SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8188 del 2021, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Istituto (omissis) Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari
del provvedimento prot. (omissis), “Verbale dello scrutinio finale” del 10.6.2021 emesso dal Responsabile Dirigente Scolastico dell’Istituto (omissis) di Roma in qualità di Presidente del Collegio dei Docenti, inviato via PEC in data 14.7.2021, di ammissione all’esame di Stato e conferimento dei crediti scolastici per un totale di 44/60 e di tutti gli atti presupposti e successivi, ivi inclusa la pagella scolastica del 10.6.2021, pubblicata sul Registro Elettronico in data 11.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto (omissis) Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso l’amministratore di sostegno dell’alunno indicato in epigrafe ha impugnato il verbale di scrutinio finale relativo alla sua ammissione all’esame di stato per l’a.s. 2020/21, a firma del dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico (omissis) di Roma, unitamente agli atti presupposti.
Ad essere oggetto di contestazione è l’indebita ammissione all’esame di stato conclusivo del ciclo di studi secondario dello studente in argomento, affetto da un disturbo autistico qualificabile come handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge n. 104/92, nonostante il mancato completamento di un percorso inclusivo soddisfacente e, quindi, in presenza di un rendimento complessivo non adeguato.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del gravame.
Con l’ordinanza n. (omissis) è stata accolta l’istanza cautelare formulata in via incidentale con il ricorso, disponendo la reiscrizione dell’alunno al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado frequentata.
3. All’udienza pubblica del 17 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. La mancata impugnazione della richiamata ordinanza cautelare e l’assenza di interventi conclusionali da parte dell’amministrazione resistente spinge il Collegio a confermare quanto già disposto nella precedente fase del giudizio.
5. Così come rilevato in sede cautelare, per vero, dalla documentazione versata in atti è possibile apprezzare una significativa regressione dell’alunno, così come più volte evidenziata nel corso dell’anno dai docenti di sostegno, frutto di una incompleta attuazione delle misure per l’inclusione previste dal PEI in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 negli ultimi due anni scolastici.
L’anzidetta situazione sarebbe stata apprezzata anche dai restanti docenti del consiglio di classe, tanto che, in sede di loro riunione con funzioni di GLO, è stata avvertita la necessità di modificare il PEI precedentemente approvato, modificando gli obiettivi formativi da raggiungere.
Peraltro, come risulta per tabulas dalla “Relazione per la Commissione d’esame” versati agli atti, gli stessi docenti del consiglio di classe, nel maggio 2021, hanno espressamente evidenziato che nonostante i prefati obiettivi siano stati rivisti in corso d’anno al ribasso, al fine di renderli maggiormente attagliati alla situazione dell’alunno, gli stessi “non sono stati comunque raggiunti” (p. 3, doc. cit.).
In merito, va rammentato come le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, adottate con nota dell’agosto 2009 da parte del M.I.U.R., prevedano espressamente, al punto 2.4 segnatamente, che “La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance”.
Da ultimo, così come indicato nel P.E.I. che, invero, prevede una programmazione didattica “differenziata”, è previsto che “le verifiche e le valutazioni saranno frutto dell’osservazione quotidiana dei docenti di sostegno” i quali, attesa la centralità del progetto inclusivo dell’alunno, hanno più volte evidenziato, anche nell’ambito della riunione per lo scrutinio finale di ammissione all’esame di stato, la necessità che quest’ultimo ripetesse l’anno, al fine di poter essere messo nelle migliori condizioni per recuperare il deficit maturato nel suo percorso di inclusione scolastica dovuto alla pandemia in atto.
In altri termini, attesa la centralità del P.E.I. anche ai fini della valutazione del rendimento scolastico degli alunni disabili, appare evidente come, nel caso di specie, a fronte di molteplici documenti che attestino il mancato raggiungimento degli obiettivi in esso formulati, la valutazione espressa dallo stesso consiglio di classe in sede di scrutinio finale, oggi impugnata, con cui è stata ravvisata l’idoneità dello studente a partecipare all’esame di stato conclusivo del ciclo di istruzione secondaria, genericamente richiamando la sua assidua frequenza scolastica e le valutazioni positive ottenute nel primo e nel secondo quadrimestre, si pone in evidente contrasto con quanto rilevato dallo stesso organo collegiale in merito all’andamento del progetto inclusivo dell’alunno.
6. Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento, con conseguente conferma degli effetti promananti dall’accoglimento della domanda cautelare ed annullamento degli atti impugnati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, confermando la rescrizione dell’alunno al quinto anno per l’anno scolastico 2021/22.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
