1.1. La domanda azionata è affidata ad un unico articolato motivo di diritto, così rubricato: “Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta”, con cui l’interessato lamenta, in estrema sintesi, che
– “non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte della Questura competente circa l’erroneità della procedura di conversione attivata” in tempo utile per consentirgli di emendare il vizio procedurale in cui era incorso. Tale circostanza avrebbe ingenerato il legittimo affidamento circa l’idoneità della domanda presentata;
– non corrisponderebbe al vero l’addotta mancata documentazione di legami familiari sul territorio nazionale, atteso che la mamma del ricorrente, attualmente in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ed assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Bulgari Hotel e Resorts con sede in Milano, vive regolarmente da oltre vent’anni in Italia.
2. Il Ministero dell’Interno, costituito, ha controdedotto alle avverse censure, invocando a supporto alcuni precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale Amministrativo Regionale. Ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso e per quella della preliminare istanza cautelare.
3. Celebrata l’udienza camerale del 12 settembre 2024, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, l’affare è stato introitato per la decisione.
4. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da riserva formulata dal Presidente nel corso dell’udienza su indicata, risultando la causa matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi e di pronta e facile soluzione.
Il Consiglio di Stato ha, peraltro, in più occasioni affermato che il rito previsto dall’art. 60 c.p.a. non ha natura consensuale (Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 178).
5. Il ricorso non ha pregio.
6. Il provvedimento impugnato, pur evidenziando la mancata documentazione in sede amministrativa di legami familiari sul territorio nazionale, poggia sulla dirimente considerazione della mancanza di previa richiesta di conversione del permesso stagionale allo sportello unico per l’immigrazione territorialmente competente, di per sé idonea a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, l’inammissibilità/il diniego opposto al ricorrente.
6.1. Questo Tribunale ha, invero, reiteratamente affermato la natura sostanziale dell’adempimento in questione (ex multis Tar FVG, sez. I, nn. 298 e 299/2022).
6.2. In un recentissimo precedente ha, in particolare, sottolineato che la conversione del “permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) presuppone espressamente – non soltanto l’esistenza del rapporto lavorativo subordinato, ma anche – che lo straniero abbia formulato una specifica e preventiva domanda di conversione del titolo di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione (cfr., Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 26 febbraio 2020, n. 160).
Tale ineludibile passaggio, da effettuarsi attraverso la specifica procedura informatica prevista dal d.P.C.M. 21 dicembre 2021, non costituisce un mero adempimento formale, ma è indispensabile per verificare la presenza e la disponibilità delle quote per lo specifico titolo richiesto (Tar Friuli Venezia Giulia, 28 giugno 2022, n. 298). L’ottenimento di una quota di ingresso nell’ambito di quelle periodicamente stabilite dal c.d. “Decreto Flussi”, costituisce, infatti, requisito indefettibile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, venendo altrimenti elusa la disposizione di cui all’art. 3, comma 4 del T.U. in materia di immigrazione (Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2022, n. 6963)”.
6.3. L’inosservanza dell’adempimento sostanziale richiesto basta, dunque, per condurre al rigetto dell’intero ricorso, atteso che è principio consolidato in giurisprudenza che, a fronte di un atto amministrativo “plurimotivato”, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a sostegno per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale e resistere all’annullamento (ex multis Cons. di Stato, n. 4873/2021).
6.4. Senza trascurare, in ogni caso, di considerare che il ricorrente non ha né allegato, né documentato (né lo ha fatto nella presente sede giurisdizionale) di soddisfare il presupposto essenziale che legittima la presentazione dell’istanza di conversione ovvero che gli è stato “offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato” (art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998).
6.5. Sicché, a fronte di un caso di manifesta inammissibilità, alcun onere istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 poteva ritenersi gravante sulla Questura investita dell’istanza.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 SET. 2024.
