Massima

In tema di concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza, la valutazione circa il possesso dei requisiti di moralità e condotta incensurabile costituisce un giudizio di natura prognostica sull’affidabilità del candidato e rientra nell’ambito di un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione. Tuttavia, tale valutazione non può legittimamente basarsi sulla mera circostanza che il candidato abbia legami familiari o frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia.

Supporto alla lettura

CRITERI DI ACCESSO ALLE FORZE ARMATE

Le Forze Armate sono al servizio della Repubblica e loro compito prioritario è la difesa dello Stato. Operano per la realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali, delle quali l’Italia fa parte; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza (Legge 14 novembre 2000, n. 331, art. 1).
Fanno parte delle Forze Armate italiane (FF.AA.):

  • Esercito italiano
  • Marina Militare
  • Aeronautica Militare

A queste si aggiunge l’Arma dei Carabinieri che, a partire dal Decreto Legislativo 5 ottobre 2000 n. 297, è collocata autonomamente nell’ambito del Ministero della Difesa, con il rango di Forza Armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, e la Guardia di Finanza che è un corpo di polizia specializzato, a ordinamento militare, che dipende direttamente dal ministro dell’Economia e delle Finanze e, oltre a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza comuni alle altre forze di polizia, possiede poteri speciali (esclusivi) di polizia tributaria (data questa sua doppia identità, è parte integrante delle forze armate nonostante non sia inquadrata nel Ministero della Difesa).

Diversi sono i possibili percorsi di accesso nelle Forza Armate: concorsi pubblici aperti a tutti, purché in possesso dei requisiti richiesti, e concorsi interni rivolti ai militari, in servizio e non, che intendano migliorare la propria posizione o ruolo. A seguito del superamento di un concorso si accede ad un periodo di formazione specifico.

Con l’approvazione della Legge n. 380/1999, anche le donne possono partecipare ai concorsi per essere arruolate nei corpi dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina con le stesse modalità previste per gli uomini.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12578 del 2023, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza – Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

per l’annullamento:

– della determina di esclusione della Guardia di Finanza, centro di reclutamento-ufficio procedure reclutative – sezione AA.FF. del 28 giugno 2023 (prot. (omissis)), avente ad oggetto la notifica della determinazione di esclusione dell’aspirante (omissis) dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri-anno 2022;

– della graduatoria del “concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 1410 allievi finanzieri-anno 2022” nella parte in cui non risulta essere presente parte ricorrente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce avverso il provvedimento, come in epigrafe individuato, con cui l’Amministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri per l’anno 2022, per il mancato possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso; e ciò in quanto “gli accertamenti di rito a carico del candidato hanno evidenziato le sue ripetute frequentazioni con soggetti collegati, già al momento dei controlli polizia o in seguito agli stessi, da precedenti di polizia, a reati anche gravi. Alcune delle sue frequentazioni desumibili dalle identificazioni comunicate dal commissariato di pubblica sicurezza di Palmi, recano, infatti, pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti ovvero, in un caso, ricezione di avviso orale ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (…)” (così determina esclusione impugnata).

2. Il gravame è affidato al seguente articolato motivo di ricorso.

I. ECCESSO DI POTERE, SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE E PRECAUZIONE”.

In estrema sintesi con le censure si lamenta che l’Amministrazione:

– abbia concluso per l’assenza dei requisiti di moralità e di condotta in capo al ricorrente, solo in ragione dei suoi legami di parentela e di alcune frequentazioni – avute prettamente per ragioni di lavoro – con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, in ciò facendo “ricadere” sul (omissis) le conseguenze negative di condotte censurabili riguardarti “altri”;

– abbia omesso di valutare il profilo complessivo dell’odierno esponente, esente da mende.

L’Amministrazione sarebbe dunque incorsa in vizi di difetto di istruttoria, nonché di violazione del principio di proporzionalità perché avrebbe dato eccessivo peso al contesto familiare e ambientale, anche incline alla criminalità, in cui il (omissis) è “cresciuto”, invece di valorizzare gli sforzi da quest’ultimo fatti per intraprendere un percorso di vita improntato al rispetto della legalità.

3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al giudizio articolando difese in rito e nel merito.

4. All’esito della camera di consiglio del 22 novembre 2023, con ordinanza 23 novembre 2023 n. 7679, è stata accolta l’istanza cautelare.

5. All’pubblica del 15 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5.1. In via preliminare deve rilevarsi che parte ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami, secondo le modalità disposte, su richiesta di parte, con decreto presidenziale del 26 ottobre 2023, n. 6876, nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti in graduatoria.

5.2. Sempre in via preliminare va chiarito che, sebbene dai contenuti della relazione della Guardia di Finanza dell’11 aprile 2024, depositata gli atti del giudizio (in data 12 aprile 2024), risulti che il ricorrente sia risultato idoneo non vincitore, permane l’interesse dello stesso alla decisione del ricorso, in vista di un eventuale scorrimento della graduatoria.

6. Nel merito il ricorso è fondato e ciò rende superfluo esaminare le eccezioni in rito mosse da parte ricorrente in merito al deposito documentale effettuato dall’Amministrazione in data 12 aprile 2024.

6.1. Ai fini dello scrutinio delle censure è opportuno richiamare le coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza amministrativa per ciò che attiene all’interpretazione del requisito della condotta incensurabile:

– “(…) l’esclusione dal concorso per l’ammissione nel Corpo della Guardia di Finanza per assenza dei requisiti morali e di condotta non può legittimamente poggiare su una mera equazione, riferita alla presenza di condotte suscettibili di riprovazione morale e contrarie ad un modello comportamentale corretto, venendo in tal modo abdicata la funzione propria del potere valutativo discrezionale attribuito all’Amministrazione in materia, il cui esercizio va indirizzato al caso concreto, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti e alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non darebbe alcun affidamento per il futuro tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere, con puntuale ed espressa indicazione delle ragioni della rilevanza di tali elementi” (T.a.r. Lazio – Roma, sez. II, 8 settembre 2017, n. 9660);

 La valutazione dell’incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all’affidabilità e all’adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi e, quindi, al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale. Tale giudizio, pertanto, non può prescindere da una valutazione della fattispecie concreta, nonché dal complesso degli elementi desumibili dal profilo dal candidato (…)” (T.a.r. Lazio – Roma, sez. II, 5 maggio 2021, n. 131);

– “(…) in tema di concorsi pubblici, a valutazione circa la sussistenza o meno del requisito della moralità è frutto di un apprezzamento ampiamente discrezionale da parte dell’Amministrazione. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al possesso dei requisiti morali e di buona condotta che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità amministrativa in ordine all’esistenza dei requisiti di buona condotta e di moralità di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1815).

La valutazione del requisito della condotta incensurabile, dunque, deve fondarsi su elementi di fatto concreti e puntuali che devono essere riferibili alla persona del candidato ed idonei, ragionevolmente, a supportare una prognosi inferenziale negativa sulle sue qualità morali.

6.2. Applicando tali principi al caso di specie deve escludersi che si possa addivenire ad un giudizio negativo in merito al requisito in parola in ragione della mera circostanza che il candidato abbia familiari con precedenti di polizia o penali e che lo stesso sia stato “fermato” con persone “poco raccomandabili”; questi ultimi elementi, difatti, se ben possono essere utilizzati per “completare il quadro” del profilo del candidato, viceversa, sono inidonei a supportare, da soli, il giudizio di inidoneità, pena un’inammissibile discriminazione dei candidati in ragione del contesto familiare, sociale e geografico di provenienza, e possibili frizioni con il principio di personalità della responsabilità penale.

Va rimarcato, quanto al caso di specie, che è pacifico che il ricorrente:

– abbia completato con successo il percorso di studi prescelto diplomandosi con buoni voti presso l’Istituto tecnico nel settore tecnologico;

– sia incensurato;

– abbia svolto tre anni di servizio senza alcun demerito nella marina militare;

– abbia ottenuto elogi, una croce di commemorazioni per una missione in Libia e riportato la valutazione di eccellente nel documento “ultima valutazione caratteristica” presente agli atti.

Si ritiene, inoltre, di dover valorizzare le seguenti circostanze, poste in luce dalla difesa del ricorrente:

– la gran parte degli incontri che vengono “contestati” dall’Amministrazione al (omissis) sono avvenuti con soggetti che, all’epoca, non avevano ricevuto la denuncia per i fatti contestati o che venivano poi assolti in sede penale;

– il ricorrente vive in un paese di 4000 abitanti, in cui “ci si conosce tutti” ed è elevata, quindi, la probabilità di incontrarsi con chiunque.

6.3. Sussistono altresì la dedotta violazione del principio di proporzionalità ed il vizio di difetto di motivazione, non essendo chiarito, nel contesto del provvedimento impugnato, le ragioni per le quali la rappresentata esigenza di evitare che il sig. (omissis) venga a “trovarsi a reprimere condotte proprio di quelle persone con cui, anche in passato, si è accompagnato o ha conosciuto anche per interposta persona (…)” non possa essere adeguatamente soddisfatta assegnando lo stesso ad una tegione diversa (e distante) rispetto a quella in cui si sono verificate le contestate frequentazioni.

Le presenti conclusioni, già espresse in sede di ordinanza cautelare, non sono superate dai rilievi contenuti nella relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione (in data 12 aprile 2024) nella quale si osserva che il (omissis) potrebbe “presentare domanda di trasferimento, anche per documentate situazioni eccezionali, presso la sede più vicina al suo indirizzo di residenza”, o che “tali frequentazioni caratterizzate dall’esistenza a loro carico di precedenti penali potrebbero, per qualunque ragione, raggiungere il sig. (omissis) proprio nella regione in cui presta servizio”.

In replica a quanto appena esposto occorre osservare che, anche superato il primo periodo di servizio – per cui vige il divieto di assegnare i neo finanzieri alla regione di appartenenza (circolare del Corpo n. 379389/2009 recante “Testo unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli ISAF”) – l’Amministrazione resta sempre libera, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, di respingere eventuali richieste di assegnazione del ricorrente nella regione di appartenenza per ritenuta “incompatibilità ambientale”. Né appare supportata da alcun elemento concreto – che invece deve sussistere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – la supposizione che le richiamate frequentazioni potrebbero raggiungere il (omissis) nella nuova sede di servizio; ciò anche tenuto conto che, nonostante il ricorrente sia cresciuto, come emerge dagli atti di causa, in un contesto ambientale senza dubbio difficile, il suo percorso di vita depone in senso opposto alla conclusione che lo stesso voglia essere connivente.

7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto.

8. La peculiarità della presente controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

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