Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 250 c.c. ritualmente notificato, (omissis) chiedeva di essere autorizzato a riconoscere quale propria figlia la minore (omissis), nata a (omissis) il (…), denunciata alla nascita quale figlia della sola madre, (omissis), con la quale allegava di avere avuto una relazione sentimentale all’epoca del concepimento.
Chiedeva anche di aggiungere il proprio cognome, in modo che la figlia si chiamasse (omissis).
Chiedeva altresì che il Tribunale disponesse l’affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocamento prevalente preso la madre, visite paterne ogni lunedì per sei ore e almeno altre due volte al mese, nonché chiedeva di contribuire al mantenimento ordinario della figlia con la somma di Euro 150 mensili, oltre a contribuire alle spese straordinarie per la quota ritenuta di giustizia.
Chiedeva, infine, disporsi ctu genetica per verificare che egli fosse veramente il padre della minore.
Si costituiva (omissis), opponendosi al riconoscimento della propria figlia da parte dell’attore, e, in subordine, nella denegata ipotesi che il riconoscimento fosse autorizzato, chiedeva disporsi l’affido esclusivo a sé, il collocamento prevalente presso di sé, incontri padre-figlia protetti, un contributo di Euro 300 mensili per il mantenimento ordinario della bimba, a carico dell’attore, oltre al 50% delle spese generali definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna, con decorrenza dal 14 maggio 2020, data di nascita della piccola.
Si costituiva il Curatore Speciale della minore e, esperita su richiesta di tutte le parti ctu genetica volta ad accertare effettivamente la paternità, che dava esito positivo, risultando, cioè, fuori di dubbio che l’attore fosse il padre della minore, con sentenza parziale n. 1602/2022 il Tribunale così statuiva:
1 – considerato il riconoscimento manifestato dal ricorrente, pronuncia sentenza che tiene luogo del consenso mancante ai sensi dell’art. 250 c.c. e, per l’effetto, ordina all’Ufficiale di Stato civile di (omissis), di annotare sull’atto di nascita della minore, che (omissis), nato a (omissis) l'(…), è il padre di (omissis), nata a (omissis) il (…);
2 – dispone che (omissis), nata a (omissis) il (…), acquisti il cognome paterno aggiungendolo a quello materno, così da chiamarsi (omissis);
3 – dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l’adozione dei provvedimenti in relazione all’affidamento, al mantenimento e al collocamento della minore;
4 – riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva
La causa era rimessa sul ruolo ed erano assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza del 22-11-2022, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponeva che il Servizio Sociale proseguisse col mandato già conferito, completando i profili di personalità genitoriale, proseguendo il lavoro intrapreso per favorire la costruzione di una genitorialità condivisa; disponeva inoltre che, qualora ciò risultasse conforme all’interesse della minore e funzionale alla costruzione del rapporto padre-figlia, gli incontri protetti, già iniziati dal giugno 2022, con cadenza bisettimanale, fossero intensificati e si svolgessero una volta alla settimana.
Il procedimento era, pertanto, istruito con l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e delle relazioni del Servizio Sociale.
Con le relazioni del 2-2-2023 e 3-7-2023 il Servizio Sociale dava atto del buon andamento degli incontri protetti e del fatto che la madre aveva riferito di avere spiegato alla minore la paternità del Sig. (omissis) facendo riferimento ai libri letti su consiglio della (omissis) Dott.ssa (omissis). La madre stessa riferiva che la minore era apparsa serena, dicendo alla madre “mi va bene avere due papà”. Gli incontri protetti continuano a svolgersi positivamente, in uno di essi la bimba avrebbe chiamato l’attore “papà”; inoltre, nonostante il permanere della necessità di una figura che faccia da tramite fra la (omissis) e il (omissis), per la riferita difficoltà della stessa nel rapportarsi direttamente con lui – fermo comunque, il suo impegno a collaborare per il benessere della figlia – , pare che tale ruolo sia efficacemente svolto dal compagno della madre, sig. (omissis), essendosi instaurata, fra lui e il (omissis), una buona comunicazione, collaborando altresì il (omissis) all’organizzazione degli incontri protetti.
Il Servizio nella relazione del 3-7-2023 così conclude:
Alla luce degli elementi sopra esposti, considerata la buona collaborazione mostrata dalle figure di riferimento adulte della minore, stante il positivo andamento degli interventi messi in atto dal Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con la (omissis) Dott.ssa (omissis) dell’Unità Operativa dell’Appennino Bolognese, si ritiene auspicabile sia valutata la possibilità di proseguire gli interventi sopra citati in un’ ottica di raggiungimento di una comunicazione e collaborazione autonoma tra le figure genitoriali e di un aumento della frequentazione della diade padre-minore, alla luce degli elementi positivi emersi in sede di incontri protetti, con obbiettivo di liberalizzarli quando possibile.
All’udienza del 12-12-2023, infatti, si verbalizzava quanto segue:
le difese danno atto che ad oggi gli incontri padre-figlia proseguono e l’andamento è positivo, il Servizio ha adottato una modalità semiprotetta, cioè l’operatore accompagna la bimba dal papà e poi per un certo periodo i due restano da soli e poi l’operatore torna a riprenderla, a volte anche con la collaborazione del compagno della (omissis). La cadenza è una volta alla settimana per due ore, sarà così per sei mesi, secondo quanto prospettato dal Servizio.
Si dà atto che la difesa dell’attore ha depositato l’atto di nascita della minore con annotazione della sentenza che dichiara la paternità e dispone l’assunzione del cognome paterno aggiungendolo a quello materno.
La causa era stata, infatti, rimessa sul ruolo per l’acquisizione dell’atto di nascita; era, dunque, trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche, che erano state già depositate.
Quanto all’affido della minore (omissis), nata il 14-5-2020, esso, alla luce delle relazioni del Servizio Sociale e delle affermazioni delle stesse difese, deve essere conferito in via condivisa a entrambi i genitori.
Infatti non pare revocabile in dubbio il sincero interesse del padre a costruire un rapporto con la figlia e, al momento, visti anche i progressi fatti e la sua disponibilità ad adeguarsi al percorso previsto dal Servizio Sociale e a seguirne le indicazioni, non vi sono ragioni per dubitare della sua capacità genitoriale.
Le parti concordano sul collocamento prevalente presso la madre e la frequentazione padre-figlia andrà progressivamente incrementata e liberalizzata, sempre con la gradualità prevista dal Servizio Sociale e mantenendo la vigilanza dello stesso sul nucleo familiare.
Circa il contributo paterno dovuto per il mantenimento ordinario e le spese straordinarie della figlia, in futuro, e circa la somma che, a titolo di regresso, egli dovrà rimborsare alla madre, per avere ella integralmente sostenuto le spese di mantenimento della figlia, dalla nascita fino all’instaurazione del presente giudizio (la domanda formulata dalla madre va infatti riqualificata come domanda di regresso per il periodo che va dalla nascita della figlia all’introduzione del presente giudizio, cfr. Cass. Sent. 25 maggio 2022 n. 16916), occorre considerare la situazione economica delle parti.
L’attore, classe 1979, ha svolto per molti anni attività di collaborazione in un agriturismo gestito dalla ex compagna; d’inverno fa il maestro di sci; nell’anno di imposta 2020 ha avuto un reddito netto annuo di Euro 10.779, corrispondente ad Euro 898 mensili; nell’anno di imposta 2021 ha avuto un reddito netto annuo di Euro 11.979, corrispondente ad Euro 997 mensili, mentre nell’anno 2022 è stato assunto da una cooperativa agricola con contratto a tempo determinato, da luglio a novembre, come operaio qualificato, percependo la somma di Euro 1.622 lordi mensili; paga una locazione di Euro 150 mensili; non è contestato che egli, subito dopo la nascita della bimba e prima dell’instaurazione del presente giudizio, abbia consegnato alla madre la somma di Euro 500 in contanti per contribuire al mantenimento di (omissis); da luglio 2023 ha iniziato a versare spontaneamente la somma di Euro 150 mensili.
La madre, classe 1982, vive insieme al compagno in una appartamento in locazione per il quale paga la somma di Euro 450 mensili; nell’anno di imposta 2019 ha avuto un imponibile di Euro 7.170 annui, nell’anno di imposta 2020 di Euro 11.734 e nell’anno di imposta 2021 ha avuto un imponibile pari a zero e un “reddito netto da attività” di Euro 6.725.
Considerato che (omissis) è nata il 14-5-2020 e che la presente causa è stata instaurata con ricorso depositato il 28-10-2020, e considerato che il padre non ha mai mantenuto, né mantiene tuttora, la figlia in via diretta, va disposto che egli versi alla madre, a titolo di regresso, dalla nascita della minore alla data della domanda (cioè per 5 mesi e mezzo) la somma complessiva di Euro 1.100 mensili, dedotto quanto già corrisposto al medesimo titolo; tale somma è determinata in via equitativa e forfettaria e già attualizzata (cfr. Trib. Di Monza, sent. 1417/2021: “L’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c.. da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.”). Si soggiunge che nulla è dovuto per eventuali spese straordinarie sostenute in via esclusiva dalla madre, infatti esse non sono state specificamente allegate, né provate.
Quanto al contributo al mantenimento ordinario a carico del padre dovuto dalla data della domanda e per il futuro, si ritiene che, considerata, da un lato, la tenera età della figlia e, d’altra parte, la circostanza che egli non la mantenga – ancora – in via diretta, esso va quantificato in Euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Vista la parziale soccombenza reciproca, le spese legali vanno integralmente compensate. Essendo la madre ammessa al PSS, le spese della ctu genetica, integralmente anticipate dall’attore, vanno poste in via definitiva a carico per il 50% dell’attore e per il 50% a carico dell’Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la propria sentenza parziale n. 1602/2022, passata in giudicato, così dispone:
1 – dispone l’affido condiviso della figlia minore (omissis), nata il 14-5-2020, a entrambi i genitori; le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2 – dispone che il Servizio Sociale, per la durata di anni tre, eserciti la vigilanza sul nucleo familiare, organizzando gli incontri padre-figlia, stabilendone frequenza e modalità e monitorandone l’andamento; il Servizio procederà gradualmente, avuto riguardo alla tutela dell’interesse della minore, a liberalizzare gli incontri e ad ampliarne la durata, gradualmente introducendo, previa verifica dell’idoneità dell’alloggio del (omissis) e del consolidamento del rapporto padre-figlia, i pernottamenti presso lo stesso, nonché periodi di vacanza col genitore, sempre che tutto ciò risulti conforme all’interesse della minore stessa; favorirà il dialogo tra i genitori, mettendo a disposizione percorsi di supporto alla genitorialità e di mediazione; metterà altresì a disposizione un supporto psicologico per i genitori e, se necessario, per la minore stessa; verificherà la situazione della bimba anche tramite colloqui periodici con il pediatra e gli insegnanti, oltre che con i genitori e le altre figure familiari di riferimento; riferirà alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali circostanze che richiedano l’intervento della AG;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all’altro, ai sensi dell’art. 337 sexies, comma 2 c.c., l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni; avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;
5 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto stabilito dal Servizio Sociale, come da precedente punto 2;
6 – condanna il padre a versare alla madre la somma di Euro 1.100 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di regresso, previa detrazione di quanto dal medesimo già versato allo stesso titolo;
7 – dalla data della domanda pone a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 200 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato, detratto quanto già corrisposto al medesimo titolo; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l’indice ISTAT; pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno; si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli:
– spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell’unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature).
– Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
– Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
– Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
– Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento.
– V. specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8 – pone in via definitiva a carico per il 50% del padre e per il 50% della madre, le spese di ctu, già liquidate con separato decreto; essendo la madre ammessa al PSS, la sua quota è a carico dell’Erario;
9 – compensa integralmente fra le parti le spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.
