Massima

La verifica della competenza deve basarsi sulle allegazioni contenute nella domanda, e non sulle contestazioni della controparte, dovendosi escludere la competenza funzionale del Giudice del Lavoro quando il ricorrente agisce per il risarcimento dei danni da illeciti extracontrattuali (violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. e 2598 c.c.), confermando l’azione ex delicto (principio del neminem laedere) anche se la condotta potrebbe astrattamente integrare la violazione di doveri contrattuali (Art. 2105 c.c.), a patto che il ricorrente si riservi espressamente ogni azione futura ex contractu.

Supporto alla lettura

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio è necessario individuare il giudice competente, e nella giurisidizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dall’attore in ordine alla competenza è oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione.

Innanzitutto l’incompetenza (art. 38 c.p.c) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciò vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio, è necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario l’eccezione di considera non proposta. L’incompetenza è rilevabile anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione.

Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza:

  • art. 42 c.p.c (regolamento di competenza necessario): mezzo di impugnazione dell’ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell’art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
  • art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza facoltativo): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte può scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facoltà di avanzare l’istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attività processuali, poichè offre la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.

Ambito oggettivo di applicazione

Allegati

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