• Home
  • >
  • Tribunale Brescia sez. V, 10/01/2022, n. 11

Tribunale Brescia sez. V, 10/01/2022, n. 11

Massima

In tema di compravendita, la clausola contrattuale ‘vista e piaciuta’, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell’equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto.

Supporto alla lettura

Compravendita

La compravendita è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo  (artt. 1470 ss. c.c.). Si tratta di un contratto consensuale (per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle parti); traslativo (attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto all’altro); a titolo oneroso (entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione); sinallagmatico (a prestazioni corrispettive); commutativo (i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’atto sono valutabili fin dal momento della stipulazione). Pertanto, è imprescindibile, perché si versi nell’ipotesi del contratto tipico de quo che il compratore si impegni a pagare un prezzo espresso e corrisposto in quantità di moneta: nel caso in cui, infatti, la controprestazione avesse ad oggetto un bene di altro tipo, si tratterebbe di “permuta”, la quale consiste, appunto, nello scambio di cosa contro cosa (negozio meglio noto con il nome di “baratto”).La compravendita immobiliare si articola in più fasi: la proposta di acquisto, il preliminare di vendita e l’atto di acquisto vero e proprio. Nei casi in cui non sia possibile procedere con la vendita immediata, si ricorre al contratto preliminare di compravendita immobiliare, chiamato anche compromesso di compravendita.

Ambito oggettivo di applicazione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Sir s.p.a. ha convenuto in giudizio Unicredit Leasing s.p.a., Ma. Ri. e Ro. Mo. (quest’ultimo quale curatore del Fallimento Unendo Plast s.r.l.), onde vederne accertata la responsabilità solidale (a vario titolo) per la ‘rovina’ del macchinario – trituratore di plastiche marca Bano, già oggetto del contratto di leasing n. LS/1340780 intercorso tra Unicredit Leasing e l’attrice, successivamente ceduto alla nuova utilizzatrice Unendo Plast s.r.l. della quale l’attrice è rimasta coobbligata ex art. 1408, secondo comma, c.c. – acquistato da Sir. s.p.a. in seguito al fallimento di Unendo Plast s.r.l. per un prezzo di 71.111,47 (iva compresa) interamente versato alla concedente/venditrice Unicredit Leasing s.p.a., bene che l’acquirente ha lamentato esserle stato consegnato privo di componenti essenziali (motore e quadro elettrico); l’attrice ha, quindi, domandato la condanna dei convenuti al risarcimento, in via tra loro solidale, dell’importo di E 76.000,00 quale ‘somma di denaro necessaria al ripristino’ del macchinario.

Si è costituita in giudizio Unicredit Leasing s.p.a. la quale, eccepita in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’avversaria domanda risarcitoria, ne ha, nel merito, dedotto l’infondatezza e chiesto il rigetto, svolgendo altresì domanda trasversale di ‘manleva’ nei confronti del convenuto Ri. per la denegata ipotesi di propria condanna.

Si sono costituiti in giudizio anche Ro. Mo., il quale ha concluso per il rigetto delle domande attoree, e Ma. Ri., il quale, chiesto in via preliminare il rinvio della prima udienza ex art 269 c.p.c. onde pienamente espletare il proprio diritto di difesa in relazione alle domande svolte nei suoi confronti dagli altri convenuti, ha concluso in via principale per l’inammissibilità o comunque il rigetto siccome infondate in fatto e diritto delle domande proposte da Sir s.p.a. e Unicredit Leasing s.p.a.

Concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., all’esito del deposito delle relative memorie, sono state respinte in quanto superflue o ininfluenti ai fini della decisione le istanze di prova orale formulate da parte attrice e dal convenuto Ri. ed è stata ammessa c.t.u. volta a determinare, sulla scorta delle produzioni in atti e ove possibile, ‘a) il valore delle componenti indicate al paragrafo n. 44 pag. 10 dell’atto di citazione; b) il valore del macchinario alla data del 19.2.2016; c) il valore del macchinario alla data di consegna del bene all’acquirente o a quella più prossima in cui sia possibile svolgere tale accertamento’.

All’esito del deposito dell’elaborato tecnico, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L’attrice ha chiamato i convenuti a rispondere solidalmente, a diverso titolo, del danno asseritamente sofferto a causa dell’acquisto di un macchinario ‘viziato e inidoneo all’uso’, promuovendo azione contrattuale ex art. 1494 c.c. nei riguardi della venditrice Unicredit Leasing s.p.a. ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. avverso il curatore del Fallimento Unendo Plast s.r.l. (per culpa in vigilando e per concorso negli illeciti del custode delegato ex art. 32 l. fall.) nonché avverso il custode nominato dal medesimo curatore (per violazione degli artt. 521, sesto comma, c.p.c., 388, 388-bis e 646 c.p.).

Il danno è stato individuato e quantificato nei confronti di tutti i convenuti ‘in complessivi euro 76.000,00 oltre IVA, come da preventivo redatto da Bano Recycling s.r.l., cifra coincidente con la somma di denaro necessaria al ripristino del mulino a coltelli’ (cfr. atto di citazione, pag. 21).

Le singole azioni vanno esaminate partitamente.

Alla società venditrice l’attrice imputa:

a) una responsabilità che qualifica come ‘precontrattuale’, asseritamente derivante dalla ‘mancata comunicazione dei vizi conosciuti o facilmente conoscibili’ dalla venditrice, avendo Unicredit Leasing, nonostante il ‘lasso di tempo intercorso tra la comunicazione della prima proposta d’acquisto e la conclusione del contratto’ ritenuto ‘superfluo verificare quali fossero le reali condizioni del bene in modo da rendere edotta SIR s.p.a. dello stato in cui versava il mulino a coltelli, e ciò nonostante gli allarmanti avvisi giunti dall’odierna attrice’; l’acquisto del bene difettato ‘non sarebbe’ pertanto ‘avvenuto, o sarebbe avvenuto a condizioni molto diverse da quelle negoziate, se Unicredit Leasing s.p.a. avesse adempiuto ai doveri informativi imposti dalla legge. Il venditore, però, non si preoccupava di cedere un bene inidoneo alla realizzazione del programma negoziale concordato e ignorava colpevolmente quei vizi che avrebbe invece potuto conoscere impiegando la normale (qualificata) diligenza’ (cfr. atto di citazione, pagg. 12-13);

b) una responsabilità propriamente ‘contrattuale’: secondo parte attrice, ‘con la conclusione del contratto, l’inadempimento di Unicredit Leasing si aggravava, perché la società:

vendeva a SIR s.p.a. un bene gravemente viziato, in quanto privo di manuali, motore elettrico, centralina idraulica, inverter, parti meccaniche all’interno del quadro elettrico, vuoto, e di tutte le componenti, compreso il condizionatore;

consegnava con grave ritardo il bene compravenduto, in violazione dell’art. 1476, comma 1, n. 1, c.c.;

una volta scoperta la sparizione della componentistica, agiva in spregio al canone generale della buona fede ex artt. 1175 c.c. e 2 Cost., trascurando di collaborare con SIR s.p.a. per la soddisfazione dei suoi interessi’ (cfr. atto di citazione, pag. 13).

Precisato di domandare unicamente ‘il ristoro per equivalente del danno subito … impregiudicata l’efficacia del contratto di compravendita, di cui l’attrice non chiede la risoluzione’, quest’ultima, ha individuato e quantificato, per entrambe le ipotesi di responsabilità invocate, un unico ‘pregiudizio subito’, ‘quantificabile in complessivi euro 76.000,00 oltre IVA come da preventivo redatto da Bano Recycling s.r.l., cifra coincidente con la somma di denaro necessaria al ripristino del mulino a coltelli’ (cfr. atto di citazione, pag. 21).

La domanda risarcitoria proposta nei confronti di Unicredit Leasing è infondata sotto entrambi i profili sollevati da parte attrice.

Quanto alla invocata responsabilità precontrattuale, l’attrice ha, innanzitutto, omesso di specificare a quali condizioni – ‘molto diverse da quelle negoziate’ – l’acquisto sarebbe avvenuto laddove ‘Unicredit Leasing s.p.a. avesse adempiuto ai doveri informativi imposti dalla legge’.

Il quantum in concreto preteso non ha, poi, attinenza alcuna con la tipologia di responsabilità azionata, posto che il pregiudizio reclamato è correlato non già al c.d. interesse negativo e alle spese di contrattazione tipicamente connesse alla responsabilità ex artt. 1337 e 1338 c.c., bensì all’asserito costo di ‘riparazione’ del macchinario, necessario a rendere il bene acquistato ‘idoneo all’uso pattuito’.

La domanda è, ulteriormente, infondata in ragione del fatto che, per stessa ammissione di parte attrice2, il prezzo di vendita del macchinario veniva tra le parti concordato non già in funzione del valore o delle condizioni del macchinario (che la stessa attrice procedeva ad acquistare prima di averlo visionato), bensì unicamente in funzione del credito residuo vantato da Unicredit Leasing nei confronti dell’utilizzatrice fallita Unendo Plast, le cui obbligazioni, come visto, SIR sarebbe stata comunque tenuta ad adempiere in qualità di originaria utilizzatrice e cedente non liberata del contratto.

Emerge, dunque, per tabulas ed è pacifico in causa che lo strumento dell’acquisto del bene costituisse per l’odierna attrice un mezzo per liberarsi dall’obbligazione di garanzia in relazione alla quale era esposta nei confronti della società convenuta.

D’altra parte, l’affermazione secondo cui, laddove fosse stata a conoscenza della situazione in cui si trovava il bene, l’attrice avrebbe negoziato l’acquisto a condizioni economiche diverse, è sfornita di supporto probatorio; le allegazioni e produzioni in atti dimostrano, piuttosto, che il bene non avrebbe comunque potuto essere acquistato ad un prezzo inferiore rispetto all’importo necessario a sanare l’esposizione dell’utilizzatrice poi fallita.

A ben guardare, non avendo Unicredit Leasing, a fronte del trasferimento del bene in favore di SIR, preteso nulla di più di quanto alla medesima già spettante a titolo di canoni scaduti e a scadere e non avendo la medesima venditrice promesso alcunché circa le condizioni del bene ceduto, nessun illecito precontrattuale può ritenersi dalla stessa perpetrato in danno dell’attrice.

Sul punto giova, da ultimo, osservarsi, che dall’esame della corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. docc. 10-14, 16 e 22 prodotti da SIR s.p.a.) emerge chiaramente come l’attrice fosse pienamente edotta del fatto che Unicredit Leasing ignorasse del tutto le condizioni in cui si trovava il bene in seguito al fallimento di Unendo Plast, non avendo la concedente di tale bene mai avuto la detenzione e non essendosi la medesima assunta (contrattualmente o verso terzi) i rischi della relativa conservazione (peraltro affidata alla curatela quantomeno dalla data del fallimento sino alla ammissione al passivo della domanda di rivendica formulata da Unicredit Leasing).

Deve, dunque, escludersi la configurabilità in capo alla società convenuta di una responsabilità precontrattuale, posto che, come sopra rilevato: I) l’attrice ha proceduto all’acquisto del bene senza averlo preventivamente visionato e nella piena consapevolezza (affermata a più riprese in citazione e risultante per tabulas: v. tra le altre, la mail prodotta da parte attrice sub doc. 20) dell’illecito sfruttamento che nelle more di tale acquisto un soggetto terzo (Adige Ambiente Plastiche s.r.l.) stava (a detta della stessa attrice) operando; II) l’acquisto è avvenuto ad un prezzo esattamente corrispondente al debito già gravante, in qualità di coobbligata, sulla stessa acquirente nei confronti della venditrice; III) difettano allegazione e prova di un danno eziologicamente connesso all’ipotesi di responsabilità invocata.

Quanto all’illecito contrattuale, l’attrice ha lamentato l’esistenza di vizi nel macchinario acquistato, consistenti nella mancanza dei manuali, del motore elettrico, della centralina idraulica, dell’inverter e di parti meccaniche all’interno del quadro elettrico (cfr. atto di citazione, pag. 10), domandando il risarcimento del danno ex art. 1495 c.c. nell’importo di E 76.000,00, pari al presunto costo di ripristino a nuovo delle componenti mancanti (cfr. atto di citazione, pag. 21).

Anche sotto tale profilo la pretesa risarcitoria di SIR s.p.a. s’appalesa infondata: dalla corrispondenza intercorsa tra le parti anteriormente all’acquisto e dallo stesso contegno assunto dai contraenti nella fase di negoziazione deve escludersi che Unicredit Leasing abbia assunto qualsivoglia garanzia contrattuale in relazione alle condizioni del bene ceduto.

Come già rilevato, la vendita veniva tra le parti concordata per un prezzo corrispondente all’esposizione debitoria già gravante sull’utilizzatrice Unendo Plast, fallita, cui SIR era rimasta coobbligata: la stessa attrice formulava a più riprese offerta di acquisto del bene per un corrispettivo definito unicamente in funzione del ‘credito’ residuo vantato dalla concedente verso la fallita Unendo Plast (cfr. docc. 12, 13 e 18 di parte attrice) e non delle condizioni del macchinario, invero dalla stessa mai direttamente verificate prima dell’acquisto.

SIR era, del resto, consapevole che UniCredit Leasing ignorasse quale fosse lo stato di conservazione del bene concesso in leasing, non avendone mai avuto la disponibilità fisica (passata dalla stessa SIR – originaria utilizzatrice – alla Unendo Plast e poi al curatore del relativo Fallimento per il tramite del custode da quest’ultimo nominato); purtuttavia l’attrice manifestava il proprio interesse all’acquisto del macchinario in questione ad un corrispettivo pari al debito gravante sulla parte utilizzatrice, e ciò ancor prima che venisse presentata e accolta in sede fallimentare la ‘rivendica’ della società concedente e proponendo, alternativamente, il subentro nel contratto di leasing o l’acquisto del bene (cfr. doc. 11 e 13 già citati).

La futura acquirente era, inoltre, perfettamente consapevole che il macchinario, al momento dell’acquisto, si trovava presso terzi, avendo a più riprese lamentato l’illecito sfruttamento del trituratore da parte del terzo detentore.

Che negli accordi intercorsi tra SIR e Unicredit Leasing il rischio delle condizioni del bene sia stato assunto a proprio carico dall’acquirente emerge, infine, risolutivamente, dalla successione di proposta di vendita – formulata da Unicredit Leasing in data 19.12.2016 (cfr. doc. 22 di parte attrice, ove si legge: ‘riscontriamo la Vs offerta d’acquisto per comunicarVi che intendiamo proporre in Vs favore la vendita dei seguenti beni usati, come da Voi già visti, piaciuti e nello stato di fatto, di diritto e nel luogo in cui si trovano: …’) – ed esecuzione del contratto tramite versamento del corrispettivo da parte dell’acquirente (cfr. distinta di bonifico del 19.1.2017 sub doc. 27 di parte attrice), avvenuta senza formulazione intermedia di una nuova e diversa proposta contrattuale accettata dalla parte venditrice.

Nella comunicazione e-mail del 22.12.2016 (cfr. doc. 23 di parte attrice) e nelle successive, infatti, la futura acquirente (per il tramite del proprio legale), senza apportare modifica alcuna alle condizioni di vendita come poste da Unicredit Leasing con lettera del 19.12.2016, si premurava unicamente di richiedere conferma che il prezzo stabilito fosse o meno comprensivo di Iva e di segnalare che il corrispettivo (diversamente da quanto poi avvenuto) sarebbe stato versato da SIR solo contestualmente alla consegna fisica dei beni, prevedendo ‘il rischio’ che ‘una volta pagato il prezzo’, i beni ancora custoditi ‘presso lo stabilimento di Adige Ambiente Plastiche s.r.l…. vengano sottratti dal custode o da altri, rischio avvalorato dal fatto che quei beni sino ad oggi vengono indebitamente usati dal personale di Adige Ambiente Plastiche s.r.l., in spregio alle norme che regolano la custodia e con rischio di infortuni o danni, come già segnalato’, nonché dichiarando ‘sospeso’ il ‘breve termine’ assegnato dalla proponente venditrice.

Perfezionatosi l’acquisto alle condizioni indicate da Unicredit Leasing mediante pagamento senza riserve del relativo prezzo, commisurato all’obbligazione di garanzia già gravante sull’acquirente, la successiva ‘scoperta’ da parte di quest’ultima di vizi tali da rendere il macchinario acquistato inidoneo all’uso (invero non pattuito) non può farsi contrattualmente gravare sulla parte venditrice.

Come, del resto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ‘in tema di compravendita, la clausola contrattuale ‘vista e piaciuta’, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell’equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto’ (ex multis, Cass. n. 21204/2016).

Nel caso in esame, la mancanza delle componenti sopra elencate integra, senza dubbio, vizio riconoscibile con la normale diligenza, né sono stati offerti elementi probatori idonei a dimostrare che la venditrice fosse a conoscenza dell’esistenza dei vizi in parola e li avesse in mala fede taciuti.

Ed invero, ‘l’art. 1490, comma 2, c.c., secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa, presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato, sicché la norma non si applica ove il venditore sia all’oscuro, anche per sua colpa grave, dell’esistenza dei vizi’ (Cass. n. 9651/2016; Cass. n. 2313/2016).

Al riguardo va ribadito come sia del tutto pacifico in causa che la già concedente Unicredit Leasing, finanziato l’acquisto del macchinario e concessolo in leasing, non ha mai preso contezza delle condizioni di conservazione di tale bene.

Va, da ultimo, rilevato che la domanda attorea è in ogni caso infondata anche nel quantum, avendo il c.t.u. nominato del corso del presente giudizio accertato un valore del macchinario alla data di consegna in assenza delle componenti indicate da parte attrice pari a E 45.800,00.

Ne consegue che la differenza tra il prezzo versato da SIR per il bene in questione (E 58.288,09, oltre Iva) e il suo effettivo valore (E 45.800,00) ammonterebbe a E 12.488,09, importo significativamente inferiore a quello di E 76.000,00 arbitrariamente preteso dall’attrice4.

La suddetta differenza dovrebbe, peraltro, ridursi ulteriormente in considerazione del fatto che il costo delle opere di ripristino è stato dal c.t.u. stimato facendo riferimento a componenti e materiali ‘a nuovo’, mentre il valore di tali componenti avrebbe dovuto essere più congruamente considerato con la percentuale di degrado/deprezzamento corrispondente all’intero macchinario (che secondo le stesse valutazioni del c.t.u. porta una valorizzazione del 44% rispetto al valore originario: cfr. rel. c.t.u., pag. 6).

Non risulterebbe, infine, dovuto, con ulteriore rettifica in difetto della differenza sopra indicata, il costo dei ‘manuali’, stimato dal c.t.u. in E 3.000,00, non essendo in alcun modo dimostrata l’esistenza di tali manuali nel corso del rapporto di leasing, alla data del fallimento di Unendo Plast e a quella dell’inventario fallimentare, né risultando che in base agli accordi intercorsi tra Unicredit Leasing e SIR la prima fosse tenuta a consegnare alla seconda anche i predetti manuali.

Le domande svolte dall’attrice nei confronti di Unicredit Leasing s.p.a. vanno, pertanto, integralmente rigettate.

Le pretese attoree, per come formulate, risultano infondate anche nei confronti dei convenuti Ri. e Mo., rispettivamente custode del macchinario e curatore del Fallimento Unendo Plast s.r.l., verso i quali l’attrice ha promosso azione ex art. 2043 c.c., lamentando nei confronti del primo la violazione degli artt. 521, sesto comma, c.p.c., 388, 388-bis e 646 c.p., e azionando, quanto al secondo, la culpa in vigilando e il concorso negli illeciti posti in essere dal custode delegato ex art. 32 l. fall., salvo poi individuare, per entrambi, il pregiudizio subito nella medesima somma di E 76.000,00 ‘necessaria al ripristino del mulino a coltelli’, già pretesa nei confronti della controparte contrattuale.

Invero, sebbene non possa escludersi, sulla scorta delle produzioni in atti, che sussistano elementi sintomatici di una responsabilità del custode – posto che il macchinario, come inventariato in data 19.2.2016 (cfr. doc. 4 di parte attrice) e come da relazione di stima del 3.3.2016 a firma dell’ing. Di St. (cfr. doc. 8 di parte attrice), risultava completo di elettromotore e quadro elettrico, mentre, successivamente all’accettazione dell’incarico di custode da parte di Ma. Ri. e alla presa in consegna del bene con trasporto presso la sede della Adige Ambiente Plastiche s.r.l. dallo stesso Ri. amministrata (cfr. accettazione incarico e nota di trasferimento beni del 29.2.2016-21.3.2016 sub doc. 6 e 7 di parte attrice), al momento della riconsegna alla già concedente Unicredit Leasing (per il tramite della terza incaricata ITAuction s.r.l.) in data 23.1.2017 veniva riscontrato carente delle predette componenti (cfr. docc. 31-34 di parte attrice) -, deve nondimeno rilevarsi che il danno dall’attrice

invocabile nei confronti del custode e del curatore fallimentare in tesi concorrente nell’illecito per culpa in vigilando non può coincidere con il minor valore del bene acquistato o con i costi necessari a rendere detto macchinario ‘idoneo all’uso pattuito’ così come prospettato da SIR s.p.a. in tutti i suoi atti.

Ed infatti, la stessa attrice ha omesso di allegare il preciso momento in cui sarebbe avvenuta la ‘sparizione dal trituratore Bano di parti essenziali’ dello stesso, mancando, in particolare, di precisare se tale sottrazione/perdita sia avvenuta precedentemente o successivamente all’acquisto del bene da parte sua.

Ora, solo in quest’ultimo caso potrebbe ritenersi che, divenuta proprietaria del macchinario, SIR s.p.a. fosse legittimata a pretendere ex art. 2043 c.c. nei confronti degli autori dell’ipotetico illecito il risarcimento del danno patito a seguito della parziale perdita del bene, in quanto precedentemente entrato a far parte del suo patrimonio.

Fino al predetto trasferimento di proprietà, appartenendo il bene ad Unicredit Leasing s.p.a., l’unica posizione soggettiva che l’attrice avrebbe potuto vantare era quella di ‘garante del pagamento dei canoni del bene in leasing e, quindi, portatrice di un interesse qualificato al corretto utilizzo (o alla buona custodia) dello stesso’, come peraltro precisato dalla stessa difesa attorea in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. pag. 17), posizione che, in termini di danno, avrebbe al più potuto tradursi nel minor importo di cui la stessa garante – chiamata al pagamento del debito maturato a carico dell’utilizzatrice – avrebbe potuto beneficiare a deconto della penale contrattuale quale ‘corrispettivo imponibile … ricavato dalla vendita dei Beni’ ai sensi dell’art. 21 delle condizioni generali di contratto.

La pretesa dell’attrice di vedersi risarcito l’importo di E 76.000,00, addirittura superiore a quanto dalla stessa versato a titolo di corrispettivo (commisurato, quest’ultimo, al debito per canoni scaduti e a scadere maturato a carico dell’utilizzatrice e non al valore del trituratore al momento dell’acquisto), non può, pertanto, trovare accoglimento, non potendo altresì, in mancanza della relativa allegazione e domanda di parte, essere d’ufficio riconosciuta una diversa voce di danno nemmeno astrattamente prospettata.

Valgono, inoltre, in punto di quantum, le considerazioni sopra svolte in riferimento alle risultanze della c.t.u.

Le suesposte considerazioni assorbono ogni ulteriore questione e conducono al rigetto delle pretese attoree anche nei confronti dei convenuti Ri. e Mo..

In definitiva, le domande svolte dall’attrice nei riguardi dei convenuti vanno integralmente respinte.

Lo svolgimento dei fatti come narrato in citazione ed emergente per tabulas giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra l’attrice e i convenuti Ri. e Mo.; SIR s.p.a. va, invece, condannata a rifondere le spese di lite in favore di Unicredit Leasing s.p.a., come liquidate in dispositivo sulla scorta della nota spese allegata dalla società convenuta, che espone importi conformi ai parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra E 52.000,01 ed E 260.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, restano a carico di parte attrice nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

respinge le domande proposte da SIR s.p.a. nei confronti di Unicredit Leasing s.p.a., Ma. Ri. e Ro. Mo.;

condanna parte attrice a rifondere a Unicredit Leasing s.p.a. le spese di lite, che liquida in E 759,00 a titolo di esborsi ed E 10.530 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

compensa integralmente le spese di lite tra l’attrice e gli altri convenuti;

pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Brescia, 8 gennaio 2022

1 ‘In via preliminare, rinviarsi la prima udienza del presente procedimento ex art 269 c.p.c. come richiesto dalla convenuta Unicredit Leasing. S.p.A. al fine di consentire la regolare citazione in giudizio del convenuto Ri. Ma., garantendo al medesimo un completo diritto di difesa sulle domande in manleva nei suoi confronti svolte dagli altri convenuti. In via principale, dichiararsi inammissibili o comunque respingersi siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dalla società Sir SpA nei confronti di Ma. Ri., nonché quelle a manleva esercitate dalla convenuta Unicredit Leasing nei suoi confronti. In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio e con condanna di controparte al risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c.’.

2 Cfr. atto di citazione, pagg. 5-6, ove si legge: ‘Scoperta una segnalazione a sofferenza in CRIF per il mancato pagamento dei canoni, il 07.06.2016 SIR s.p.a. (…)offriva formalmente di subentrare nella locazione finanziaria, pagando immediatamente le rate future e saldando il debito maturato, in modo da definire la posizione CRIF e contenere i pregiudizi subiti a causa delle vicende del macchinario. Seguiva la risposta di Sodeco s.r.l., che precisava l’ammontare della posta creditoria senza, però, riscontrare la proposta di subentro. Il 27.07.2016 (…) Per risolvere bonariamente la questione, SIR s.p.a. si dichiarava pronta ad acquistare il trituratore, pagando in un’unica soluzione un prezzo pari alla penale più i canoni insoluti, subentrando nella domanda di rivendica nel frattempo avanzata dalla società di leasing. Il 04.10.2016 il fallimento si pronunciava favorevolmente alla vendita del trituratore Bano a SIR s.p.a. (…) Dopo lunga attesa, in data 19.01.2017 SIR s.p.a. acquistava il trituratore da Unicredit Leasing s.p.a. per euro 71.111,47 IVA compresa, che corrispondeva tramite bonifico bancario’.

3 Si vedano al riguardo i documenti nn. 11, 12, 13 e 18 prodotti da SIR s.p.a.

4 Si noti che il c.t.u. ha stimato in E 30.000,00 (iva esclusa) il valore di tutte le componenti indicate al paragrafo n. 44 pag. 10 dell’atto di citazione (cfr. rel. c.t.u., pag. 5), cui ha reputato necessario aggiungere E 10.000,00 per costi di manodopera per montaggio e collaudo.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi