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Tribunale Bari sez. IV, 22/02/2024, n. 894

Massima

Nei giudizi avviati con decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis del D.lgs. n. 28/2010 grava sulla parte opposta che propone opposizione, e non sulla parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo.

Supporto alla lettura

Opposizione decreto ingiuntivo

L’opposizione a decreto ingiuntivo (articolo 653 codice di procedura civile) è quella fase che viene avviata dal debitore ingiunto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e che deve essere proposta nel termine di quaranta giorni che decorrono dalla notifica stessa. Il termine è perentorio, ossia il debitore deve avviare la fase di opposizione entro questo termine, diversamente non può più farlo e quanto stabilito nel decreto ingiuntivo stesso diventa “incontrovertibile”.

Sul tema della Riforma Cartabia e dell’opposizione al decreto ingiuntivo nella disciplina della mediazione trattato nel nuovo articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, si ricorda che questa novità entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2023.  Questa innovazione si è resa necessaria dopo una lunga querelle sorta sulla corretta individuazione della parte a cui spetta l’onere di avviare la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto la Riforma Cartabia all’interno dell’art. 5 bis chiarisce una questione di estrema importanza.  Il nuovo art. 5 bis dispone nello specifico che, quando una delle azioni per le quali il precedente art. 5 prevede la mediazione come condizione di procedibilità, viene avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo, nel successivo procedimento di opposizione l’onere di avviare la mediazione è a carico del creditore, ossia del soggetto “che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.”

Ambito oggettivo di applicazione

1. Con decreto ingiuntivo n. 4017/2017, (R.G. n. 12128/2017) emesso da questo Tribunale, la It. s.r.l. (d’ora in avanti anche solo la “cessionaria”) otteneva ingiunzione di pagamento della somma pari ad Euro 6.819,29, oltre interessi legali dalla domanda nonché spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di saldo del conto corrente n. 60174.

Con atto di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, l’odierno opponente ha chiesto di: A. Dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione per le ragioni e le eccezioni tutte in premessa esposte sia in fatto che in diritto; B. In via preliminare, dichiarare non solo il difetto di legittimazione ad agire della It. S.R.L., ma altresì il difetto della titolarità della posizione giuridica soggettiva della predetta It. S.R.L. e per l’effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 4017/2017 per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto, ivi compresa la carenza di procura speciale in capo al sig. To.Ma.; C. dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l’effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 4017/2017 emesso dal Tribunale di Bari in persona del Giudice Unico dott. An.Ru., previa declaratoria di insussistenza del diritto dell’opposta a richiedere le somme così come ingiunte per le ragioni tutte documentate e attestate; D. Per l’effetto, rideterminare il quantum eventualmente dovuto nell’esatto ammontare ovvero dichiarare nulla essere dovuto dal sig. Ot.La. nei confronti della It. srl; E. Condannare la It. SRL, in persona dell’amministratore unico, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ex D.M. 55/2014.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la It. s.r.l. chiedendo: “(i) in via preliminare di rito di dichiarare l’inammissibilità della presente opposizione per nullità della notifica effettuato a mezzo pec; dichiarare l’improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione; accertare e rilevare la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all’art. 163 C.p.c.; (ii) in via ulteriormente preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n. 4017/2017 del 21/09/2017, R.G. n. 12128/2017 emesso dal Tribunale di Bari, in persona del Giudice Dott. An.Ru., stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 C.p.c. (iii) in via principale, nel merito, rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4017/2017 del 21/09/2017, R.G. n. 12128/2017; (iv) in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Ot.La. al pagamento in favore della società It. S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda attività istruttoria; con vittoria di spese e competenze di lite.

Con ordinanza del 10.2.19 è stata rigettata l’istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., nonché disposta la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis del D.lgs. n. 28/2010 (espletata poi con esito negativo) e, successivamente, con provvedimento del 5.11.19, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. richiesti dalle parti.

Disposti diversi rinvii per trattative pendenti tra le parti (poi non perfezionatisi), all’udienza del 21.11.23 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

2. L’opposizione va parzialmente accolta per quanto di ragione.

2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, preliminarmente si rigetta l’eccezione avanzata dalla difesa della cessionaria inerente alla nullità della notifica della spiegata opposizione e dei relativi allegati effettuato a mezzo pec, basata sull’assunto che gli stessi non sono stati ritualmente firmati digitalmente (non essendo muniti dell’estensione “.p7m” ma in quella diversa “.pdf”, v. pagg. 6 e 7 comparsa cessionaria) poiché, come dedotto dalla difesa dell’opponente, la Suprema Corte ha risolto la questione de qua con una pronuncia resa a Sezioni Unite, stabilendo che: “secondo il diritto dell’UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature (…) sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna” (Cfr. SS.UU. 10266/18).

2.2. Sempre in via preliminare, si rigettano le eccezioni avanzate dalla difesa della cessionaria inerenti alla improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis del D.lgs. n. 28/2010, sul presupposto che “tale onere sia in capo all’attore in opposizione a decreto ingiuntivo” (v. pag. 8 comparsa della cessionaria) e per la mancata partecipazione personale della parte (v. verbale del 5.11.19).

Infatti, la prima questione è stata risolta dalla pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione secondo cui nei “giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta” (cfr. SS.UU. n.19596/2020) quindi nel caso di specie il relativo onere incombe sulla cessionaria opposta e non sull’opponente.

Quanto, al secondo rilievo va osservato che, in realtà, la difesa del La. è comparsa dinanzi all’Organismo di mediazione munita di procura speciale come testualmente riportato nel verbale negativo del 14.3.19 (proc. n. 143/2019, Organismo di mediazione presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari) depositato in atti.

La domanda può, quindi, essere esaminata nel merito.

3. La difesa del La. ha lamentato: (i) il difetto di legittimazione attiva della It. s.r.l.; (ii) la carenza di prova della pretesa creditoria azionata dalla cessionaria poiché “priva della documentazione contabile, in particolar modo l’estratto conto scalare” (v. pag. 2 conclusionale); (iii) “la vessatorietà ed iniquità delle clausole finanziarie fatte sottoscrivere all’opponente, nonché illeggibilità delle predette clausole” (v. pag. 3 conclusionale); (iv) “il quantum richiesto stante l’evidente e chiara discrasia tra i vari importi richiesti e la documentazione tutta in atti. (v. pag. 4 conclusionale).

Con riferimento al difetto di legittimazione attiva della It. s.r.l., si rileva che la doglianza è infondata atteso che la detta cessionaria è legittimamente subentrata nelle ragioni creditorie già della Ba.Ca. S.p.A. (poi Ba.It. S.p.A. – Ub.), rispetto al saldo debitore del conto corrente n. 60174, in virtù del contratto di cessione dei crediti da parte di diversi Istituti bancari (tra cui quello oggetto del presente giudizio) avvenuto in data 21.12.2015, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e s.m.i. (c.d. Legge sulla cartolarizzazione dei crediti) ed assolvendo gli obblighi pubblicitari riguardanti le c.d. cessioni in blocco, disciplinate dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (T.U.B), nello specifico mediante la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 dell’11.06.16 (v. all.to 1 fasc. monitorio), non essendo difatti necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto della procedura in cui la società cessionaria agisce in sostituzione del creditore cedente (tra le altre, Cass. 21821/2023; Cass. 20739/2022).

Inoltre, priva di pregio è pure la doglianza dell’opponente inerente alla “mancata chiarezza sul presunto soggetto creditore nonché sulla legittimazione ad agire giudizialmente” (It. s.r.l. o Kr. s.r.l.) e la carenza di procura da parte della “It. S.r.l.” al sig. To.Ma. o alla “Kr. S.r.l.” posto che è documentalmente provato (v. all.ti nn. 2 e 3 del fascicolo monitorio), che le vicende societarie intercorse tra la It. s.r.l., la Cr. s.r.l. e la Kr. s.r.l. (fusione per incorporazione ex art. 2504-bis c.c.), tutte redatte per atto pubblico, hanno condotto, a far data dall’1.7.17, alla titolarità del credito di cui vi è odierna causa in capo alla Kr. s.r.l. (di cui To.Ma. è il legale rappresentate pro tempore) la quale, nel presente giudizio, ha assunto la veste di procuratrice della It. s.r.l., ragion per cui l’eccezione è infondata.

Quanto, poi, alla contestazione della difesa dell’opponente riguardante la carenza di prova della pretesa creditoria azionata dalla cessionaria, si rileva, invece, che la stessa è completa ed esaustiva atteso che al fascicolo monitorio è allegato il contratto del conto corrente n. 60174 del 13.5.1996 stipulato tra il La. e la allora Ba.Ca. S.p.A. nonché la certificazione ex art. 50 T.U.B., mentre con la comparsa di costituzione e risposta la cessionaria ha depositato in atti gli estratti conto e gli estratti scalare del rapporto de quo dal quarto trimestre 2008 (con saldo positivo pari ad Euro 111,35 per il La., doc. 3 comparsa cessionaria) fino alla data della sua estinzione (09.05.13, con saldo finale a debito per il correntista pari ad Euro 6.645,42), per cui l’onere probatorio è stato pienamente assolto da parte opposta.

Parimenti infondata è la doglianza inerente alla vessatorietà, iniquità ed illeggibilità delle clausole sottoscritte dal La. poiché dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che le stesse sono perfettamente leggibili sono state firmate in maniera specifica dall’opponente anche ex art. 1341 c.c. (peraltro non ne è stata disconosciuta la firma) e, soprattutto, e poiché la doglianza in parola è del tutto generica, stante l’assenza di specifica contestazione delle singole pattuizioni delle clausole; ne consegue che la doglianza de qua non è meritevole di accoglimento.

Quanto, infine, alla discrasia lamentata dall’opponente tra l’importo richiesto dalla Ub. con la raccomandata a/r del 2011 (pari ad Euro 4.635,20) e l’importo successivamente richiesto a mezzo raccomandata a/r il 30.6.16 dalla cessionaria nei confronti del La. (pari ad Euro 6.819,29), si osserva che il conto corrente n. 60174 è stato chiuso per passaggio a sofferenza in data 9.5.13, con saldo finale a debito per il La. pari ad Euro 6.645,42, così come emerge dagli estratti conto e scalare in atti, ed il detto importo a debito non è mutato fino al 31.10.15 (v. raccomandata all.to 7 fasc. monitorio), sicché il maggior importo di Euro 6.819,29, indicato nella raccomandata a/r del 30.6.16 si giustifica per la maggiorazione dovuta agli interessi, come appunto indicato nella stessa raccomandata a/r in cui gli interessi sono pari ad Euro 173,87.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall’art. 6 di tale DM, poiché l’attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l’entrata in vigore di tale ultimo DM).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

1) rigetta l’opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;

2) condanna Ot.La. al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito in favore della It. s.r.l. che liquida in Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull’importo del compenso.

Così deciso in Bari il 22 febbraio 2024.

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