SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2022, proposto da (omissis) e (omissis), in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale del figlio minore (omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Valle D’Aosta – (omissis) – non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del verbale del Consiglio di Classe (omissis) del (omissis) e del documento finale di valutazione del (omissis);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, i ricorrenti (omissis) e (omissis) hanno rappresentato:
– che il loro figlio (omissis) – affetto da (omissis) – nell’anno scolastico 2021/2022, ha frequentato la classe prima della scuola secondaria di primo grado, presso (omissis), corrente in (omissis), della Regione Autonoma della Valle d’Aosta;
– che in data (omissis) – alla luce delle superiori indicazioni – il Servizio di (omissis), provvedeva ad una valutazione di aggiornamento (omissis), acclarando in sintesi: “(omissis)”;
– che – alla luce delle surriferite indicazioni – l’istituzione scolastica predisponeva, per l’anno 2021/2022, il seguente piano didattico personalizzato: (omissis)”, senza tenere conto della (omissis);
– che l’alunno, nell’anno scolastico 2021/2022, all’esito dello scrutinio intermedio, registrava le seguenti votazioni, con tre insufficienze di cui una grave: (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis) (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis) e, all’esito dello scrutinio finale;
– che l’alunno, nell’anno scolastico 2021/2022, all’esito dello scrutinio finale, registrava le seguenti votazioni: (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis); (omissis) voto (omissis);
– che pertanto con il provvedimento gravato l’istituzione scolastica deliberava la non ammissione dell’alunno alla seconda classe della scuola secondaria per l’anno scolastico successivo “L’alunno non ha acquisito i livelli minimi di apprendimento nelle seguenti discipline: (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis). Permangono notevoli difficoltà e lacune nelle abilità di base. La famiglia nel corso dell’anno è stata informata sulle difficoltà dell’alunno e sulle strategie e azioni messe in atto dalla scuola per consentire il miglioramento dei livelli di apprendimento (attività di recupero, PDP DSA con relativi strumenti dispensativi e compensativi)”.
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) illegittimità di tutti gli atti impugnati per violazione di legge: – violazione dell’artt. 1 e 6 d.lgs. n. 62 del 2017 e circolare Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1865/2017; – violazione dell’art. 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione; – eccesso di potere per difetto o insufficienza dell’istruttoria, in quanto l’amministrazione intimata non avrebbe correttamente esercitato la discrezionalità tecnica così come delineata dalle norme e della giurisprudenza ;
2) illegittimità di tutti gli atti impugnati per violazione di legge: – violazione degli artt. 2, comma 1 lett. d), e 5, co. 2 lett. c), della l. n. 170/2010 (che detta norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico); – violazione dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, in quanto l’istituto scolastico non avrebbe adottato le misure di recupero;
3) illegittimità di tutti gli atti impugnati per violazione di legge: Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 e degli artt. 2, 3, 33 e 34 Cost., difetto integrale di motivazione, difetto o insufficienza dell’istruttoria, disparità di trattamento, violazione del diritto costituzionalmente garantito allo studio, ingiustizia grave e manifesta, in quanto nel provvedimento impugnato non sarebbero state indicati “i termini e i tempi di applicazione del piano didattico personalizzato adottato, con particolare riferimento alle attività didattiche personalizzate svolte privo di adeguata motivazione”.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, l’amministrazione regionale intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. (omissis), di cui non consta appello, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, condannando l’amministrazione intimata alle spese di fase.
All’udienza pubblica dell’11 luglio 2023 – in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria e documenti – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà e in linea con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, deve essere accolto stante la fondatezza dei motivi articolati che – in ragione dell’identica ratio ad essi sottesa – possono esaminarsi unitariamente.
Il Ministero dell’istruzione con circolare del 20 ottobre 2017, nell’offrire una propria lettura dell’art. 6 d.lgs. n. 62 del 2017, ha affermato che “l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come per la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo sia necessaria un’adeguata motivazione implicante “l’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5917/2019) e la valutazione “del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3906/2020).
Nel caso di specie, il provvedimento gravato appare privo del predetto corredo motivazionale, peraltro, anche lo stesso assetto dei risultati conseguiti ed indicati nel verbale del Consiglio di classe restituisce una griglia di voti in un solo caso inferiore al “cinque” suggerendo – in linea con le esigenze di una corretta istruttoria – all’intimata amministrazione una verifica più ampia, sul versante temporale, che facesse riferimento unitario e complessivo a periodi più estesi rispetto al singolo anno scolastico anche in ragione della mancata attuazione delle misure di recupero necessarie alla luce della specifica situazione dell’alunno.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto: ne discende l’annullamento del provvedimento impugnato con la conseguente conferma dell’ammissione dell’alunno di cui trattasi alla classe successiva.
Confermate le spese di lite liquidate dall’ordinanza cautelare per la relativa fase, le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Confermate le spese di lite liquidate con l’ordinanza cautelare per la relativa fase, condanna altresì l’amministrazione regionale intimata al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
