Massima

L’art. 40, comma 10, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza stabilisce che, in caso di procedura di liquidazione giudiziale avviata da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere presentata entro la prima udienza, pena la decadenza. Tuttavia, se la domanda segue una composizione negoziata, il termine di decadenza è esteso a 60 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8. Questa esenzione premia l’imprenditore che, dopo una trattativa condotta in buona fede, vuole utilizzare il risultato per accedere a uno strumento di regolazione della crisi. Se la domanda potesse essere presentata senza limiti temporali solo per il fatto di aver partecipato alla composizione negoziata, si rischierebbe di vanificare la funzione premiale della norma e favorire comportamenti dilatori o abusivi.

Supporto alla lettura

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento, tema introdotto con la L. 3/2012, è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento:

  • il consumatore;
  • il professionistaartista, altri lavoratori autonomi;
  • l’imprenditore minore;
  • l’imprenditore agricolo;
  • le start-up innovative.

Le procedure attivabili sono:

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore
  • concordato minore
  • liquidazione controllata dei beni
  • esdebitazione del debitore incapiente
  • procedure familiari

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
letto il ricorso depositato in data 7.11.2023 per mezzo del quale (omissis) ha domandato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (omissis) (con sede in Brescia, (omissis): a seguire, semplicemente (omissis), ) nonché del socio accomandatario e della socia accomandante (omissis), in quest’ultimo caso stante la dedotta violazione del divieto di cui all’art. 2320 c.c.;

lette le memorie depositate in data 11.1.2024 per mezzo delle quali si sono costituiti rispettivamente, da un lato (omissis), e (omissis) nonché, dall’altro, (omissis) domandando il rigetto delle istanze avversarie e dando concordemente atto che medio tempore (omissis) aveva avuto accesso alla composizione negoziata di cui agli artt. 12 CCII e chiesto l’applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 18 CCII;

rilevato che ad esito della prima udienza celebratasi in data 17.1.2024 il giudice relatore ha aggiornato il procedimento alla data del 12.6.2024 (successiva al termine massimo di cui all’art. 19, c. IV, CCII) e quindi a quella del 3.7.2024 onde conoscere l’esito del procedimento relativo alle misure protettive richieste da parte di (omissis) e la sorte di queste ultime;

letto il ricorso ex artt. 40 e 44, c. I, CCII depositato da in data 1.7.2024 per mezzo del quale questa, dato atto di aver formulato essa stessa in data 26.6.2024 un’istanza di archiviazione della composizione negoziata, ha richiesto la concessione di un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e degli accordi oltreché l’applicazione per la durata di quattro mesi delle misure protettive di cui all’art. 54, c. II, CCII;

rilevato che con provvedimento del 3.7.2024 è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 422-2/2023 p.u. al procedimento iscritto al n. 422-1/2023 p.u., alla luce delle previsioni di cui agli artt. 7, c. I e 40, c. X, CCII;

rilevato, da ultimo, che all’udienza del 3.7.2024, all’esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, il procuratore di (omissis) ha insisto per l’accoglimento delle proprie istanze “senza assegnazione ad (omissis) del termine di cui all’art. 44 CCII evidenziando il carattere evidentemente dilatorio dell’iniziativa dei resistenti” mentre il procuratore di (omissis) ha ribadito che quest’ultima “ha depositato istanza di archiviazione della composizione negoziata posto che l’Esperto ha espresso parere negativo alla conferma delle misure protettive e non vi sono state dunque trattative negoziate ma soltanto trattive condotte in autonomia”, fermo “che il ricorso ex art. 44 CCII è ammissibile anche se proposto alla terza udienza posto che (omissis) “proviene” dalla composizione negoziata”;

OSSERVA

La domanda ex artt. 40 e 44, c. I, CCII formulata da (omissis) in data 1.7.2024 e dunque dopo la celebrazione della prima udienza del 17.1.2024 (oltreché della seconda del 12.6.2024) è inammissibile poiché tardivamente proposta.

L’art. 40, c. X, CCII, nella sua formulazione conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 83/2022, stabilisce che “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta (…) nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente”, con la precisazione per cui “Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giustiziale”.

Tuttavia, il termine di decadenza appena menzionato “non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8”.

E’ proprio di questa ultima esenzione che (omissis) vorrebbe giovarsi, tanto da aver provveduto essa stessa, in data 26.6.2024, a formulare un’espressa richiesta di archiviazione della composizione negoziata a suo tempo avviata “proprio in considerazione dell’iniziativa della Creditrice” (cfr. memoria di (omissis), p. 5), ovverosia del ricorso proposto da (omissis)

Sennonché, ritiene il Collegio che detta esenzione, nel caso di specie, non può trovare applicazione e, tanto, in considerazione della stessa ratio sottesa alla disposizione di cui all’art. 40, c. X, ultimo periodo, CCII.

Al riguardo, appare significativo quanto indicato nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 83/2022 ove si legge che la deroga in esame “è volta a consentire il risanamento se e quando dalle trattative siano emerse possibili soluzioni per la ristrutturazione dell’attività. Tuttavia, al fine di evitare un utilizzo strumentale della composizione negoziata, che potrebbe essere attivata e portata avanti al solo fine di boccare la definizione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e di evitare il termine di decadenza di cui si è detto, è previsto che le domande di accesso devono essere depositate entro sessanta giorni dalla comunicazione che l’esperto invia all’imprenditore al termine delle trattative ai sensi dell’articolo 17, comma 8. Non sarà quindi sufficiente l’accesso alla composizione negoziata essendo richiesta la conclusione delle trattative. La disposizione, in definitiva, intende contemperare l’esigenza di favorire la risoluzione della crisi o dell’insolvenza mediante procedure di ristrutturazione o comunque mediante procedure di tipo negoziale con l’esigenza di evitare comportamenti dilatori, dannosi per i creditori e per il mercato di riferimento”.

Appare dunque chiaro che la regola in esame risulta finalizzata a garantire, anche oltre la composizione negoziata, i positivi frutti che, al suo interno e grazie ad essa, si siano iniziati a coltivare.

In altri termini, l’esenzione in esame vuole premiare l’imprenditore il quale abbia avuto accesso alla composizione negoziata e che all’esito del percorso delle trattative, com’è noto imperniato sull’operato dell’Esperto, intenda convogliare il prodotto dei negoziati, condotti secondo buona fede, correttezza (cfr. art. 4, c. I, CCII) e trasparenza (art. 16, c. IV, CCII) in uno strumento di regolazione della crisi (cfr. art. 23, c. II, CCII) il quale, dal punto di vista contenutistico, deve dunque risultare causalmente connotato, in un certo qual modo, da quanto accaduto nel corso della negoziazione.

Diversamente, ovverosia se ogni e qualsivoglia domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi potesse essere presentato dall’imprenditore sine die per il solo fatto del previo accesso alla composizione negoziata, la funzione premiale della previsione di cui all’art. 40, c. X, ultimo periodo, CCII risulterebbe del tutto svilita e si aprirebbero all’evidenza ampi spazi per condotte dilatorie ed abusive.

Del resto, quanto appena affermato trova altresì conferma nell’espresso richiamo, contenuto nella disposizione in esame, alla comunicazione della relazione dell’esperto di cui all’art. 17, c. VIII, CCII: richiamo dal quale può desumersi che affinché operi l’esenzione indicata all’art. 40, c. X, ultimo periodo, CCII occorre che la composizione negoziata sia in effetti giunta alla predisposizione di una “relazione finale” e non si sia invece arrestata anzi tempo per l’accertata assenza, da parte dell’esperto, di concrete prospettive di risanamento.

Orbene, venendo al caso di (omissis) appare possibile affermare che questa, oltre ad aver scelto di accedere alla composizione negoziata sostanzialmente allo scopo di ritardare la decisione sul ricorso per liquidazione giudiziale promosso da (omissis) (cfr. supra), non ha preso parte ad alcun effettivo percorso di trattative negoziate dall’Esperto, come confermato dal rilievo per cui tanto nel proprio ricorso ex art. 44 CCII quanto in occasione dell’udienza del 3.7.2024 essa ha avuto a ribadire che lo stesso Esperto non ha dato avvio alle trattative ed ha reso parere negativo nell’ambito del procedimento per la conferma delle misure protettive richieste.

Del resto, la stessa (omissis) ha inoltre rappresentato che nel corso della composizione negoziata, evidentemente grazie al correlato ombrello protettivo, essa ha condotto sì delle trattative, ma in modo del tutto autonomo e dunque senza il coinvolgimento dell’Esperto (ciò che invece qualifica essenzialmente la composizione negoziata), di talché il ricorso ex art. 44 CCII appena menzionato, all’evidenza, non risulta il precipitato della procedura di cui agli artt. 12 ss. CCII.

Ne deriva, a ragione del Collegio, che a tale ricorso non può essere applicata l’esenzione di cui all’art. 40, c. X, ultimo periodo, CCII con la conseguenza per cui, essendo esso stato depositato in data 1.7.2024 e dunque ben oltre la prima udienza celebratasi innanzi al giudice relatore delegato in data 17.1.2024 (circa il rilievo dello “sbarramento” rappresentato dalla prima udienza di comparizione delle parti, cfr. peraltro Corte d’Appello di Brescia, Sez. I, 24.4.2024), ne va dichiarata l’inammissibilità.

Quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da (omissis), si osserva invece quanto segue.

Rispetto alla posizione di e, conseguentemente, del socio accomandatario (omissis), essa è fondata e merita accoglimento.

Ed invero:

– sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell’art. 27  CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore, come già indicato, è situato in Brescia (omissis);

– (omissis) risulta creditrice nei confronti di (omissis) quantomeno per l’importo, non oggetto di contestazioni, di € 149.582,58=;

– il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 CCII posto che, come indicato dalla stessa e come emerge altresì dalla visura camerale agli atti, essa “opera nel settore della distribuzione di carburanti”;

– il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma lett. d) CCII, anzi, dalla documentazione acquisita ne emerge il superamento (cfr. l’elenco dei creditori aggiornato al 30.4.2024 depositato da (omissis) quale allegato 4 al proprio ricorso ex art. 44 CCII, ove viene esposto un importo complessivo di € 4.805.778,24=);

– ricorre, per quanto appena visto in precedenza, il requisito di procedibilità di cui all’art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00=;

– ricorre una situazione d’insolvenza, come definita dall’art. 2, c. I, lett. b) CCII, desumibile dall’inadempimento serbato da (omissis) rispetto al credito di (omissis) dall’esistenza di un ulteriore ingente indebitamento; dal rilievo per cui nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30.4.2024 depositata da (omissis) quale allegato n. 24 al proprio ricorso ex art. 44 CCII vengono esposte disponibilità liquide per soli € 15.353,91= e perdite per € 162.403,88=; dalla disamina dello stesso ricorso ex art. 44 CCII depositato da (omissis), da cui emerge che la ristrutturazione della sua conclamata situazione di insolvenza potrebbe avvenire soltanto attraverso l’integrale dismissione del patrimonio anche immobiliare personale dei soci e l’intervento finanziario della terza società

Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (omissis) cui consegue, ex art. 256 CCII, l’apertura di quella personale a carico del socio accomandatario

Diversamente, la domanda di estensione della liquidazione giudiziale anche a carico della socia accomandante (omissis) proposta da (omissis) non può trovare accoglimento.

Ritiene invero il Collegio che non è stata acquisita prova della violazione, da parte della medesima socia accomandante, del divieto di cui all’art. 2320 c.c.

A fondamento della richiesta ora in esame parte ricorrente ha posto la scrittura privata datata 13.9.2023 denominata “(omissis)” (cfr. doc. n. 6 di parte istante) in seno alla quale (omissis), la quale è lì intervenuta, quale suo amministratore unico, spendendo il nome sociale di (omissis), si è accordata con tale (omissis) nel senso che quest’ultima, in occasione della stipulazione del contratto definitivo di compravendita di un impianto di distribuzione in esecuzione di un contratto preliminare stipulato in origine, quale promissaria acquirente, dalla stessa (omissis) (alla quale dunque in sede di definitivo, si sarebbe sostituita, “anche per gli impegni finanziari che lo stesso comporta”, la medesima(omissis)), “(omissis) rimborserà gli importi già versati a titolo di caparra e/o anticipo prezzo alla (omissis) per l’importo già versato a tale data; l’importo di cui sopra, verrà ridotto degli eventuali importi dovuti nei confronti delle società appartenenti al (omissis) (ivi compresa (omissis) n.d.s.) a quella data dalla società (omissis) (…), società controllata e in ogni caso con medesimo oggetto economico della Le parti, in questo caso procederanno con delle cessioni di credito e compensazioni di crediti con debiti”.

Ritiene il Collegio che la sottoscrizione di detto accordo non può integrare, a carico di (omissis), una violazione del c.d. divieto di immistione di cui all’art. 2320 c.c.

In primo luogo, tale iniziativa non può essere qualificata come un atto di c.d. amministrazione interna della società(omissis), posto che per il suo tramite la socia accomandante non si è in alcun modo ingerita nella formazione delle decisioni in merito agli affari sociali o all’organizzazione dell’attività di impresa.

In secondo luogo, la stessa non integra un atto di c.d. amministrazione esterna posto che, nel compierla, (omissis) non ha speso il nome di (omissis) né ha assunto scelte riservate al titolare dell’impresa attinenti, sul versante genetico (sul punto cfr. Cass. Civ., Sez. I, 1.3.2022, n. 6771), a rapporti obbligatori con terzi estranei alla società in accomandita.

Invero, per mezzo della scrittura datata 13.9.2023 (omissis), operando quale legale rappresentante della sola (omissis), si è limitata ad impegnare quest’ultima nei confronti della terza società (omissis), senza intervenire né nella gestione interna di (omissis) né, nei termini indicati, in quella esterna dei rapporti fra quest’ultima ed i terzi ad essa estranei.

La domanda di estensione della liquidazione giudiziale anche a carico di (omissis) formulata da (omissis) va dunque rigettata.

Peraltro, alla luce della peculiarità delle questioni trattate, nei rapporti fra (omissis) e (omissis), rispetto ai quali soltanto vi è spazio per la regolazione delle spese di lite in questa sede, sussistono le condizioni per la loro integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.
Il tribunale,visti gli artt. 40, c. X, 49 e 256 CCII,

a) DICHIARA inammissibile il ricorso ex art. 40 e 44, c. I, CCII depositato in data 1.7.2024 da (omissis);

b) RIGETTA la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da nei confronti di (omissis);

c) COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti fra (omissis) e (omissis);

d) DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale a carico di (omissis), con sede legale in Brescia, nonché personale del socio accomandatario (omissis), nato a (omissis);

e) NOMINA giudice delegato il dott. (omissis);

f) NOMINA curatore l’Avv. (omissis), con studio in Brescia, soggetto che ha i requisiti di cui all’articolo 358 CCII;

g) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 CCII;

h) FISSA l’udienza per l’esame dello stato passivo in data 26.11.2024, ore 9.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;

i) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell’udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d’insinuazione;

j) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;

k) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell’art. 45 CCII.

Così deciso in Brescia, il 3 luglio 2024

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