SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2020, proposto da
(omissis), in qualità di esercenti la potestà sulla minore (omissis), e l’Associazione “(omissis)”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale (omissis);
contro
(omissis) e Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’annullamento
del verbale del (omissis) dello scrutinio finale del Consiglio della classe (omissis), con riferimento alla valutazione dell’alunna (omissis) e della prova di esame finale da questa svolta, in forza della quale è stata decisa la sua ammissione alla scuola secondaria di secondo grado;
nonchè
dell’attestato di superamento e conclusione del primo ciclo di istruzione pubblicato sul registro elettronico il 24.06.2020;
del documento di valutazione della alunna (omissis) del (omissis), redatto sulla base dell’esito del predetto scrutinio e pubblicato sul registro elettronico il 24.06.2020;
della scheda per la certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione pubblicata sul registro elettronico il 24.06.2020;
della certificazione delle competenze in uscita al termine del I ciclo di istruzione pubblicata sul registro elettronico il 29.06.2020;
del documento di valutazione finale della alunna (omissis) redatto dal Consiglio di Classe il (omissis);
nonché per l’annullamento, per quanto occorrer possa,
della nota del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR del 8.06.2020;
della nota del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR del 17.06.2020;
nonché, per l’annullamento, per quanto occorrer possa,
del verbale della riunione del GLO tenutasi il (omissis), nella parte in cui il dirigente scolastico rappresentava “l’impossibilità di trattenere l’alunna per un ulteriore anno, a fronte del parere negativo in merito al trattenimento espresso nella nota MIUR (omissis) dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e condiviso dal gruppo di lavoro regionale per l’integrazione degli alunni con disabilità, nonché precisando che il prolungamento della sua permanenza per un ulteriore anno comporterebbe, in ogni caso, per l’alunna il cambiamento di classe, e conseguentemente di compagni e docenti, con evidenti ripercussioni”;
– email del 25.05.2020, nella parte in cui il d.s. afferma di essere addirittura tenuto per legge a rigettare la richiesta di trattenimento di (omissis), atteso che – come avrebbe confermato anche l’onorevole (omissis) in una interlocuzione al c.s.p.i., la bocciatura di un alunno con certificazione sarebbe “illegittima, altamente discriminatoria e contraria all’obiettivo primario che le istituzioni scolastiche debbono perseguire, ovvero l’inclusione dell’alunno certificato, che può realizzarsi solo nel gruppo dei pari”;
pec del (omissis), con cui il d.s. afferma “che la valutazione del PEI operata dal GLO è assolutamente irrilevante rispetto all’ammissione all’esame finale del i ciclo, in quanto nel corrente a.s. l’ammissione di tutti gli alunni è avvenuta ope legis”:
nonché, infine, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se di incognito contenuto, numero e data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio (omissis) e del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 il Consigliere (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori (omissis), in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore (omissis), nonché l’Associazione (omissis) hanno impugnato il verbale del (omissis) dello scrutinio finale del Consiglio della classe (omissis), con riferimento alla valutazione dell’alunna sopra citata e della prova di esame finale da questa svolta, in forza della quale è stata decisa la sua ammissione alla scuola secondaria di secondo grado, affinché, contrariamente a quanto ritenuto dall’Istituto scolastico, sia disposto il suo “trattenimento” nella classe III della Scuola Secondaria di 1° grado, (omissis).
Nel ricorso si è evidenziato che la minore (omissis) è affetta da un (omissis), accertato con verbale della Commissione medica ex L. n. 104/1992 da ultimo rilasciato il 3 marzo 2020.
I ricorrenti evidenziano che la minore ha avuto un percorso scolastico complicato, in quanto la stessa ha continuato a presentare momenti di forte crisi, alternati a momenti di relativa calma ed altri di manifesta insofferenza.
Per questa ragione, all’inizio dell’a.s. 2019-2020, dopo che era stato approvato il nuovo P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e nel corso dell’incontro del Gruppo di Lavoro (GLO) che segue lo studente disabile nel percorso scolastico, è stato chiesto di poter prolungare la permanenza della minore alla scuola secondaria di I grado, trattenendola un anno in più, così da permetterle di consolidare il positivo percorso intrapreso, e comunque per farle completare il triennio delle medie in continuità presso il medesimo Istituto.
Nonostante quanto sopra, in data 24 giugno 2020 venivano pubblicati gli esiti degli scrutini sul registro elettronico e (omissis) risultava promossa, con la votazione di 7/10.
I ricorrenti hanno, pertanto, impugnato i provvedimenti di promozione sopra citati, nella parte in cui non hanno accolto l’istanza di trattenimento alla classe III, ritenendo che l’Istituto si sia voluto “liberare” della minore, senza aver prima verificato, in modo concreto e in conformità a legge (alla presenza del GLO) che questa fosse pronta al passaggio alle scuole superiori.
In particolare si è evidenziato che il bene della vita preteso e pretendibile, per il minore disabile e i suoi genitori, non è “il superamento dell’esame” a prescindere dal conseguimento degli obiettivi, ma “il superamento dell’esame quale certificazione veritiera del raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l’alunno disabile”.
Analogamente l’associazione (omissis) ha evidenziato di essere un ente esponenziale, circostanza che legittima l’associazione a chiedere l’annullamento di atti anche quando questi ultimi riguardino un soggetto determinato.
In particolare l’Associazione evidenzia che, nel ricorso, si sono impugnate le note del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR dell’8 giugno 2020 e del 17 giugno 2020 laddove, secondo il Dirigente Scolastico, esse avrebbero interpretato la normativa emergenziale sopravvenuta, nel senso di ritenere che la valutazione del PEI per l’anno in corso è irrilevante per la promozione degli alunni disabili che sono all’ultimo anno, atteso che per questi l’ammissione alla prova d’esame finale deve considerarsi automatica.
Nell’impugnare i sopracitati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 97 cost., degli artt. 1, 2 e 3 legge 241/90, dell’art. 11 d.lgs. n. 62/2017, violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14, comma 1, lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre all’art. 1 del d.l. 22/2020, come conv. in l. 41/2020, in quanto l’Istituto scolastico avrebbe erroneamente interpretato la disciplina vigente, ritenendo che la normativa “emergenziale” avesse introdotto una sorta di promozione automatica, anche per i soggetti disabili;
2. la violazione dell’art. 97 cost., degli artt. 1, 2 e 3 legge 241/90, oltre degli artt. 12 e 14, comma 1, lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto sussistevano i presupposti per disporre la ripetizione del III anno di scuola media, cosicché la sua ammissione all’esame finale e l’implicito rigetto della domanda di “ripetizione” di un anno formulata dai genitori, risultano illegittimi anche sotto questo ulteriore profilo;
3. la violazione dell’art. 97 cost.; dell’artt. 1, 2 e 3 legge 241/90, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di potere, in quanto sarebbero illegittimi anche i risultati della prova dell’esame di maturità, in quanto quest’ultima non si sarebbe svolta in modo corretto.
A seguito della camera di consiglio del 9 settembre 2020, e con l’ordinanza n. 515/2020, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e disposto, con riserva, il trattenimento della alunna (omissis) alla classe III della scuola attualmente frequentata e così come richiesto dai genitori della stessa minore.
All’udienza del 10 marzo 2020 la controversia è passata in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere risultando fondati tutti e tre i motivi del ricorso.
1.1 La promozione della minore è illegittima in quanto è da ricondurre ad un’erronea interpretazione della normativa emergenziale e dalle note del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR del 8.06.2020 e del 17.06.2020, laddove sono state interpretate nel ritenere che lo stesso atto di promozione dovesse considerarsi un qualcosa di automatico e che, quindi, si potesse prescindere anche dalla verifica degli obiettivi di apprendimento così come personalizzati nel PEI.
1.2 Per quanto riguarda alla normativa emergenziale, già nella sua prima versione, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (“misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”), prevede all’art. 1, comma 6 che “in ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, c.1; 6; 7, c.4; 10, c. 6; 13, c. 2 e 14, c. 3 ult. periodo del D.Lgs. 62/2017”.
Si consideri, peraltro, che l’art. 1 comma 6, nella sua versione definitiva, così come modificata a seguito della legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, prevede espressamente che “fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017”.
1.3 Ciò premesso è evidente come, detta disposizione, non contempla alcuna deroga rispetto al possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del citato D.Lgs. 62/2017 per l’ammissione degli alunni all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, che dunque doveva restare subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del PEI.
1.4 A sua volta, proprio il comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. 62/2017 prevede che “nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità, i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297”, in forza del quale l’integrazione scolastica è funzionale allo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; cosicché, una volta elaborato il PEI, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie (così come prescritto dall’art. 7 del D.Lgs. 66/2017), alla fine di ogni anno devono essere svolte verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
1.5 In coerenza con il D.L. 22/2020 le ordinanze n. 9 e 11 del 16 maggio 2020 del Ministro dell’Istruzione, nell’individuare le modalità “derogatorie” (causa emergenza Covid) per la valutazione finale degli alunni, nulla prevedono con riferimento agli alunni con disabilità.
Al contrario all’art. 5, comma 2 dell’ordinanza n. 11/2020 prevede espressamente che, per gli alunni con disabilità certificata Legge 104, “si procede alla valutazione sulla base del PEI, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica”
1.6 In questo senso è anche il comma 4 ter del D.L. 08/04/2020, n. 22 che, seppur introdotto in sede di conversione, prevede espressamente “limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”.
1.7 E’ quindi evidente che la disciplina emergenziale obbliga i dirigenti scolastici ad effettuare un’istruttoria (acquisendo i necessari pareri) e una valutazione al fine di consentire la reiscrizione dell’alunno disabile al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020, “limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”.
1.8 Si è, inoltre, dimostrato che il D.L. 22/2020 non prevede, per i disabili, il medesimo automatismo introdotto, a causa dell’emergenza sanitaria, per l’ammissione agli esami finali degli alunni privi di disabilità e, ciò, nell’intento di salvaguardare in via prioritaria, non tanto la continuità del percorso scolastico, quanto piuttosto la sua efficacia sotto il profilo inclusivo e psicologico, ancor prima che didattico.
1.9 Costituisce, peraltro, orientamento consolidato che “la mancata ammissione alla classe superiore non si atteggia come un giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l’ulteriore corso degli studi; e, correlativamente, l’interesse degli allievi e dei loro genitori si identifica, non tanto nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, quanto nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale degli studenti ”(per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4663; Tar Trentino Alto-Adige-Bolzano, sez. I, 27 giugno 2019, n.154).
2. Non è condivisibile, pertanto, l’interpretazione che l’Amministrazione attribuisce alle note dell’USR della Toscana n. (omissis) e, ancora, le note del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR, del 8.06.2020 e del 17.06.2020, se interpretate in termini diversi da quelli appena esposti, tali da legittimare l’ammissione automatica alla prova d’esame sulla base delle disciplina c.d. emergenziale.
2.1 Applicando detti principi al caso di specie risulta dimostrato come sussistessero tutti i presupposti per disporre il trattenimento nella classe III.
2.2 In primo luogo la valutazione del PEI non è stata completata nella riunione del 9 giugno 2020 e, ciò, anche in considerazione del fatto che la valutazione doveva essere fatta anche alla presenza degli operatori sanitari e socio-educativi.
2.3 La valutazione del 30 maggio 2020, tra l’altro, evidenzia espressamente che non è stato possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi PEI con riferimento al periodo della DAD.
2.4 Vi era stata anche un’esplicita richiesta di trattenimento per un ulteriore anno da parte dei genitori e dei medici che avevano in cura la minore e, ciò, già a partire dall’anno precedente, ed era comunque motivata anche e soprattutto con riferimento alle problematiche sopravvenute a causa dell’emergenza COVID-19, che ha di fatto impedito a (omissis) di frequentare metà dell’a.s. 2019/2020.
2.5 Anche dalle modalità di svolgimento della prova di esame, e dei conseguenti risultati per lo più insufficienti, non è dato comprendere il percorso logico deduttivo che ha portato il Consiglio di Classe a ritenere superata la stessa prova.
2.6 Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per aver ammesso la minore all’esame finale senza avere prima verificato il raggiungimento degli obiettivi del PEI come prescritto dalle disposizioni sopra citate.
2.7 In conclusione il ricorso è da accogliere, con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati.
Le spese sono poste a carico delle parti soccombenti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie così come precisato in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione ora costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
