FATTO/MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.7.2014 la ricorrente premetteva di essere dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, in servizio presso la u.o. Cardiochirurgia, quale ausiliaria specializzata dal 1.3.2004. Sosteneva di aver contratto una piccola protusione discale posteriore mediana C3 – C4 – ernia discale posterolaterale sx C6 – C7 – piccola ernia discale foraminale sx a livello L3-L4 a causa delle mansioni svolte.
Affermava di avere richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e che la Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto il nesso di causalità, ma lo stesso veniva escluso dal Comitato di Verifica presso il Ministero dell’economia e delle Finanze.
La ricorrente chiedeva di dichiarare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio con la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo.
Si costituiva il Policlinico che contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e pertanto va accolto nei termini di seguito indicati.
Giova precisare che ai fini di addivenire al riconoscimento di una infermità come dipendente da fatti o ragioni di servizio è necessario che il servizio prestato sia stato causa, o anche solo concausa efficiente dell’infermità. In particolare, dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell’escludere che “l’occasione di lavoro” significhi necessità di evento causato dal lavoro e quindi la indefettibile esistenza di un nesso di causalità diretta, ritenendo sufficiente solo un rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro ed infortunio, cioè un nesso etiologico anche mediato ed indiretto tra evento lesivo o malattia e lavoro.
Ciò posto, ritiene lo scrivente che l’istruttoria svolta e la documentazione acquisita supportino la sussistenza di un nesso causale, nei termini indicati, tra l’infermità della ricorrente e la attività lavorativa. E difatti il teste escusso ha confermato che nel periodo rivendicato la ricorrente svolgeva le proprie mansioni che comportavano piegamento del corpo, spostamento di suppellettili;
ha soggiunto che tutta l’attività si svolgeva in piedi con trasporto di materiale e dei pazienti (cfr., dichiarazioni rese da F.Al.).
Quanto al nesso casuale tra tali comportamenti e la patologia denunciata il CTU, dott. G. Bo., ha concluso che, esaminati gli atti di causa, tenuti presenti gli accertamenti compiuti in sede amministrativa, sottoposta l’istante a visita medica peritale, Bo. El. è risultata affetta da piccola ernia discale foraminale sx a livello L3-L4 e discopatia L5 S1 a causa delle mansioni svolte.
Ha quindi concluso che patologie sono riconducibili causalmente all’attività espletata e con le condizioni di lavoro della Bo., mentre ha escluso il nesso causale tra le ernie discali cervicali e l’attività lavorativa espletata.
Pertanto, concordando con le valutazioni espresse dal ctu, va riconosciuta in questa sede la dipendenza da causa di servizio esclusivamente in relazione alle due patologie sopra indicate da cui l’istante è affetta, stante il ruolo concausale svolto dall’attività lavorativa e, di conseguenza, ricorrendone i presupposti, va accolta anche la domanda diretta ad ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo nella misura prevista per legge.
Va dichiarato che la suddetta infermità sono inquadrabili nella tabella A cat. 8^ così come evidenziato dal ctu.
Le spese – liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante – seguono la soccombenza. Le spese di ctu, provvisoriamente liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell’Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Bo. Vi., nei confronti della AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI , così provvede:
1. Dichiara che la piccola ernia discale foraminale sx a livello L3-L4 e la discopatia L5-S1 da cui è affetta la ricorrente dipendono da causa di servizio e, per l’effetto, condanna l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari al pagamento dell’equo indennizzo ascrivibile alla8^cat. Tab A con decorrenza dalla domanda, oltre accessori come per legge.
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in E 2.500,00 per compensi, oltre IVA e CAP, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico della resistente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Bari, 04/02/2019.
Depositata in Cancelleria il 04/02/2019
