SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2018, proposto dal signor (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Perugia, largo (omissis), e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Parugia, via degli Offici n. 14, sono ex lege domiciliati, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
– del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Perugia del (omissis), notificato al sig. (omissis) il (omissis), in relazione ai fatti verificatisi «in occasione dell’incontro di Volley valevole per il campionato Champion League CEV tra le squadre del Sir Safety Perugia e Halkbank Ankara svoltosi in Perugia presso il PalaEvangelisti in data 21.3.2018 alle ore 21.30, nel corso del terzo set, un gruppo di persone che si trovavano sulla gradinata superiore del palazzetto, lato spogliatoio squadra locale, esponeva lo striscione: “(omissis)” e un drappo raffigurante una stella con all’interno due bandiere, il volto di una donna e due combattenti riportante la scritta “(omissis)» con il quale è stato decretato nei confronti dell’odierno ricorrente «il divieto per la durata di anni UNO a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento (…) di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, riguardanti la pallavolo ed il calcio, professionistiche e dilettantistiche regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e F.I.P.A.V. nonché tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle nazionali italiane. Il divieto è inoltre esteso in occasione di competizioni sportive riguardanti il calcio e la pallavolo, a partire da due ore prima dell’inizio e due ore dopo il termine e per una distanza di metri 400, ai luoghi antistanti gli impianti dove si svolgono le manifestazioni sportive, alle stazioni ferroviarie interessate all’arrivo e partenza, dei convogli delle tifoserie, ai piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta, compresi autogrill, degli autoveicoli che trasportano le tifoserie medesime, ai luoghi di allenamento, di ritiro, di arrivo e partenza delle Squadre coinvolte in dette competizioni»;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopra indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. (omissis) nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come da ultimo modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del decreto legge n. 44/2021, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data (omissis), il sig. (omissis), presso il palazzetto dello sport di Perugia, nel corso dell’incontro di pallavolo valevole per la CEV Champions League tra le squadre SIR Safety Perugia e Halkbank Ankara, insieme ad altre persone che si trovavano nella gradinata superiore della struttura, esponeva lo striscione «(omissis)» e un drappo raffigurante una stella con all’interno due bandiere, il volto di una donna e due combattenti riportante la scritta «(omissis)».
Secondo quanto si legge nel ricorso, l’iniziativa era finalizzata a criticare la politica dal premier (omissis) in relazione all’invasione della regione (omissis), porzione del territorio della (omissis), avvenuta pochi giorni prima e che aveva determinato significative perdite in termini di vite umane militari e civili, con l’intento anche di sensibilizzare alla vicenda gli spettatori presenti all’incontro.
2. – Intervenivano gli agenti della DIGOS della Questura di Perugia, i quali provvedevano all’immediato sequestro dello striscione e delle bandiere ed alla identificazione delle persone coinvolte.
3. – In data (omissis), il sig. (omissis) riceveva la notifica del provvedimento di DASPO emesso dal Questore della Provincia di Perugia, motivato dalla considerazione che il comportamento tenuto dal ricorrente era da ritenersi «sicuramente diffamatorio, nonché volto all’incitamento alla violenza, oltre a costituire anche il reato previsto e punito dall’art. 18 l. nr. 773 del 18.06.1931».
4. – Nelle more della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia riteneva non configurabile il reato di cui all’art. 18 TULPS poiché la manifestazione non era avvenuta in luogo pubblico, ma in luogo aperto al pubblico, rimanendo astrattamente configurabile la sola fattispecie di cui all’art. 595 c.p., rispetto alla quale il termine per la querela non risultava ancora spirato.
Di conseguenza, il Pubblico Ministero provvedeva con decreto al dissequestro delle bandiere descritte nel verbale di sequestro e a mantenere la misura nei confronti del solo striscione.
Successivamente, con ordinanza del 10.05.2018, il Tribunale del riesame di Perugia, ritenendo non sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 595 c.p., revocava il decreto di convalida del sequestro probatorio e disponeva la restituzione di quanto acquisito dagli agenti della Questura presso il palazzetto dello sport.
5. – Con ricorso del 29.05.2018, notificato il 30.05.2018 e depositato il 14.06.2018, il sig. (omissis) ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il succitato provvedimento di DASPO emesso dal Questore della Provincia di Perugia e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che fossero sussistenti apprezzabili e qualificate esigenze di celerità nel provvedere, tali da giustificare il sacrificio del diritto dell’interessato a partecipare al procedimento amministrativo.
Il provvedimento sarebbe inoltre illegittimo per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 in relazione all’art. 21 Cost., poiché l’Amministrazione non avrebbe considerato l’inconfigurabilità del reato di cui all’art. 18 TULPS, perché la manifestazione non è avvenuta in luogo pubblico, ma aperto al pubblico, e inoltre perché lo striscione non aveva contenuto diffamatorio, ma di natura squisitamente politica, come pure rilevato dal Tribunale del riesame di Perugia, comunque non riconducibile ad alcuna forma di incitamento alla violenza. A quest’ultimo proposito, il ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione resistente avrebbe ritenuto di ravvisare un incitamento alla violenza nel legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nella forma della critica politica, oggetto di tutela costituzionale (art. 21) e sovranazionale (art. 10 CEDU), e ciò in mancanza di qualsiasi evidenza in ordine alla adozione di comportamenti concreti che potessero essere considerati indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica o tali da determinare o agevolare situazioni di allarme o di pericolo.
Il provvedimento sarebbe poi invalido per mancanza della puntuale motivazione circa la pericolosità sociale del suo destinatario.
Da ultimo, il ricorrente si duole della genericità dell’indicazione dei luoghi oggetto di divieto.
6. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
7. – Con ordinanza n. (omissis), questo Tribunale Amministrativo Regionale, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal sig. (omissis), ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
8. – In vista della discussione del ricorso, parte ricorrente ha depositato memoria.
9. – All’udienza del 25 maggio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto secondo le disposizioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. – Con il provvedimento per cui è giudizio, adottato dal Questore della Provincia di Perugia il (omissis) su proposta della DIGOS del (omissis) in riferimento a fatti accaduti presso il palazzetto dello sport di Perugia in data (omissis), previo riferimento a «motivi di necessità ed urgenza dovuti all’attività sportiva in corso» tali da far ritenere di non dover comunicare all’interessato la notizia dell’avvio del procedimento, è stato vietato al sig. (omissis) di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive riguardanti la pallavolo e il calcio, professionistiche e dilettantistiche, essendo emerso che la presenza dello stesso odierno ricorrente nei suddetti luoghi, alla luce delle circostanze descritte nel rapporto della DIGOS e sopra richiamate, sarebbe «da ritenersi pregiudizievole per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, atteso che il comportamento [dello stesso sig. (omissis)] è sicuramente diffamatorio nonché volto all’incitamento alla violenza, oltre a costituire anche il reato previsto e punito dall’art. 18 L. nr. 773 del 18.06.1931».
11. – Ciò premesso, il collegio condivide le censure formulate dal ricorrente all’indirizzo del provvedimento impugnato.
11.1. – È fondata la doglianza relativa alla illegittimità del provvedimento per omissione della comunicazione di avvio del relativo procedimento in mancanza della allegazione di un’urgenza qualificata tale da costituire valida ragione di impedimento della partecipazione dell’interessato.
Basti a tal fine considerare che i pretesi motivi di necessità ed urgenza indicati nel provvedimento impugnato attengono «all’attività sportiva in corso», ma tanto la nota della DIGOS contenente la proposta di DASPO, quanto il provvedimento del Questore risalgono, ovviamente, a date successive (al (omissis) ed al (omissis)), nelle quali l’attività sportiva in questione non era evidentemente più in corso di svolgimento.
Appare pertanto palesemente incongrua la motivazione delle ragioni che, secondo l’Amministrazione resistente, avrebbero giustificato l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento all’interessato.
11.2. – Sono poi meritevoli di accoglimento le ben più pregnanti censure rivolte dal ricorrente al merito delle valutazioni svolte dall’Amministrazione nell’emanazione del divieto di polizia oggetto di giudizio.
Quanto al riferimento all’art. 18 del TULPS, sono condivisibili le considerazioni svolte già dal Pubblico Ministero in ordine alla inconfigurabilità del reato previsto dalla citata disposizione, in considerazione del fatto che la vicenda si svolse non in un luogo pubblico, bensì aperto al pubblico, ovvero un palasport con accesso condizionato al possesso del biglietto, tenuto conto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 1958, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 18, in riferimento all’art. 17 Cost., nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico.
Per quanto riguarda il pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica ed il preteso incitamento alla violenza, unici profili che potrebbero astrattamente giustificare la limitazione della libertà personale impressa dal provvedimento ex art. 6, c. 1, della legge n. 401/1989 – dovendosi escludere, a tal fine, il rilievo dell’ipotizzato carattere diffamatorio dell’uso del termine “terrorista” –, deve rilevarsi che le espressioni utilizzate nello striscione di che trattasi, seppur esprimendo sentimenti di aspra critica rispetto alla condotta di un capo di governo in relazione ad una specifica e grave vicenda (l’invasione turca (omissis), porzione del territorio di altro Stato sovrano, con le conseguenti perdite di vite umane, anche tra i civili) fonte di acceso confronto tra contrapposti interessi internazionali, non sono riconducibili ad alcuna forma di incitamento alla violenza, ma costituiscono esercizio del diritto di critica politica costituzionalmente garantito e non conculcabile in nome di non meglio specificate esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Infatti, la natura dei provvedimenti di DASPO quali misure di prevenzione o di polizia impone che l’adozione del divieto debba essere motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblici, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e di vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva (TAR Lombardia, Brescia, 12 marzo 2018, n. 299; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 2 ottobre 2017, n. 1550; TAR Toscana, sez. II, 25 novembre 2015 n. 1601; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 13 luglio 2015, n. 1938; TAR Toscana, sez. II, 6 giugno 2013, n. 955; TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 maggio 2012, n. 4091). L’anticipazione della soglia di sanzionabilità del comportamento tenuto in occasione di una manifestazione sportiva, infatti, non può spingersi fino a colpire condotte meramente ipotetiche, ovvero non assistite da alcun elemento concreto o comunque univocamente atto a concretizzare un pericolo per la sicurezza e la moralità pubblica (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 17 febbraio 2016 n. 325).
Del resto, non appare senza significato che la stessa Amministrazione resistente, su ricorso gerarchico di alcune delle persone coinvolte insieme al sig. (omissis) nella vicenda di cui trattasi, abbia annullato il DASPO emesso nei confronti delle stesse.
12. – Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso del sig. -OMISSIS- deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
13. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, svolta mediante collegamento in videoconferenza da remoto secondo le disposizioni di cui in epigrafe, con l’intervento dei magistrati:
(omissis)