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T.A.R. Salerno (Campania) sez. III, 08/01/2022, n. 3

Massima

La sospensione di un provvedimento sanitario può essere giustificata dalla necessità di garantire il regolare svolgimento del campionato e della tutela dei diritti della squadra, a condizione che vengano adottate misure preventive per mitigare i rischi per la salute pubblica.

Supporto alla lettura

INTERESSE PUBBLICO

Si tratta di un concetto fondamentale nel diritto amministrativo che lo Stato o un’altra entità pubblica persegue nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Si presume essere a vantaggio della collettività nel suo insieme e che giustifica l’azione amministrativa (es. l’imposizione di limitazioni ai diritti individuali, come nel caso dell’espropriazione per pubblica utilità).

Ambito oggettivo di applicazione

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2022, proposto da
Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Unione Sportiva Salernitana Calcio 1919, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno del 4 gennaio 2022 prot. I/2022/UOPCSA/05U, nella parte in cui dispone “che non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali i soggetti tesserati rientranti nelle fattispecie di cui al presente dispositivo fino alla risoluzione completa dei relativi casi”.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso in fatto che col provvedimento in epigrafe il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Salerno, accertato che nel “Gruppo Squadra” della “U.S. Salernitana 1919” si sono verificati 5 casi (tra atleti e massaggiatore) di positività al COVID, ha disposto:

– l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone;

– l’obbligo di quarantena domiciliare per 10 giorni per i soggetti asintomatici non vaccinati o vaccinati con ciclo non completato;

– l’obbligo di quarantena domiciliare per 5 giorni per i componenti della squadra con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni o con green pass valido, se asintomatici;

Considerato che, per effetto del provvedimento impugnato, dal quale discende il divieto di allontanarsi dal domicilio per tutti i componenti del gruppo, la U.S. Salernitana 1919 ha comunicato alla Lega Calcio l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato (a partire da quella prevista per il 6 gennaio 2022);

Ritenuto in diritto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare monocratica, fermo restando l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone (che non è contestato), che la gravata ordinanza dell’A.S.L. appare illegittima per violazione dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 229 nonché della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (tuttora vigente), con la quale si è in particolare stabilito, con riferimento alle attività sportive, che nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra”, per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara;

Ritenuto che sussistano nel caso di specie i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di misura cautelare monocratica, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., per la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le giornate di gara perse entro la data di conclusione del Campionato di serie A, a fronte del quale non è ravvisabile un concreto pericolo di danno alla salute pubblica laddove venga rispettata la prescrizione della previa effettuazione di test nel giorno della gara ai sensi della suindicata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020;

Ritenuto in definitiva, ai fini cautelari, che il provvedimento dell’A.S.L. di Salerno determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario, a partire da quella programmata il 9 gennaio 2022, rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nell’ordinaria trattazione collegiale;

 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare nei limiti sopra precisati sospendendo, in parte qua, gli effetti del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno del 4 gennaio 2022 prot. (omissis).

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno il giorno 8 gennaio 2022.

Allegati

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