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Tribunale di Bologna, 21/05/2024

Massima

In caso di decreto ingiuntivo riguardante un’obbligazione di una società di persone, posto che il titolo esecutivo produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, qualora la società non abbia proposto opposizione, nei suoi confronti il decreto ingiuntivo diviene irrevocabile. Ne consegue che il debito della società di persone verso il creditore sociale non può più essere messo in discussione in sede giurisdizionale e, quindi, la sussistenza della responsabilità solidale dei soci avente natura sussidiaria. Pertanto, nel caso di specie, ovvero di opposizione dei soci proposta quando si sia ormai formato il giudicato sostanziale nei confronti della debitrice principale, va affermato che tale giudicato (esterno) determina effetti preclusivi rispetto ai motivi di opposizione in concreto dedotti dagli attori, motivi che attengono esclusivamente al rapporto contrattuale tra la società di persone e il creditore sociale. A conclusioni in sostanza identiche si perverrebbe ove volesse ritenersi che l’opposizione proposta da tutti i soci (e amministratori) integri di per sé (anche) opposizione della società di persone.

Supporto alla lettura

SOCIETA’ DI PERSONE

Le società di persone sono società in cui a prevalere sono i soci e non il capitale. Questa tipologia di società ha capacità giuridica – questo, per l’ordinamento giuridico italiano, significa che le società possono avere diritti e doveri – ma non personalità giuridica: ciò significa che una società di persone non può considerarsi indipendente dai propri soci, soprattutto a livello patrimoniale.

Esistono vari tipi di società di persone, e ognuna ha caratteristiche che ne giustificano la diversa forma giuridica:

  • s.s. (società semplice): si tratta del tipo più semplice di società di persone. La responsabilità dei soci è illimitata (a meno che non venga stipulato un patto, di cui devono essere a conoscenza anche eventuali creditori, che limiti la responsabilità dei soci alle questioni sociali). Per essere soci bisogna contribuire al capitale sociale, e i soci possono decidere se amministrare disgiuntamente la società o se nominare degli amministratori. La particolarità delle società semplici è che non possono avere un oggetto sociale di natura commerciale (e dunque non possono neanche fallire);
  • s.a.s. (società in accomandita semplice): ha una caratteristica che la avvicina a un tipo di società di capitali, la sapa. Anche la società in accomandita semplice prevede infatti che ci siano due tipi di soci: i soci accomandatari, che rispondono illimitatamente alle obbligazioni sociali e hanno il totale controllo della società, e i soci accomandanti, che hanno responsabilità limitata alla quota di capitale sociale posseduta e non hanno potere decisionale (diversamente dalla sapa, infatti, nella sas non è prevista un’assemblea e la gestione della società è in mano agli accomandatari);
  • s.n.c. (società in nome collettivo): anche in questo caso i soci possono stabilire il cosiddetto patto contrario, ma a differenza di quanto accade nella società semplice questo patto non avrebbe effetto sulle parti terze. Qualora i soci decidessero di limitare le responsabilità di un socio, questo dovrebbe comunque rispondere con il proprio patrimonio e poi ottenere un rimborso dagli altri soci. In ogni caso, eventuali creditori devono prima rifarsi sul capitale sociale e solo in un secondo momento (e in caso di necessità) intaccare il patrimonio personale dei soci.

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Il dato di partenza, dunque, è che la società — non ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, o meglio che non ha proposto opposizione alcuna. E’ alla luce di tale dato di fatto, di rilievo processuale, che occorre impostare la soluzione alle questioni dibattute in udienza così come l’analisi dei precedenti invocati dagli opponenti. Non è in discussione la legittimazione dei soci, destinatari, insieme alla società, della domanda di condanna presentata in via monitoria, a proporre, anche autonomamente, opposizione ex art. 645 c.p.c. (per l’ipotesi in cui uno dei soci non faccia opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei soli confronti dei soci di società di persone già dichiarata fallita, v. Cass., sez. lav., 16 dicembre 2022, n. 36942).

Si tratta piuttosto di stabilire se detta opposizione dei soci possa essere esaminata nel merito.

Le fatture azionate in via monitoria si riferiscono alla fornitura di energia elettrica omissis.

Il decreto ingiuntivo riguarda un’obbligazione della società di persone.

All’obbligazione sociale consegue necessariamente la responsabilità, personale e solidale, dei soci, i quali godono del beneficio di escussione (art. 2304 c.c. nonché, in virtù del richiamo di cui all’art. 2293 c.c., artt. 2267-2268 c.c.).

Il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (fra le tante, v. Cass., sez. III, ord. 20 aprile 2023, n. 10715; Cass., sez. VI-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27613; Cass., sez. III, ord. 13 giugno 2019, n. 15877; Cass., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6734, che richiama in proposito il principio dell’efficacia riflessa).

Come avvenuto nel caso ora in esame, il creditore sociale può chiedere il decreto ingiuntivo, o comunque proporre domanda di condanna, nei confronti della società di persone debitrice e, contestualmente, anche dei soci personalmente e solidalmente responsabili (ad esempio, per iscrivere ipoteca giudiziale: Cass., sez. III, ord. 28 agosto 2019, n. 21768), contro i quali, però, potrà agire in via esecutiva solo dopo aver inutilmente escusso il patrimonio sociale. Sul punto vi è copiosa giurisprudenza da lungo tempo consolidata (v., fra le tante, Cass., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036; Cass., sez. III, 6 ottobre 20024, n. 19946; Cass., sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15713; Cass., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15700; Cass., sez. I, 3 giugno 1998, n. 5434).

Gli argomenti svolti dagli attori non sono convincenti.

Come chiarito dal difensore degli attori, la società in nome collettivo non ha proposto opposizione (ben diverso il caso esaminato da Cass., sez. III, 26 luglio 2016, n. 15376) e dunque nei suoi confronti il decreto ingiuntivo è divenuto irrevocabile.

Se il debito della società di persone verso il creditore sociale non può più essere messo in discussione in sede giurisdizionale, allora ne consegue necessariamente la responsabilità solidale dei soci avente natura sussidiaria.

L’opposizione dei due soci in sé considerata sarebbe tempestiva ma è stata proposta quando si era ormai formato il giudicato sostanziale nei confronti della debitrice principale.

Tale giudicato (esterno) determina effetti preclusivi rispetto ai motivi di opposizione in concreto dedotti dagli attori, motivi che, come già rilevato, attengono esclusivamente al rapporto contrattuale tra la società di persone e il creditore sociale (cfr. anche Cass., sez. III, 14 giugno 1999, n. 5884, par. 3).

Anche se fosse stato pronunciato unicamente nei confronti della società di persone, il decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile avrebbe prodotto i suoi effetti rispetto ai soci. L’opposizione dei soci non può riaprire i termini per una opposizione a decreto ingiuntivo ad opera della società e in ogni caso, come precisato dal difensore degli attori sia nella memoria 15 maggio 2024 che in udienza, il decreto ingiuntivo è stato opposto esclusivamente dai soci e non anche dalla società.

Ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione per effetto del giudicato formatosi nei confronti della società ed opponibile ai soci personalmente e solidalmente responsabili.

A conclusioni in sostanza identiche si perverrebbe ove volesse ritenersi, contrariamente a quanto precisato dal difensore degli attori, che l’opposizione proposta da tutti i soci (e amministratori) integri di per sé (anche) opposizione della società di persone, identificandosi essa nella compagine dei soci (cfr., sia pur con riguardo ad una diversa questione, attinente all’impugnazione della sentenza di primo grado, Cass., sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004): infatti, l’opposizione della società andrebbe dichiarata inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c., col conseguente effetto preclusivo rispetto all’opposizione dei due soci.

Ogni altra questione è assorbita.

La decisione sulla questione processuale definisce l’intero giudizio.

Va dichiarata l’esecutività del decreto ingiuntivo (art. 653, comma 1, c.p.c.).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: dichiara inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo omissis; dichiara il decreto ingiuntivo 3 ottobre 2023 n. 4043 esecutivo ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.c.; condanna omissis spese processuali liquidate in euro 2.547,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Allegati

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