• Home
  • >
  • T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 13/03/2024, n.5145

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 13/03/2024, n.5145

Massima

Le penalità vanno fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione al suddetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica se antecedente della presente decisione e devono essere commisurate, stante il disposto dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Supporto alla lettura

ASTREINTE

L’astreinte (o penalità di mora), è un istituto che prevede l’applicazione di una penale a danno del debitore che violi una condanna all’adempimento.
Si tratta di un’istituto dell’ordinamento francese che trova posto anche nel diritto italiano con l’art. 614 bis c.p.c.. Tecnicamente viene vista come una misura di coercizione indiretta, concretamente consiste in una sorta di penale, imposta dal giudice, che il debitore dovrà pagare in caso di inosservanza o ritardo nell’adempimento per il quale è stato condannato.
L’art. 614 c.p.c. prevede che l’istituto dell’astreinte si applichi con riferimento alle obbligazioni di fare infungibili, di non facere e anche alle ipotesi di inadempimento degli obblighi di consegna e rilascio. Inoltre dispone che tale istituto possa essere concesso dal giudice solo su richiesta di parte e se il provvedimento non risulti manifestamento iniquo nel caso concreto.
Caratteristica di questo istituto è che rappresenta titolo esecutivo, e quindi al verificarsi dell’inadempimento o del ritardo, il creditore potrà subito iniziare un’azione esecutiva ai danni del debitore, notificandogli un atto di precetto, senza necessità di un provvedimento che accerti l’effettiva sussistenza del ritardo o dell’inadempimento. Sarà eventualmente il debitore, tramite opposizione all’esecuzione, a dover dimostrate l’avvenuto adempimento.
Il giudice nel fissare la somma da pagare deve tenere conto di diversi parametri:
 valore della causa;
 natura della prestazione e del danno;
 condizioni patrimoniali delle parti;
 altre circostanze utili.
Anche nell’ambito del diritto amministrativo è presente un istituto riconducibile all’astreinte, infatti l’art. 114 c.p.a. prevede che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione possa essere condannata al pagamento di una penalità di mora nel caso in cui non provveda all’esecuzione del giudicato.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente ricorso si domanda di accertare l’inottemperanza alla pronunzia in epigrafe per ciò che concerne il pagamento delle spese processuali e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.

L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di cui appresso.

A fronte delle dettagliate e documentate deduzioni del ricorrente non sono stati offerti in giudizio elementi per dimostrare che l’attività richiesta all’amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza sia stata svolta.

Non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.

In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.

L’amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a provvedere, al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del ricorrente dalle pronunzie di cui sopra, oltre importi previdenziali, comprensive di rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente stesso, complessivamente ammontanti a € 4.635,00, entro trenta giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica se antecedente della presente decisione.

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.

Va parimenti accolta la domanda di condanna alle astreinte, stante il significativo ritardo maturato dal Ministero; tuttavia le penalità vanno fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione al suddetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica se antecedente della presente decisione e devono essere commisurate, stante il disposto dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.Ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se antecedente della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.

Condanna il Ministero al pagamento delle penalità di mora di cui in motivazione.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 1000 (mille) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 MAR. 2024.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi