni in fatto svolte da parte ricorrente si deve ribadire come non vi sia stata alcuna specifica contestazione in merito al contenuto delle comunicazioni whatsapp come riportato nel documento 9 di parte ricorrente e con riguardo alla riferibilità al legale rappresentante di (omissis) del numero memorizzato sul telefono di (omissis) quale osteopata (omissis).
Mentre la generica contestazione in merito all’omessa prova del rapporto commerciale della ricorrente con i clienti (formulato in comparsa di (omissis) in uno con la contestazione in merito alla prova della sussistenza del rapporto commerciale con i fornitori), in considerazione della sommarietà propria dei provvedimenti cautelari, deve ritenersi superata dal tenore delle stesse comunicazioni Whatsapp sotto descritte nelle quali si dà implicitamente conto di tali rapporti.
Passando, quindi, all’esame delle singole informazioni sottratte, parte ricorrente allega che, con riguardo al cliente (omissis) – primo cliente della ricorrente in termini di fatturato -, (omissis) a seguito di una richiesta inviata da un’impiegata dell’ufficio acquisti di (omissis) […] di quotazione e proposta di gestione di alcuni prodotti (tra i quali l’inserto map. (omissis)), anziché elaborare la richiesta di offerta, si era reso parte attiva affinché la società resistente fosse codificata nella rosa dei fornitori di (omissis), organizzando presso (omissis) un incontro con il legale rappresentante di (omissis) in modo tale da procedere alle formali presentazioni.
Allega altresì la ricorrente che, in conseguenza di quanto sopra, (omissis) ha condiviso con (omissis) una bozza di comunicazione e-mail indirizzata a (omissis) avente come oggetto “Re: richiesta offerta inserto map. (omissis)” – (omissis), codice prodotto già oggetto della richiesta di offerta inoltrata alla ricorrente.
In merito a tale cliente la società resistente allega che (omissis) era società già nota a […] (omissis) e che (omissis) è dotata di un portale dove i fornitori si registrano sicché, in tesi di parte resistente, non sarebbe stata necessaria l’intermediazione di (omissis) per creare il contatto tra […] (omissis) e (omissis).
Allega altresì che era stata la stessa (omissis) a chiedere una offerta in relazione al prodotto map. (omissis) indicando il prezzo offerto da altro produttore e le condizioni di acquisto.
Le argomentazioni di parte resistente non sono condivisibili alla luce della disamina delle conversazioni e della loro data.
Come efficacemente ricostruito dalla difesa di parte ricorrente nella memoria integrativa, in data 22.4.2024, (omissis) (a mezzo di (omissis) aveva chiesto a (omissis) (in persona del consigliere (omissis) una proposta alternativa all’inserto (omissis) (cfr. doc. 35 di parte ricorrente).
In data 29.5.2024, (omissis) per (omissis) richiedeva nuovamente una proposta alternativa all’inserto (omissis), scrivendo direttamente a (omissis) cfr. doc. 36 di parte ricorrente).
In data 14.6.2024 e 17.6.2024 (omissis) organizzava un incontro con (omissis) presso (omissis) (v. doc. n. 9 prodotto da parte ricorrente riportante le seguenti conversazioni Whattsapp :“14/06/24, 07:55 – (omissis): Ciao (omissis) la (omissis) è in ferie rientra lunedì. La sento lunedì mattina poi ti aggiorno 14/06/24, 07:57 – Osteopata (omissis): Ottimo Bukna giornata 14/06/24, 07:57 – Osteopata (omissis): Buona Giornata 14/06/24, 08:05 – (omissis): A te grazie 17/06/24, 09:32 – Cont Ciao (omissis) domani alle 9.00 ci troviamo a lovere appuntamento confermato grazie Cont 17/06/24, 09:39 – IMG-20240617-WA0005.jpg (file allegato) 18/06/24, 08:47 – Osteopata (omissis): posizione in tempo reale condivisa”).
In data 19.6.2024 (omissis) inviava a (omissis) ((omissis) e-mail dalla quale si evince che l’incontro del 18.6.2024, aveva come specifico oggetto la fornitura del medesimo inserto chiesto a (omissis) (omissis)(v. doc. 37 di parte ricorrente, circostanza confermata dalla mail di cui al doc. 14g della difesa (omissis).
In data 17.7.2024 (omissis) inviava a (omissis) sempre a mezzo Whatsapp lo screenshot di una e-mail contenente l’offerta che (omissis) aveva inviato a (omissis) per il medesimo inserto (omissis) (v. doc. 38), assicurando di fornire “il massimo supporto”.
Da ciò si ricava che, al di là delle modalità con le quali i fornitori possono acquisire contatti con (omissis) nel caso specifico il contatto è stato indubbiamente facilitato dall’intervento di (omissis) che, nell’ambito della propria attività aziendale, era venuto a conoscenza sia della richiesta di offerta di (omissis) sia del nominativo della persona deputata all’acquisizione della commessa.
Quanto alla posizione di (omissis) allega la ricorrente che (omissis) in un messaggio rivolto a (omissis) riferiva di aver sollecitato l’Ing. (omissis) (responsabile delle lavorazioni meccaniche presso Controparte_8 a rivolgere, da allora in avanti, le proprie richieste di offerta direttamente a (omissis) anziché a (omissis) (così le conversazioni riportate in ricorso come ricavabili dal documento 9 di parte ricorrente: “Conversazione Whatsapp Cont tra (omissis) e (omissis) 07/08/24, 13:06 – Ciao ti contatta ing. (omissis) di Mame Cont x punte ejector ok Ho detto di sentire te 07/08/24, 13:13 – Scusa se ti rompo ma mi ha chiesto quando tornavo gli ho scritto il 26 e di sentire pure (omissis) così ti porta avanti RDA Anche x la (omissis) cosi vede che sei sul pezzo 07/08/24, 14:23 – Osteopata (omissis): Ok ottimo Aspetto che Mi Cont chiama lui ?? 07/08/24, (omissis) – Si mi ha detto che ti contatta lui 07/08/24, 14:31 – Osteopata Cont (omissis): Ottimo così numero memorizzato 07/08/24, 15:53 – [Nome] Ing. (omissis) [Cellulare] +39 (omissis) 07/08/24, 15:53 – (omissis): Questo è quello del lavoro.”) Nulla eccepiva parte resistente con riguardo a tale specifico cliente.
A fronte di quanto sopra è indubbio che l’indicazione ad un cliente (già effettivo o solo potenziale) di rivolgersi al concorrente per la fornitura di uno specifico prodotto “punte ejector” conferisce al concorrente un indebito vantaggio.Quanto alla cliente (
omissis)((
omissis)), allega la ricorrente che in data 19.6.2024 (
omissis) aveva inviato a (
omissis) lo screenshot di una e-mail di “richiesta d’offerta” per la fornitura di taluni prodotti che il cliente aveva richiesto anche a Pt_1
Allega la ricorrente che (omissis) avrebbe inoltrato a (omissis) il prezzo che la (omissis) avrebbe applicato consentendo a quest’ultima di praticare un prezzo inferiore.
Tale circostanza, secondo parte ricorrente, si sarebbe verificata, in relazione al cliente (omissis), in numerose altre occasioni.
Tanto premesso come si evince dalla comunicazione WhatsApp tra (omissis) e (omissis) in data 8.7.2024 (omissis) ha inoltrato a (omissis) la fotografia di una e-mail in cui (omissis) (capo reparto lavorazioni meccaniche presso Morandini) formulava una richiesta d’offerta a (omissis). In calce a detta fotografia (omissis) indicava a penna le informazioni relative all’offerta formulata e successivamente trasmessa dalla ricorrente, quali: codici prodotto, prezzo e tempi di consegna al cliente (cfr. doc. 15 e 16 di parte ricorrente).
In data 17.7.2024 (omissis) ha comunicato a (omissis) lo sconto applicato da Parte_1 ai prodotti recanti marchio “(omissis)” richiesti dal cliente Morandini così da consentire a (omissis) di “portar via l’ordine” (Conversazione WhatsApp tra (omissis) e (omissis) 17/07/24: 11:22 – (omissis): X morandini sandvik gli faccio il 18 fai qualcosa in più e vardex sc25 se puoi fai un extra
sconto che porti via ordine 17/07/24). In data 6.8.2024, il legale rappresentante di (omissis) ha chiesto a (omissis) il prezzo applicato da (omissis) al cliente (omissis) per un particolare prodotto; (omissis) ha fornito al concorrente il prezzo applicato da (omissis) consentendo quindi a (omissis) di applicare un prezzo inferiore per aggiudicarsi la fornitura (Conversazione WhatsApp tra (omissis) e (omissis) […] 06/08/24: 18:11 – Osteopata (omissis): Ciao (omissis) per cartucce x lamini con tondo 25 ti ricordi Cont cosa fai pagare a (omissis) 06/08/24, 20:19 – Ciao (omissis) scusa x orario 200 euro cad. Osteopata (omissis): Ho fatto 196,00 cartucce 07/08/24, 07:09 – Osteopata (omissis): Immagino vale la pena alla grande).
Allega inoltre la ricorrente che (omissis) si era impossessato del listino generale recante i prezzi che la (omissis) avrebbe applicato al cliente (omissis) a partire dal mese di settembre dell’anno 2024 inoltrando la mail non all’indirizzo di posta elettronica di (omissis) ma a quello della propria moglie (v.doc. 11 di parte ricorrente).
Con riferimento a tale cliente parte resistente si è limitata a rileva che trattasi di cliente di […] (omissis) quantomeno dal febbraio 2024 e che il referente della Forgiatura (omissis) è (omissis) […] già contatto di (omissis) almeno a far data dal novembre 2023 (cfr. doc. 15 a e 15b di parte resistente).
Al di là della scarsa rilevanza della pregressa fornitura di (omissis) (euro 182,80 al netto dell’IVA) le informazioni riservate relative a tale cliente sono di così ampia portata (tutto il prezziario dei prodotti acquistati dalla (omissis), la scontistica applicata in relazione ai prodotti di uno specifico fornitore) da rendere indubbio il vantaggio competitivo offerto a (omissis) a fronte dell’acquisizione di tali informazioni.
Con riferimento al cliente (omissis) s.r.l. lamenta la ricorrente che (omissis) avrebbe posto in essere una attività di “boicottaggio” dell’ordine di (omissis) a favore di (omissis) allungandone le tempistiche di elaborazione per la ricorrente e costringendo il cliente a rivolgersi a (omissis) Cont (Conversazione WhatsApp tra (omissis) e (omissis) 22/06/24, 08:18 – Scusa una cosa (omissis) ti ha chiesto x dei dispeser x lui ha noi ha mandato la richiesta 22/06/24, 08:19 – Osteopata (omissis): Sì devo portarlo a vederli 22/06/24, 08:19 – Osteopata (omissis): A luglio Cont Cont 22/06/24, 08:20 – Ok perfetto 22/06/24, 08:22 – Vedo come allungare le ns tempistiche e ti dico il tipo di Dispenser che proponiamo).
Anche nel caso di specie, inoltre, (omissis) avrebbe comunicato a (omissis) le condizioni di acquisto e di vendita elaborate da (omissis) e riservate al cliente (08/07/24, 16:32 – Osteopata (omissis): Mi Cont hanno chiesto offerta 08/07/24, 16:32 – Ok con iscar abbiamo il 52 di sconto 08/07/24, 16:33 – Cont Osteopata (omissis): Ma che sconto uscite 08/07/24, 16:34 – Con iscar x metalcamuna sc40 Cont 08/07/24, 16:35 – Osteopata (omissis): 08/07/24, 16:37 – Poi ti spiego);
Con riferimento al cliente (omissis) la difesa di (omissis) allega che si tratta di un proprio cliente a far data dal 2020 (cfr. doc. 16a di parte resistente).
La circostanza non esclude di per sè stessa lo storno che può aver riguardo un cliente in toto ma anche, soprattutto nel caso di vendita di componentistica di varia tipologia, singoli ordini di uno specifico cliente.
Quanto al cliente (omissis) la ricorrente allega che (omissis) ha inoltrato a (omissis) una richiesta di quotazione di prodotti speciali – trasmettendo anche i relativi disegni tecnici – specificando il materiale richiesto, così da permettere al competitor di contattare il cliente e avanzare un’offerta commerciale migliore di quella della ricorrente.
Nello specifico (omissis) ha inviato al (omissis) la fotografia di una email interna (inviata da […] (omissis) presso L.G.M. a (omissis) venditore presso (omissis) e collega dell’ex dipendente), successivamente, ha altresì inviato i disegni tecnici di proprietà di LGM e allegati alla e-mail (v. docc.17, 18, 19, 20 e 21 che si producono).
Nessuna osservazione specifica è stata effettuata dalle difese in relazione a tale comportamento alla luce della contestata concorrenza sleale (la contestazione attiene alla titolarità dei disegni in merito ai quali si è sopra argomentato).
In conclusione la condotta ascritta ai resistenti con riguardo a tali specifici clienti è sicuramente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2598 nr. 3 cod. civ. avendo (omissis) in concorso con (omissis) utilizzato informazioni riservate della concorrente ai fini di acquisire la clientela della stessa in toto o comunque in relazione ad alcune specifiche commesse.
Non ha rilievo nel caso in esame la circostanza che le informazioni comunicate alla resistente dal (omissis) potessero far parte del bagaglio personale del dipendente.
Tale concetto è stato elaborato per valutare il comportamento del dipendente una volta cessato il rapporto di lavoro: non essendo plausibile che un soggetto annulli la professionalità acquisita nel corso delle precedenti esperienze lavorative, si ritiene, infatti, che non integri concorrenza sleale l’utilizzo di informazioni acquisite dal dipendente nell’ambito della precedente attività lavorativa.
Peraltro tale considerazione pare aver rilievo solo una volta cessato il rapporto di lavoro, non essendovi in costanza di rapporto alcuna necessità di tutelare in via autonoma la professionalità e le competenze professionali acquisite in corso di un rapporto ancora in essere.
Ciò senza considerare che è ben dubbio che tutte le informazioni trasmesse – quale il prezziario completo offerto ad un cliente o il contenuto di una richiesta di offerta con allegati disegni tecnici – costituiscano “bagaglio personale del dipendente”.
Non rileva ai fini della configurazione dell’illecito né che i clienti di cui sopra fossero già noti alla resistente né, in ipotesi, che non siano clienti della ricorrente (quantomeno in relazione a specifici prodotti come evidenzia la difesa di (omissis) in relazione al prodotto con codice map. (omissis) sopra menzionato in relazione alla richiesta di offerta di (omissis) né che non siano divenuti clienti della resistente.
L’illecito di cui all’art. 2598 cod. civ. è una sorta di illecito di pericolo e la condotta contraria alle regole della correttezza professionale se idonea a stornare clientela effettiva o anche solo potenziale può certamente essere inibita.
L’effettiva sussistenza di un danno è questione che attiene all’eventuale giudizio risarcitorio.
Né rileva l’assenza di un patto di non concorrenza, circostanza segnalata dalle difese dei resistenti.
Non si discute infatti della possibilità di (omissis) di concorrente con (omissis) né della possibilità per (omissis) una volta cessato il rapporto di lavoro, di svolgere attività in concorrenza con l’ex datrice di lavoro.
La contestazione attiene alla “slealtà” della concorrenza posta in essere, ponendosi il divieto di concorrenza di origine contrattuale su un piano ben diverso dal divieto di concorrenza sleale contestato in questa sede.
VIII. Il periculum in mora
Deve in primo luogo essere precisato che, vieppiù vertendosi in tema di provvedimento cautelare, non è strettamente necessario che i clienti di cui è lamentato lo storno (totale o in riferimento a specifiche commesse) siano clienti fidelizzati o particolarmente significativi nell’ambito del fatturato pregresso.
La condotta illecita potrebbe essere inibita anche nell’ipotesi in cui lo storno non si sia ancora realizzato richiedendo l’art. 700 c.p.c. non la pregressa lesione del proprio diritto ma il solo fondato motivo di temere che il proprio diritto sia “minacciato da un pregiudizio imminente…”
Né in questa sede assume particolare rilevanza l’eventuale sequestro delle quote di (omissis) in sede penale.
Al di là della corretta ricostruzione in fatto di tale evenienza (contestata dalla ricorrente che ha rilevato che il sequestro subito revocato non ha riguardato Parte_1 ma le quote di altra società (D.G. S.r.l.) nella quale (omissis) risulta socio) l’incidenza che può aver avuto tale circostanza nella perdita delle specifiche commesse di cui sopra potrà al più aver rilievo nell’eventuale giudizio risarcitorio.
Ciò posto non essendovi prova che (omissis) abbia acquisito ulteriore documentazione riservata, ne potendo, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, porre in essere ulteriore attività di “boicottaggio” è necessario verificare quali delle informazioni esaminate al punto che precede e di fatto già acquisite da (omissis) o quali dei comportamenti pregressi imputati a (omissis) siano idonei a determinare un ulteriore storno illecito o siano stati di rilevanza tale da protrarre i loro effetti oltre l’esaurimento della condotta già posta in essere.
Con riguardo ai clienti stornati per i quali non vi è prova della previa instaurazione di rapporti contrattuali con (omissis) ritiene questo Giudice che l’attività posta in essere dai resistenti, avendo di fatto agevolato l’instaurazione del rapporto, sia ancora foriera di conseguenze sul piano commerciale analogamente a quanto può dirsi in relazione al cliente (omissis). E’ pur vero che vi è prova di una (peraltro limitata) fornitura di materiale effettuata da (omissis) in favore di tale cliente prima del verificarsi dei fatti di causa ma l’ampiezza di informazioni riservate inoltrate da (omissis) a (omissis) in relazione a tale cliente (i prezzi di tutti i prodotti offerti a (omissis) nonché lo sconto applicato sui prodotti di uno specifico fornitore) è tale da doversi ritenere che il vantaggio competitivo conseguente tali informazioni non si sia ancora completamente esaurito.
Quanto a (omissis) si tratta di un pregresso cliente di (omissis) E’ indubbio che l’attività posta in essere da (omissis) abbia portato (omissis) a rivolgersi a (omissis) per la fornitura dei dispenser oggetto della specifica commessa e in generale per la fornitura dei prodotti iscar e tali vantaggio può essere ancora effettivo ma, stante i preesistenti rapporto commerciali con […] (omissis) non paiono esservi i presupposti per ritenere che il periculum concerna tutte le forniture a (omissis) piuttosto che i soli dispenser e i prodotti il cui forniture è (omissis).
IX. L’inibitoria
L’individuazione dell’attività interdetta e della durata dell’inibitoria deve tener conto della tipologia di vantaggio competitivo acquisto e del tempo entro il quale il concorrente può presumibilmente beneficiare dello stesso.
Con riguardo ai clienti per i quali non è stata allegata la previa effettiva instaurazione di rapporti contrattuali ((omissis); (omissis) e (omissis) ritiene questo Giudice sussistano i presupposti per inibire ai resistenti la fornitura di materiali sino al 31 luglio 2025.
Si tratta infatti di una tempistica che presumibilmente è idonea a neutralizzare il vantaggio competitivo acquisito da (omissis) con le modalità sopra indicate. Le condotte contestate si riferiscono al periodo estivo del 2024 e può dubitarsi, in un periodo notoriamente incerto con riguardo al costo di materie prime ed energia, che il vantaggio competitivo in termini di prezziario possa permanere oltre l’anno.
Analogo provvedimento può essere emesso con riguardo al cliente (omissis) E’ pur vero che in questo caso di tratta di cliente pregresso (seppure per una fornitura di importo scarsamente significativo) ma il vantaggio competitivo che ha acquisito la società resistente messa a conoscenza del prezziario offerto al cliente è tale da imporre l’inibitoria nella misura più ampia, quindi escludendo la possibilità di ogni fornitura per il periodo sopra indicato.
Con riguardo al cliente (omissis) l’inibitoria, per lo stesso periodo di tempo, dovrà aver riguardo ai soli “dispenser” e prodotti “iscar” oggetto delle comunicazioni in atti e sopra richiamate.
Si tratta infatti di un cliente già acquisito da (omissis) e per il quale il vantaggio competitivo difficilmente si espande oltre i limiti delineati dalle informazioni inoltrate da (omissis) (omissis)
X. Il sequestro ex art. 670 c.p.c.
Parte ricorrente ha chiesto l’emissione di sequestro delle “scritture contabili relative alle posizioni commerciali relative ai soggetti sopra descritti, comprensive anche di fatture, D.D.T. e della corrispondenza commerciale, del libro giornale e del libro degli inventari, oltre registri IVA, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, D.D.T. nonché di ogni altro documento che consenta di individuare gli ulteriori eventuali soggetti coinvolti nel fenomeno concorrenzialmente illecito, onde ricostruire il volume complessivo delle vendite dei prodotti illegittimamente commerciati, autorizzando anche l’accesso ai sistemi informatici della società resistente o società appartenenti al gruppo”.
Tale richiesta, argomentata in relazione al disposto dell’art. 129 c.p.i. è stata formulata richiamando l’art. 670 nr 2 c.p.c. senza peraltro specifica argomentazione sul punto.
Ai sensi di tale normativa è possibile autorizzare il sequestro giudiziario di “libri, registri, documenti … e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea…”.
Considerando la tipologia di documentazione – scritture contabili che in corso di causa potrebbero addirittura essere oggetto di un ordine di esibizione con confronto incrociato con le scritture contabili dei clienti stornati, in quanto specificamente individuati – ritiene questo Giudice che non vi siano i presupposti per l’emissione del provvedimento di sequestro ex art. 670 nr. 2 c.p.c.
XI. La penale
Ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. è possibile disporre una penale per ogni violazione.
Tenuto conto del presumibile ricavo per ogni ordinativo, ritiene questo Giudice che la penale debba essere quantificata nel 30% del fatturato della eventuale commercializzazione effettuata in violazione dell’inibitoria.
XII. La pubblicazione del provvedimento
Non essendovi prova dell’attività illecita in relazione ad altri clienti della ricorrente ritiene questo Giudice che la pubblicazione del provvedimento sia ultronea nell’ambito della cautela richiesta.
XIII. La cancellazione delle frasi offensive
Parte ricorrente ha chiesto la cancellazione dei seguenti periodi contenuti nella comparsa di costituzione di (omissis) “Per quanto viene rappresentato alla presente difesa, è stata di recente oggetto di sequestro penale di quote (come da docc. 21a, 21b, 21c), con la conseguente possibilità che società soggette a 231, come il Gruppo (omissis) potrebbero essersi rivolti a ulteriori fornitori diversi dalla Ricorrente, così come avviene fisiologicamente e come è giusto che sia, in tutti i sistemi di libero mercato” e a pag. 38 “La situazione di crisi economica di (omissis) costituisce un rilevante aspetto che deve condurre al rigetto per mancanza del periculum in mora. Infatti, stante la grave incertezza sulla situazione economica di (omissis) (che deriva dal sequestro penale di cui ai docc. 21a, 21b, 21c) sussiste in realtà un grave pericolo per la (omissis) la quale, in caso di denegato accoglimento dei provvedimenti cautelari richiesti in questa sede e nell’ipotesi di successivo esito vittorioso del giudizio di merito, subirebbe il tutt’altro che remoto pericolo di non potersi soddisfare delle conseguenze economiche negative che deriverebbero dall’accoglimento delle misure cautelari”.
La richiesta pare basarsi sulla “gravità delle espressioni sopra riportate” da valutare “non solo in relazione alla loro falsità (come detto oggettivamente e soggettivamente individuata) ma anche in ragione della loro totale irrilevanza ai fini del presente procedimento”.
L’ordine di cancellazione ha ad oggetto solo le espressioni “sconvenienti ed offensive” non le argomentazioni difensive, quand’anche eventualmente fondate su allegazioni in fatto contrarie alle risultanze documentali in atti.
L’istanza deve pertanto essere respinta.
XIV. Le spese di lite
La parziale soccombenza reciproca autorizza la compensazione delle spese per metà.
L’ulteriore metà, posta a favore di parte ricorrente e a carico delle parti resistenti, viene liquidata in euro 3.318,50 per compenso (procedimenti cautelari, valore indeterminabile, complessità media), oltre rimborso forfettario e accessori di legge oltre il 50% di CU e marca.
Le spese della descrizione, liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico di parte resistente soccombente sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso inibisce ai resistenti, sino al 31 luglio 2025, l’attività commerciale nei confronti di:
– (omissis) con sede in Via (omissis), Lovere (BG) ;
– (omissis) con sede in Via (omissis), Cividate Camuno (BS);
– (omissis), con sede in Via (omissis), Cividate Camuno (BS);
– (omissis) con sede in Via (omissis), Cassina De’ Pecchi (MI).
Inibisce ai resistenti, sino al 31 luglio 2025, l’attività commerciale con riguardo ai prodotti “dispenser” e ai prodotti del fornitore “isar” nei confronti di:
– (omissis) con sede in Via(omissis), Ceto (BS).
Fissa nel 30% del fatturato la penale per ogni eventuale violazione.
Rigetta le ulteriori domande disponendo che all’esito dell’eventuale definitività del presente provvedimento la documentazione acquisita in corso di descrizione sia restituita alla resistente (omissis)
Spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 22 gennaio 2025
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209