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T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 21/02/2014, n. 2173

Massima

Nei concorsi pubblici, la mancata individuazione di criteri di valutazione predefiniti e la sostanziale identità delle tracce d’esame, violando i principi di trasparenza, segretezza e anonimità, comportano l’illegittimità della procedura concorsuale.

Supporto alla lettura

CONCORSO PUBBLICO

L’accesso al pubblico impiego, ancorché privatizzato, avviene, salvo limitate eccezioni, per pubblico concorso. La selezione pubblica ha natura procedimentale ed è regolata oltre che dalla legge, da atti e provvedimenti amministrativi.

Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi:

  • adeguata pubblicità della selezione;
  • modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  • adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  • rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
  • composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Il procedimento si avvia con il bando di concorso, cioè con la comunicazione scritta attraverso la quale la pubblica amministrazione rende pubblica la volontà di indire un concorso per l’assegnazione di un posto di lavoro, nel suddetto bando vengono indicate, in modo specifico, le modalità in base alle quali il concorso viene condotto, e quindi, sia i requisiti di partecipazione ed i termini entro i quali deve essere inoltrata la domanda, sia le altre disposizioni vincolanti, per i partecipanti al concorso e per la pubblica amministrazione, che regolano la selezione.

Scaduti i termini, l’amministrazione procede, attraverso la commissione giudicatrice, all’esame delle domande dei candidati ed alle prove concorsuali che possono essere di diverso tipo:

  • per esami (scritti e/o orali);
  • per titoli: nel bando vengono indicati i titoli di accesso e quelli che danno un punteggio e le graduatorie vengono effettuate tenendo conto dei titoli di studio posseduti, attestati, pregresse anzianità lavorative, corsi frequentati ecc.
  • per titoli ed esami;
  • per corsi – concorsi: l’amministrazione incarica un soggetto di preparare un corso per la formazione di una graduatoria da cui potere attingere in caso di bisogno;
  • prove pratiche per l’accertamento della professionalità richiesta dal profilo o dalla categoria.

Esistono deroghe all’accesso per concorso e sono stabilite per legge:

  • l’art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 che consente l’assunzione di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che abbiano i requisiti richiesti;
  • la legge 12 marzo 1999 n. 68 che consente l’assunzione obbligatoria dei disabili o vittime del terrorismo;
  • l’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, norma peraltro riformulata dalla legge finanziaria per il 2008 e dal D.L. 112/2008 in tema di forme flessibili di assunzione: contratti a tempo determinato, contratti a contenuto formativo e tirocinio, contratto di somministrazione di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative.

Un accenno va fatto a proposito del c.d. concorso interno, questa forma di selezione è largamente utilizzata per consentire la progressione di carriera del personale già dipendente della pubblica amministrazione. All’interno di questa categoria si individuano due specie di concorso:

  • progressioni orizzontali: è consentito il passaggio all’interno della stessa area;
  • progressioni verticali: è consentito il passaggio tra diverse aree.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4919 del 2013, proposto da:
(omissis), rappresentato e difeso dall’avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Roma, via (omissis);

contro

Invalsi – Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

(omissis), rappresentato e difeso dall’avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Roma, Piazzale (omissis);
(omissis), n.c.;

e con l’intervento di

(omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) rappresentati e difesi dall’avv. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in via (omissis), Roma;

per l’annullamento, previa sospensiva

del provvedimento assunto in data 14.03.2013, con il quale – in riferimento alla procedura concorsuale “per titoli ed esami per l’assunzione di n. 3 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico del Enti di Ricerca, VI° livello presidenziale di cui al D.P.R. 171/191 (profili A, B, e C) ” – veniva approvata la graduatoria degli ammessi alle prove orali, in parte qua;

di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le correzioni delle prove scritte di cui alla suddetta procedura concorsuale, nonché le valutazioni operate dalla Commissione Giudicante in sede di attribuzione dei punteggi dei titoli – assunte in data 6.02.2013 – e la graduatoria definitiva, all’esito delle prove orali, approvata dall’INVALSI, in parte qua.

Per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la riapertura della procedura concorsuale al fine di sostenere le prove orali ed essere inserita nella relativa graduatoria di merito.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invalsi – Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico -per titoli ed esami per l’assunzione di n. 3 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, VI° livello presidenziale di cui al D.P.R. 171/191 (profili A, B, e C), unicamente per il profilo C così contraddistinto: “attività di supporto ed assistenza tecnica nell’ambito dei progetti e delle ricerche dell’INVALSI”. La ricorrente medesima, sin dall’anno 2000 è alle dipendenze del suddetto istituto rivestendo la qualifica di “collaboratrice di ricerca”, prima con un contratto a progetto e, successivamente, con un contratto a tempo determinato con prossima scadenza fissata al 31.12.2013. I titoli della Sig.ra (omissis) sono stati valutati come segue: 1,6 punteggio pubblicazioni; 3,5 punteggio formazione culturale; 12 esperienza professionale e così per un totale di 17,1 (a fronte di un minimo previsto nel bando pari a 15). La ricorrente, in data 5 febbraio 2013, ha sostenuto le due prove scritte previste nel bando rispetto alle quali il punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale era 5/15 per la prima e 15/25 per la seconda; la Sig.ra (omissis) ha riportato il punteggio di 8,8/15 nella prima prova e 10/25 nella seconda prova. L’esito di tale ultima prova ha comportato in capo alla ricorrente la mancata ammissione alle prove orali.

La ricorrente affida il ricorso alle seguenti censure:

Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 11 D.P.R. 487 del 1994 ; violazione dei principi di trasparenza, segretezza ed anonimità; eccesso di potere (difetto procedurale, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta).

violazione di legge e falsa applicazione (art. 11 d.p.r. 487 del 1994 — art. 51 c.p.c.) – eccesso di potere (incompatibilità della commissione. parzialità, disparità di trattamento);

violazione di legge e falsa applicazione (artt. 24 e 113 cost. – art. 3 L. 241/90 – art. 12 d.p.r. 487/94 totale mancanza criteri di valutazione ed assegnazione punteggi prova scritta – motivazione insufficiente eccesso di potere, eccessiva discrezionalità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento);

violazione di legge e falsa applicazione (art. 3 1. 241/90 – artt.li 7,12 e 13 d.p.r. 487/94) eccesso di potere; violazione del bando, violazione del principio di eguaglianza, genericità ed ambiguità prove esame; prove scritte vertenti su materie orali;

Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 8 D.P.R. 487 del 1994 —errato procedimento di valutazione dei titoli – eccesso di potere (ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità manifesta).

Con Ordinanza Collegiale N. 02656/2013 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, deduce la ricorrente violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 11 D.P.R. 487 del 1994; violazione dei principi di trasparenza, segretezza ed anonimità – eccesso di potere (difetto procedurale, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta).

La censura è fondata. L’art. 11 del DPR 487/94 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi delle PP.AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi) prevede, tra l’altro, che le prove scritte — nel caso in cui si svolgano presso una sede unica, come nel caso in esame – debbano essere scelte tra 3 (tre) tracce, per ciascuna prova scritta, ciascuna contenuta in una busta integra, uguale alle altre e non distinguibile, ciò al fine di garantire la segretezza delle tracce e di evitare la divulgazione anzitempo delle medesime e, quindi, in ultimo, la par condicio tra i concorrenti e l’interesse dell’amministrazione ad assumere i più meritevoli. Il numero di tracce pari a tre e, quindi, superiore a una è ovviamente indicativo della massima necessità di tutela della par condicio e, quindi, dell’intenzione di evitare la divulgazione della traccia e la conoscenza indebita della stessa da parte dei candidati prima dell’esame.

E’ di palmare evidenza che quanto sopra corrisponde alla primaria esigenza di garantire non soltanto la trasparenza delle operazioni concorsuali, ma anche la segretezza e l’anonimità delle tracce.

Questi principi di carattere generale sono stati violati nella fattispecie in esame in quanto risulta che il contenuto delle tracce fosse pressoché identico.

Con riferimento alla seconda prova (per la quale è stata “estratta” la busta n. 1) la stessa consisteva in tre domande con risposta c.d. “aperta” ed in quattro con risposta c.d. “chiusa”. Le domande c.d. “aperte” erano le seguenti: 1) “il candidato individui in massimo 15 righe i passaggi necessari per la realizzazione di una procedura in economia per l’affidamento del servizio di acquisizione dati in lettura ottica dei fascicoli di una rilevazione standardizzata degli apprendimenti su larga scala”; 2) “il candidato individui in massimo 15 righe le principali fasi organizzative per la realizzazione dei pretest di una prova standardizzata”; 3) “indicare due fonti normative dalle quali è possibile desumere l’obbligatorietà delle scuole di partecipare al Servizio Nazionale di Valutazione gestito dall ‘INVALSI”.

Le risposte chiuse invece erano le seguenti: 4)”un sistema scolastico è canalizzato quando…:”; 5) “si vuole costruire un test per un livello scolare non ancora sottoposto a valutazione. Quali informazioni è utile fornire agli esperti incaricati della formulazione delle domande?”; 6) “l’acquisizione delle informazioni di contesto tramite gli applicativi gestionali utilizzati dalle segreterie delle scuole è un vantaggio perché”; 7)”qual è la soglia dell’importo a base d’asta oltre il quale è necessario bandire una gara europea?”.

Le domande contenute nella busta n. 2 erano le seguenti: 1) “il candidato individui in massimo 15 righe le principali fasi organizzative per la realizzazione dei pretest di una prova standardizzata” (identica alla seconda domanda della busta n. 1); 2) “il candidato individui in massimo 15 righe i contenuti principali di un capitolato tecnico per la rilevazione standardizzata degli apprendimenti su larga scala” (identica alla prima domanda della busta n. 1); 3) “indicare due fonti normative dalle quali è possibile desumere l’obbligatorietà delle scuole di partecipare al Servizio Nazionale di Valutazione gestito dall’INVALSP’ (identica alla terza domanda della busta n. 1).

Analogamente per le domande c.d. “chiuse”, totalmente identiche a quelle contenute nella busta n. 1.

Per quanto concerne la busta n. 3 la domanda n. 1 è la stessa contrassegnata, con lo stesso numero, nella busta n. 1; la domanda n. 2 è la stessa contrassegnata, con lo stesso numero, nella busta n. 2; le domande dalla 3 alle 7 sono le stesse a quelle contenute nelle altre buste.

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che la scelta tra le buste contraddistinte con i nn. 1, 2 e 3 aveva carattere puramente formale, mentre in realtà si trattava di una sola traccia contenuta in tre diverse buste essendo i compiti da svolgere identici tra loro.

Giova altresì precisare come la stessa singolare coincidenza abbia riguardato anche la prima prova, consistente in 25 domande a risposta multipla, per le quali si rilevano domande usuali in tutte e tre le tracce in misura pari a circa l’80%.

Peraltro lo stesso Consiglio di Stato (VI Sez.ne n° 916/11) ha previsto che “il meccanismo di estrazione a sorte ha inteso assicurare l’imparzialità della commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande ma ne impedisce l’astratta conoscibilità e la cui inosservanza determina l’illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della commissione

Con il secondo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione di legge e falsa applicazione (art. 11 d.p.r. 487 del 1994 — art. 51 c.p.c.) – eccesso di potere (incompatibilità della commissione. parzialità, disparità di trattamento)

Sostiene la ricorrente che l’Invalsi è un ente oggettivamente di modeste dimensioni la cui attività è articolata secondo macroaree ai vertici delle quali vi sono funzionari con mansioni dirigenziali;

una delle suddette macroaree è gestita integralmente da uno dei componenti della commissione aventi la qualifica di esperti, il Dott. (omissis), ricercatore di I° livello, analogamente all’altra componente Dott.ssa (omissis) e che gerarchicamente subordinati sono poi gli assistenti e collaboratori di ricerca, tra i quali molti dei candidati all’odierno profilo. I candidati alla procedura (già dipendenti dell’istituto) svolgono comunque le mansioni oggetto di concorso, seppur a tempo determinato (di talché la procedura ha avuto una funzione più che altro di stabilizzazione del rapporto di lavoro) e, quindi, sarebbe violata l’imparzialità del componente della commissione d’esame necessaria per la garanzia dei valori di tutela della par condicio e del buon andamento dell’amministrazione.

La censura è infondata. A tal proposito si evidenzia che il Cons. Stato Sez. VI, 31-05-2013, n. 3006 ha affermato che “Sussiste una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria”; il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 11-07-2013, n. 6945 ha riconosciuto che “In sede di pubblico concorso l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza”. Alla luce del suddetto orientamento, che ritiene il collegio di condividere, non si ravvisano particolari cause di incompatibilità nella fattispecie in esame anche in considerazione del fatto che anche la ricorrente medesima, sin dall’anno 2000 è alle dipendenze del suddetto istituto rivestendo la qualifica di “collaboratrice di ricerca”, prima con un contratto a progetto e, successivamente, con un contratto a tempo determinato e, pertanto, al pari degli altri candidati si trovava in un rapporto di inerenza e prossimità professionale con gli esaminatori non dissimile dagli altri candidati.

Con il terzo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione di legge e falsa applicazione (artt. 24 e 113 cost. art. 3 L. 241/90 – art. 12 d.p.r. 487/94 totale mancanza criteri di valutazione ed assegnazione punteggi prova scritta – motivazione insufficiente eccesso di potere, eccessiva discrezionalità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Sostiene la ricorrente che la procedura sarebbe illegittima anche perché la commissione non avrebbe predeterminato – sia nel bando che nelle operazioni antecedenti alla correzione delle prove scritte – i criteri di valutazione delle medesime.

La censura è fondata in quanto non risultano sufficientemente individuati i criteri di correzione degli elaborati e di attribuzione dei punteggi che dovevano essere necessariamente preordinati dalla commissione d’esame prima dell’apertura delle buste e della correzione delle prove scritte.

Con il quarto motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione di legge e falsa applicazione (art. 3 1. 241/90 – artt.li 7,12 e 13 d.p.r. 487/94) eccesso di potere; violazione del bando, violazione del principio di eguaglianza, genericità ed ambiguità prove esame; prove scritte vertenti su materie orali

Sostiene il ricorrente che le domande oggetto di esame erano ambigue contemplando diverse soluzioni tutte ipotizzabili. La censura è fondata con riferimento a quella dedotta ed accolta con il terzo motivo di ricorso, non essendo stati determinati con chiarezza e puntualità i criteri di valutazione delle prove.

Con il quinto motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 8 D.P.R. 487 del 1994 ; errato procedimento di valutazione dei titoli; eccesso di potere (ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità manifesta). La censura è inammissibile in quanto generica.

Il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti di cui in motivazione.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2014

Allegati

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