– che con il ricorso in oggetto gli istanti in epigrafe hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per ius sanguinis avanzata in data 17.09.2018, prospettando violazione dell’art. 2 L. 241/90 e 31 CPA per superamento del termine per la conclusione del procedimento amministrativo e obbligo dell’amministrazione di provvedere;
– che l’amministrazione, costituitasi in resistenza, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato:
– che l’eccezione sollevata dalla difesa erariale è fondata;
– che per pacifico – e condivisibile – indirizzo gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, con la conseguenza che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell’azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo;
– segnatamente, nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992 le ipotesi di acquisto iure sanguinis in virtù della nascita da cittadini italiani non integrano una concessione demandata al potere discrezionale dell’amministrazione, ma costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge;
– che il ricorso all’odierno esame attiene per l’appunto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell’art. 1 L. n. 91/1992, sicché gli istanti azionano una posizione giuridica di diritto soggettivo;
– che, vertendo la questione in tema di posizioni di diritto soggettivo, il rito del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 D.Lgs. 104/2010 non è esperibile, trattandosi di strumento processuale inidoneo a superare qualsiasi inerzia dell’amministrazione, ma solo quella connessa sempre e comunque ad attività incidente su posizioni di interesse legittimo (cfr. da ultimo Cons. Stato Sez. III, 22/06/2018, n. 3858; quali precedenti conformi di questo Tribunale, sez. III ter n. 08692/2018, 1220/2019);
Ritenuto in conclusione:
– che secondo l’ordinario criterio di riparto la domanda esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario (davanti al quale può essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.);
– che le spese di lite, data la particolarità della questione, possono essere compensate.
– compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MAR. 2019.
