Massima

Va riconosciuta la dipendenza da causa di servizio esclusivamente in relazione alle patologie da cui l’istante risulta affetta — segnatamente, ernia discale posterolaterale sinistra C6-C7 e piccola ernia discale foraminale sinistra a livello L3-L4 — in quanto l’attività lavorativa svolta ha rivestito un ruolo concausale nella genesi o nell’aggravamento delle suddette infermità.Ricorrendo, pertanto, i presupposti normativi di cui al D.P.R. n. 461/2001, deve essere accolta anche la domanda volta ad ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo, nella misura prevista dalla vigente normativa

(Rocchina Staiano)

Supporto alla lettura

MALATTIA PROFESSIONALE

Per malattia professionale si intende una patologia che insorge a causa dell’attività lavorativa, detta anche tecnopatia, presuppone che il rischio sia provocato dall’attività lavorativa in maniera progressiva e da una serie di atti ripetuti nel tempo, infatti è caratterizzata da un’azione lenta sull’organismo, non violenta e non concentrata nel tempo.

Per fare diagnosi di malattia professionale, possono essere considerate anche le cause extraprofessionali che possono avere contribuito all’insorgere della patologia, purché non siano le sole cause ad aver procurato l’infermità. Va distinta dalla comune malattia, che non è di solito correlata al lavoro (es. l’influenza), e va, inoltre, distinta dall’infortunio, che è invece un evento traumatico che interviene durante l’orario di lavoro, in maniera violenta e concentrata nel tempo.

Deve avere due caratteristiche:

  • essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro, come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
  • il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.

Una volta fatta la diagnosi da parte del medico, è necessario effettuare la denuncia di malattia professionale all’INAIL, compilando l’apposito modulo predisposto dall’ente, che deve essere compilato dalla persona che fa diagnosi di malattia professionale, può quindi essere il medico di base o il medico competente del servizio di prevenzione e protezione aziendale. Denunciata la malattia, l’INAIL deve certificare o meno la presenza della malattia professionale, quindi il lavoratore viene convocato nella sede INAIL territoriale di competenza per essere sottoposto a visita medica e per iniziare l’iter per il riconoscimento della malattia.

Se viene riconosciuta la malattia professionale, e qualora questa impedisca al lavoratore di tornare a lavorare, l’INAIL corrisponde al lavoratore un’indennità dal quarto giorno successivo alla manifestazione della malattia, così retribuita (l’indennità viene calcolata sulla retribuzione corrisposta al dipendente nel 15 giorni prima dell’evento):

  • 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione

Se il dipendente ha riportato un danno biologico, l’indennità di malattia professionale cambia e si ha diritto ad un indennizzo Inail tarato sulla base della percentuale di danno biologico.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTO/MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25.7.2014 la ricorrente premetteva di essere dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, in servizio presso la u.o. Cardiochirurgia, quale ausiliaria specializzata dal 1.3.2004. Sosteneva di aver contratto una piccola protusione discale posteriore mediana C3 – C4 – ernia discale posterolaterale sx C6 – C7 – piccola ernia discale foraminale sx a livello L3-L4 a causa delle mansioni svolte.

Affermava di avere richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e che la Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto il nesso di causalità, ma lo stesso veniva escluso dal Comitato di Verifica presso il Ministero dell’economia e delle Finanze.

La ricorrente chiedeva di dichiarare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio con la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo.

Si costituiva il Policlinico che contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e pertanto va accolto nei termini di seguito indicati.

Giova precisare che ai fini di addivenire al riconoscimento di una infermità come dipendente da fatti o ragioni di servizio è necessario che il servizio prestato sia stato causa, o anche solo concausa efficiente dell’infermità. In particolare, dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell’escludere che “l’occasione di lavoro” significhi necessità di evento causato dal lavoro e quindi la indefettibile esistenza di un nesso di causalità diretta, ritenendo sufficiente solo un rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro ed infortunio, cioè un nesso etiologico anche mediato ed indiretto tra evento lesivo o malattia e lavoro.

Ciò posto, ritiene lo scrivente che l’istruttoria svolta e la documentazione acquisita supportino la sussistenza di un nesso causale, nei termini indicati, tra l’infermità della ricorrente e la attività lavorativa. E difatti il teste escusso ha confermato che nel periodo rivendicato la ricorrente svolgeva le proprie mansioni che comportavano piegamento del corpo, spostamento di suppellettili;

ha soggiunto che tutta l’attività si svolgeva in piedi con trasporto di materiale e dei pazienti (cfr., dichiarazioni rese da F.Al.).

Quanto al nesso casuale tra tali comportamenti e la patologia denunciata il CTU, dott. G. Bo., ha concluso che, esaminati gli atti di causa, tenuti presenti gli accertamenti compiuti in sede amministrativa, sottoposta l’istante a visita medica peritale, Bo. El. è risultata affetta da piccola ernia discale foraminale sx a livello L3-L4 e discopatia L5 S1 a causa delle mansioni svolte.

Ha quindi concluso che patologie sono riconducibili causalmente all’attività espletata e con le condizioni di lavoro della Bo., mentre ha escluso il nesso causale tra le ernie discali cervicali e l’attività lavorativa espletata.

Pertanto, concordando con le valutazioni espresse dal ctu, va riconosciuta in questa sede la dipendenza da causa di servizio esclusivamente in relazione alle due patologie sopra indicate da cui l’istante è affetta, stante il ruolo concausale svolto dall’attività lavorativa e, di conseguenza, ricorrendone i presupposti, va accolta anche la domanda diretta ad ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo nella misura prevista per legge.

Va dichiarato che la suddetta infermità sono inquadrabili nella tabella A cat. 8^ così come evidenziato dal ctu.

Le spese – liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante – seguono la soccombenza. Le spese di ctu, provvisoriamente liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell’Amministrazione convenuta.

P.Q.M.

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Bo. Vi., nei confronti della AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI , così provvede:

1. Dichiara che la piccola ernia discale foraminale sx a livello L3-L4 e la discopatia L5-S1 da cui è affetta la ricorrente dipendono da causa di servizio e, per l’effetto, condanna l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari al pagamento dell’equo indennizzo ascrivibile alla8^cat. Tab A con decorrenza dalla domanda, oltre accessori come per legge.

2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in E 2.500,00 per compensi, oltre IVA e CAP, con distrazione.

3. Pone definitivamente a carico della resistente le spese di ctu liquidate in separato decreto.

Bari, 04/02/2019.

Depositata in Cancelleria il 04/02/2019

Allegati

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