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T.A.R. Toscana sez. I, 18/11/2022, n. 1344

Massima

L’acquisto di sostanze stupefacenti, comprovato dagli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, costituisce una grave violazione dei doveri del militare, tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’Amministrazione, rendendo irrilevanti il buon rendimento pregresso e l’assenza di precedenti disciplinari. La sanzione disciplinare della sospensione, pertanto, è legittima.

Supporto alla lettura

SANZIONI DISCIPLINARI DEL PERSONALE MILITARE

Le norme inerenti la disciplina militare sono riportate nel d. lgs. 66/2010 che definisce i principi fondanti della “disciplina militare” sancendo le “posizioni reciproche del superiore e dell’inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità” da cui scaturiscono i principi di gerarchia ed i conseguenti rapporti di subordinazione e dovere dell’obbedienza intesa come “esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato”.

Le sanzioni disciplinari si differenziano in:

  • sanzioni disciplinari di stato: sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da 1 a 12 mesi; sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da 1 a 12 mesi; cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; perdita del grado per rimozione;
  • sanzioni disciplinari di corpo: rimprovero, consegna e consegna di rigore.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2018, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l’annullamento

del decreto del Ministero della Difesa n. (omissis); n. (omissis), notificato al ricorrente in data 24.09.2018, a mezzo del quale la Direzione Generale, ai sensi dell’art. 1357 del decreto legislativo 14ù15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” ha sospeso disciplinarmente dall’impiego per mesi sei il C.le Magg. Ca. Sc. (omissis) con la seguente motivazione: “Graduato dell’Esercito, in data 19 marzo 2018, in (omissis) ((omissis)), veniva sorpreso dai Carabinieri mentre era intento ad acquistare gr. 0,8 di sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di euro 80,00 presso l’abitazione di un pregiudicato agli arresti domiciliari. Per tale fatto, veniva segnalato alla Prefettura di (omissis) per violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/90. Il Graduato, con tale grave comportamento, ha disatteso fortemente i propri doveri dello stato di militare nonché quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza” , nonché di tutti gli altri atti connessi, conseguenti, antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6), del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Relatore il dott. (omissis) nell’udienza smaltimento del giorno 17 ottobre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Sig. (omissis), in qualità di Caporal Maggiore dell’Esercito, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa (n. (omissis) n. (omissis)) con il quale lo stesso ricorrente è stato sospeso disciplinarmente dall’impiego per sei mesi con la seguente motivazione: “Graduato dell’Esercito, in data 19 marzo 2018, in (omissis) ((omissis)), veniva sorpreso dai Carabinieri mentre era intento ad acquistare gr. 0,8 di sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di euro 80,00 presso l’abitazione di un pregiudicato agli arresti domiciliari. Per tale fatto, veniva segnalato alla Prefettura di (omissis) per violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/90. Il Graduato, con tale grave comportamento, ha disatteso fortemente i propri doveri dello stato di militare nonché quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza” e, ciò, unitamente agli altri atti connessi e conseguenti, antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

Con un’unica censura si sostiene il venire in essere di diversi profili di eccesso di potere, in quanto il ricorrente sarebbe stato in totale buona fede e lo scambio di cocaina si sarebbe verificato esclusivamente per volontà della persona che gli aveva passato la sostanza stupefacente.

Si è costituito il Ministero della Difesa, contestando le argomentazioni dedotte e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza straordinaria e di smaltimento del 17 ottobre 2022, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 E’ da respingere l’unica censura proposta con la quale si sostiene che il Sig. (omissis) si sarebbe recato in un’abitazione per reperire del materiale edile, senza sospettare di essere in presenza di un pregiudicato agli arresti domiciliari, così come lo stesso ricorrente sarebbe stato all’oscuro del contenuto dell’involucro che gli era stato consegnato.

1.2 Dette circostanze sarebbero dimostrate anche dai test per la verifica della presenza di sostanze stupefacenti ai quali il ricorrente si era volontariamente sottoposto e che erano tutti risultati negativi.

1.3 E’ dirimente constatare come la pattuglia dei Carabinieri avesse accertato l’avvenuto scambio degli 80 euro con la dazione di un involucro che conteneva la sostanza stupefacente.

1.4 A fronte di dette circostanze è del tutto evidente come la ricostruzione contenuta nel ricorso non può che essere considerata del tutto illogica e pretestuosa.

Risulta non credibile che il Sig. (omissis) avesse consegnato al pregiudicato 80 euro per ricevere un involucro chiuso, in relazione al quale ignorava il contenuto e, ancora, la circostanza che lo stesso ricorrente si era recato nell’abitazione del pregiudicato per ottenere dei materiali edili per una ristrutturazione.

1.5 Dette affermazioni non solo non sono state provate, ma risultano contrastanti con gli accertamenti svolti dai Carabinieri, intervenuti nell’immediatezza del verificarsi degli eventi di cui si tratta.

1.6 L’Amministrazione non poteva, pertanto, non contestare e sanzionare (come è poi avvenuto) l’acquisto e la detenzione di stupefacenti ai fini del consumo personale, fattispecie quest’ultima che trova una conferma anche nel decreto prefettizio di sospensione del passaporto, provvedimento quest’ultimo peraltro non impugnato.

1.7 E’ altrettanto evidente che la condotta sopra citata è suscettibile di ledere il rapporto fiduciario che deve legare un militare alla propria Amministrazione, considerato che l’acquisto di una sostanza stupefacente da un pregiudicato costituisce la violazione grave ed irrimediabile dei più basilari doveri inerenti al giuramento, al servizio, allo status di militare, così peraltro come evidenziato nel provvedimento ora impugnato.

1.8 Anche precedenti pronunce hanno confermato la gravità di detto comportamento, ritenendo che “l’accertata assunzione di sostanze stupefacenti, anche occasionale ed episodica, determina una frontale ed eclatante violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti dal militare con il giuramento” (Cons. Stato Sez. IV Sent., 08/03/2017, n. 1086).

1.9 Ne consegue che nemmeno è dirimente il rendimento ottimale del ricorrente e l’assenza di precedenti disciplinari, circostanze queste ultime che sono state comunque prese in considerazione dall’Amministrazione nel momento in cui ha comminato la sanzione applicando la misura “media” di soli sei mesi, ben lontana dal limite massimo di dodici mesi previsto dall’art. 1357 del D.lgs. 66/2010.

2. In conclusione l’infondatezza dell’unica censura proposta consente di respingere il ricorso, mentre le spese sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’attuale ricorrente.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:

 

(omissis)

Allegati

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