L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di cui appresso.
A fronte delle dettagliate e documentate deduzioni del ricorrente non sono stati offerti in giudizio elementi per dimostrare che l’attività richiesta all’amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza sia stata svolta.
Non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
L’amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a provvedere, al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del ricorrente dalle pronunzie di cui sopra, oltre importi previdenziali, comprensive di rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente stesso, complessivamente ammontanti a € 4.635,00, entro trenta giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica se antecedente della presente decisione.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
Va parimenti accolta la domanda di condanna alle astreinte, stante il significativo ritardo maturato dal Ministero; tuttavia le penalità vanno fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione al suddetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica se antecedente della presente decisione e devono essere commisurate, stante il disposto dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Condanna il Ministero al pagamento delle penalità di mora di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 1000 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 MAR. 2024.