Massima

L’omessa predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), in presenza di una diagnosi di disturbo dell’apprendimento tempestivamente comunicata alla scuola, comporta l’illegittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva.

Supporto alla lettura

DIDATTICA INCLUSIVA

Definita formazione di qualità per tutti, la didattica inclusiva è un vero e proprio orientamento educativo, uno stile didattico e interattivo che permette a tutti gli alunni, anche disabili, apprendimento e formazione permanente.

Si tratta di un modus educandi che si basa sulla personalizzazione e sulla individualizzazione tramite metodologie attive, partecipative, costruttive e affettive al fine di garantire un’istruzione di qualità per tutti.

L’obiettivo principale è creare delle condizioni di apprendimento ottimali per tutti gli studenti, appianare difficoltà e differenze, allo scopo di mettere ogni alunno nelle condizioni di scoprire, valorizzare ed esprimere al massimo il proprio potenziale.

Tre sono gli strumenti fondamentali:

  • il PEI (Piano Educativo Individualizzato);
  • il PDP (Piano Didattico Personalizzato);
  • il PSS (Piano di Studio Personalizzato).

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2024, proposto dai sigg.ri -(omissis), esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore; l’Istituto (omissis), in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

-del verbale di scrutinio finale del Consiglio della Classe (omissis) dell’Istituto -(omissis) di (omissis), datato 10.06.2024, nella parte contenente il giudizio di non ammissione alla classe successiva dello studente (omissis);

-dell’elenco ammessi/non ammessi alla classe (omissis) datato 10.06.2024;

-del documento di valutazione del 10.06.2024;

-di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, fondante la valutazione di non ammissione dello studente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, non sia del tutto privo del prescritto fumus bonis juris con particolare riguardo alla doglianza di mancata adozione, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, di un piano didattico personalizzato (c.d. p.d.p.) e/o, comunque, di misure rispondenti agli specifici bisogni educativi del minore, il quale, fin dal 2023, era stato diagnosticato affetto da (omissis), patologia oggetto di tempestiva comunicazione all’Istituto scolastico (cfr. la relazione dell’incontro dell’8.5.2023 sub doc. 5, all 4, dep. dal Ministero il 27.8.2024);

Riscontrato che, a fronte delle richieste della famiglia tese ad apprestare le misure ritenute necessarie per far fronte alle difficoltà del minore (cfr. l’all.7 dep dal ricorrente), la Scuola non ha motivato la decisione di non adottare, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, un apposito piano didattico personalizzato;

Rilevata, inoltre, la sussistenza del paventato danno, essendo ormai prossimo l’avvio delle attività didattiche dell’anno scolastico 2024/25 programmato per l’11.9.2024;

Ritenuto dunque che vada accolta la domanda cautelare all’esame e per l’effetto debba essere disposta l’ammissione con riserva dello studente alla classe successiva, fermo l’obbligo dell’Amministrazione di attivare le misure di recupero che si riterranno necessarie per il suo proficuo inserimento nella classe che andrà a frequentare;

Ritenuto di fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 11°, del cod.proc.amm., per il giorno 23.1.2025, disponendo la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare in ragione della peculiare natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare all’esame nei termini e con gli effetti di cui alla parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23.1.2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1°, 2° e 5°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1°, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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