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Tribunale di Bari sez. I, 07/11/2019

Massima

A fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, l’omessa cancellazione di foto, dal proprio profilo Facebook, realizza un abuso dell’immagine altrui.

Supporto alla lettura

PRIVACY

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8). Oggi è tutelato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica. Interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Titolare è la persona fisica, l’autorità pubblica, l’impresa, l’ente pubblico o privato, l’associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento. Responsabile (esterno) è la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del Regolamento UE 2016/679). Organismo di tutela è rappresentato dal Garante della privacy. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, noto anche come Garante della privacy, è un’autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto e diritto

I.1.– Il ricorrente domanda la cessazione della condotta con cui la convenuta abusa della di lui immagine e di quella dei suoi figli, perpetrando la pubblicazione di circa mille fotografie sul proprio profilo Facebook.

I.2.– La convenuta è stata dichiarata contumace all’udienza del 18.12.2017.

II.- La domanda è meritevole di accoglimento.

II.1.- In punto di fatto vi è prova sufficiente delle circostanze lamentate.

II.1.1.– In primo luogo vi è prova della pubblicazione sul profilo Facebook della convenuta di numerose fotografie ritraenti il ricorrente e i di lui figli.

Vi è prova documentale di trentasei album fotografici estratti dal profilo social della convenuta e contenenti per lo più raffigurazioni contestuali delle parti in persona, talvolta anche unitamente ai figli minori del ricorrente.

Inoltre, la prova orale ha confermato la pubblicazione effettiva delle suddette foto, sia per il tramite delle
dichiarazioni conformi rese dai due testimoni escussi nel corso del giudizio sia per il tramite della conferma della circostanza di fatto che deve desumersi dal comportamento processuale della convenuta: quest’ultima infatti, nonostante la notifica del verbale con cui è stata chiamata a rendere interrogatorio formale, non si è presentata in udienza né ha fatto pervenire idonea giustificazione.

Sicché non può revocarsi in dubbio che sul profilo Facebook di Po. Fr. risultano pubblicate le numerose
fotografie di cui vi è prova documentale in atti.

II.1.2.– In secondo luogo in atti vi è anche prova documentale della spedizione in data 05.12.2016 di una
raccomandata con cui, tramite il proprio difensore, il ricorrente ha manifestato inequivocabilmente il proprio dissenso alla (persistenza della) pubblicazione delle foto sul profilo social della convenuta.

II.2.– Ciò chiarito in punto di fatto, deve ritenersi che la condotta della convenuta integra un abuso
dell’immagine altrui con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la cessazione della condotta abusiva e, dunque, la cancellazione dal profilo Facebook di Po. Fr. delle fotografie che ritraggono lui ed i suoi figli minori.

Infatti deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. et art. 96 legge 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale.

Nel caso di specie, il consenso del ricorrente risulta espressamente negato; o, comunque, ne risulta comunicata la cessazione almeno a far data dal 05.12.2016. La differenza tra negazione e cessazione non è rilevante ai fini che qui occupano poiché il consenso è invero suscettibile di revoca in qualsiasi momento: infatti, i diritti assoluti coinvolti (immagine e riservatezza) hanno natura strettamente personale e, pertanto, non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza ed attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con produzione di effetti ex nunc. Salvi, beninteso, i casi in cui la pubblicazione è consentita comunque dalla legge.

Pertanto, nel caso di specie, la condotta della convenuta deve considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui.

II.3.- In definitiva, deve essere ordinata la cessazione dell’abuso da parte della convenuta che sarà pertanto tenuta a cancellare dal proprio profilo Facebook ogni fotografia ritraente la persona del ricorrente e dei di lui figli.

III.– A fronte dell’espressa domanda del convenuto, deve anche essere prevista una misura di coercizione indiretta dell’adempimento dell’obbligo, da disporsi a norma dell’art. 614-bis c.p.c..

In ragione della natura della causa, del rapporto anche pregresso tra le parti e della tenuità dell’illecito, può stimarsi congruo stabilire che la convenuta è tenuta a corrispondere la somma di due Euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

IV.– Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della convenuta che è pertanto tenuta alla rifusione in favore del ricorrente.

Quanto alle spese, risultano esborsi per C.U. (Euro 259,00), diritti forfettari di copia (Euro 27,00), notifiche atto introduttivo (Euro 16,20+6,80) e notifiche per l’interrogatorio formale (Euro 16,38+5,95): e così per un totale di Euro 331,33.

Quanto ai compensi, la liquidazione è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.M. 55/2014 avendo riguardo al valore effettivo della causa che deve invero ritenersi assai modesto e, dunque, manifestamente sproporzionato rispetto al valore formalmente indeterminato. Avendo riguardo agli interessi concretamente perseguiti dalle parti, i compensi possono essere parametrati in base allo scaglione previsto per le controversie comprese tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00. Ai sensi dell’art. 4, comma I, D.M. citato devono essere apportate le modifiche segnalate nella seguente tabella che si rendono opportune in ragione dell’attività effettivamente svolta, anche alla luce del rito, e in ragione del livello di bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate:

Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale

 

Scaglione: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00

FASI                              VALORE MEDIO                      VARIAZIONE                            IMPORTO LIQUIDATO

Studio                           Euro 405,00                                        /                                           Euro 405,00

Introduttiva                 Euro 405,00                                       /                                            Euro 405,00

Istruttoria                    Euro 810,00                                     -50%                                       Euro 405,00

Decisoria                      Euro 810,00                                     -50%                                       Euro 405,00

TOTALE                                                                                                                                    Euro 1.620,00

 

IV.1.- A norma dell’art. 133 D.P.R. 115/2002 il pagamento deve essere eseguito in favore dell’Erario.

Infatti, giusta decreto coevo al presente provvedimento, deve darsi atto dell’accoglimento dell’istanza di
ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già respinta in via provvisoria
dall’Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 21.03.2017.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell’ambito del giudizio R.G. 6359/2017 introdotto da (omissis), con ricorso del 10.04.2017 nei confronti di (omissis), ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE la domanda e, per l’effetto, ORDINA a (omissis) di rimuovere immediatamente dal proprio profilo Facebook ogni fotografia ritraente (omissis) e i di lui figli;

2) DISPONE a carico di (omissis) l’obbligo di corrispondere a (omissis) la somma di Euro 2,00 (due/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione; con decorrenza a far data dalla notifica del presente provvedimento da eseguirsi a cura della parte interessata;

3) CONDANNA (omissis) alla rifusione di spese e competenze di giudizio che si liquidano in Euro 1.951,33 (di cui Euro 331,33 per spese) oltre R.S.F. al 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge; pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.

Allegati

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