1.1 Espongono i ricorrenti che, nonostante la Asl Roma 2 abbia sin dal 2019 condiviso la diagnosi di autismo e la necessità per la piccola (omissis) di intraprendere un trattamento riabilitativo psicomotorio, logopedico e cognitivo comportamentale, non ha tuttavia preso in carico la minore, omettendo di predisporre il progetto terapeutico in suo favore.
Con ordinanza del Tribunale di Roma, I sez. lav., del 1° luglio 2020 n. 53844, la Asl, odierna intimata, è stata condannata a sostenere le spese relative alle cure ricevute da terzi dalla minore in misura pari a 20 ore settimanali di terapia ABA per 24 mesi. Tuttavia scaduti i termini di efficacia dell’ordinanza, gli stessi ricorrenti espongono di aver formalizzato in data 17.6.2022 la richiesta di continuare la terapia secondo la metodologia ABA, ma che tuttavia la ASL ROMA 2 non ha offerto alcun riscontro.
Sostengono i ricorrenti pertanto l’illegittimità del comportamento tenuto dalla Asl, poiché in base all’ordinamento giuridico italiano anche i disturbi dello spettro autistico devono essere trattati con le “migliori e più aggiornate evidenze scientifiche”, configurandosi “la scienza comportamentale applicata (c.d. metodo A.B.A.)”, come rientrante tra i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.).
Richiamano la disciplina in materia e sostengono l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione per violazione di legge (art. 19 della l. n. 833 del 1978, art. 1 d.lgs. n. 502 del 1992, art. 74 della legge regionale Lazio n. 7 del 2018, artt. 25 e 60 del D.P.C.M. 12.1.2017 e delibera del 13 febbraio 2018, n. 75).
2. Si sono costituite la Regione Lazio e la ASL Roma 2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, la Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l’infondatezza del ricorso.
Mentre la ASL ha eccepito l’infondatezza del ricorso, rilevando che nel caso specifico “il TSMREE di riferimento si è sempre attivato per erogare tutti i servizi previsti dalla normativa regionale. (omissis), infatti, ha ottenuto: il Certificato di Diagnosi per effettuare richiesta presso l’INPS del riconoscimento dei benefici previsti ai sensi della Legge 104/92 e per la richiesta di Indennità di Frequenza; la richiesta di Terapia Riabilitativa Logopedica, Psicomotoria e Cognitivo-Comportamentale presso i Centri Accreditati ex art. 26; Richiesta terapia riabilitativa presso il Servizio dell’ASL; il Certificato di richiesta per Insegnate di Sostegno e OEPA al fine di garantire una funzionale integrazione scolastica.
A luglio 2022 è stata effettuata la valutazione presso l’Unità Valutativa lnterdistrettuale per i Disturbi dello spettro autistico della ASL Roma 2, nell’ambito di tale valutazione veniva suggerita una riduzione delle ore di trattamento ABA, in favore dell’inserimento di terapia logopedica.“
Nella relazione della ASL, recante la data del 20 gennaio 2023, si specificava inoltre che la minore è in lista d’attesa presso Centri accreditati ex art. 26 dal 2019 e ad oggi non ha ancora avuto accesso al trattamento.
Nelle proprie difese la stessa Asl ha sottolineato come le liste d’attesa presso le strutture accreditate non siano gestite dalle ASL, ma dalla Regione Lazio che ad oggi, non ha provveduto ad integrare le prestazioni erogate dalle strutture con la metodologia A.B.A., tant’è che la ASL ha dovuto farsi carico di indire una gara proprio per ottenere dalle strutture accreditate la disponibilità di posti e l’erogazione della metodologia.
L’Azienda sanitaria ha dunque depositato una proposta di progetto recante la data del 9 febbraio 2023.
3. Con ordinanza del 15 febbraio 2023 n. 995, è stata accolta l’istanza cautelare nei termini ivi indicati, “considerato – che l’Asl, nella relazione del 20 gennaio 2023, riconosce che “attualmente la paziente effettua trattamento comportamentale ABA in regime privato. In seguito alla valutazione effettuata nell’ambito dell’UVMD emergeva l’indicazione per una riduzione delle ore di trattamento ABA, con inserimento di terapia logopedica. A tale proposito la paziente è in lista d’attesa presso Centri accreditati ex art. 26 dal 2019 e ad oggi non ha avuto ancora accesso al trattamento. È in lista d’attesa, inoltre, presso il servizio di riabilitazione del TSMREE del VII distretto”;
– che, nella relazione del 9 febbraio 2023, l’Asl “ad integrazione della relazione già in Vs. possesso e redatta il 20/01/23”, dichiara che dal 9 marzo 2023 il “Servizio UOS TSMREE D7 è disponibile ad iniziare una presa in carico logopedica”, mentre per quanto riguarda l’erogazione della prestazione ABA, riconosciuta come necessaria dalla stessa Asl, al momento risulta che la minore non è ancora stata presa in carico;
– che, pertanto, l’Amministrazione deve o provvedere direttamente a predisporre il trattamento riconosciuto nella misura di ore riconosciute o indirettamente attraverso il rimborso delle spese sostenute, sempre nei limiti delle ore riconosciute..“
4. Con motivi aggiunti del 31 marzo 2023 parte ricorrente ha impugnato il documento depositato dalla Asl Roma 2 di proposta di progetto per la minore (omissis), sostenendone l’illegittimità perché non corrispondente ad un progetto terapeutico e privo di un piano di cura ed assistenza con terapia ABA, necessaria per la minore come da documentazione prodotta.
5. Con ulteriori motivi aggiunti parte ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento della proposta di intervento da parte della Cooperativa sociale ISIDEA inviata in data 28.4.2023 via email dalla Asl Roma 2, sostenendo che il modello ivi proposto non abbia evidenza scientifica e non sia comunque corrispondente alle esigenze terapeutiche della minore.
6. Con ordinanza collegiale del 16 giugno 2023 n. 10274 è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, considerato che per la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente, piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria, si esige il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche.
7. Il Consulente tecnico ha provveduto al deposito della relazione in data 27 maggio 2024.
8. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente deve rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione. Per quanto infatti il ricorso non appaia teso all’impugnazione di atti provenienti da detta Amministrazione, tuttavia, alla luce della difesa della Asl resistente, emerge un ruolo decisivo della Regione nella gestione delle liste di attesa per l’erogazione delle terapie in questione e conseguentemente nella effettiva garanzia dei diritti controversi.
10. Nel merito, preliminarmente, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessaria una sintesi del quadro normativo che disciplina la materia.
10.1 L’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse“.
Il successivo comma 7 dispone che: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate“.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta, in forma diretta o indiretta, è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134 del 2015, “l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali“.
Il successivo art. 3 prevede che “Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili“.
L’art. 4 dispone che “il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale“.
Sono state quindi adottate le “Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico“, da ultimo aggiornate ad ottobre 2023 con una lista di Raccomandazioni.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “…ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche” (art. 60).
10.2 La Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate” oltre che “le attività di parent trainig e teacher training“. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012.
Ancora, la legge regionale Lazio n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start. Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children – TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana“.
11. Alla luce della richiamata disciplina e degli esiti della relazione del CTU il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti devono trovare accoglimento nei termini di cui di seguito.
Deve essere innanzitutto evidenziato che l’analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico rientra nella previsione di cui all’art. 1, co. 7 del D. Lgs. n. 502 del 1992 (ex multis: Cons St. n. 2119 del 2022).
Il riconoscimento della natura giuridica del metodo ABA quale prestazione sanitaria o comunque socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, e, pertanto, come tale, ricomprese nei LEA non determina, tuttavia, il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del predetto trattamento a carico del SSR nella misura indicata, sulla base di certificazione proveniente da strutture specializzate pubbliche e/o private, indipendentemente dal riconoscimento al riguardo da parte dell’Amministrazione competente dell’appropriatezza della prestazione, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla discrezionalità di natura tecnica riservata alle AA.SS.LL. nell’ambito degli strumenti giuridici appositamente predisposti al fine da parte della regolamentazione in materia.
La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo.
In alcune AA.SS.LL. sono state adottate apposite linee guida programmatiche e operative valevoli sul tutto il territorio dell’Azienda stessa per disciplinare la stesura e l’attuazione dei progetti riabilitativi individuali; in alcune delle predette linee guida aziendali – essendosi scelto di prediligere l’inserimento scolastico con sostegno pure nell’età prescolare – viene individuato il monte ore massimo (solitamente di 4/8 ore settimanali) di terapia settimanale complessiva ulteriore.
La scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
12. Deve ancora essere rilevato che, da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte, discende altresì che, se da un lato, compete alla Asl stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
13. Orbene, nel caso in esame, la parte ricorrente ha contestato, con motivi aggiunti, il Piano di cura individuale predisposto dall’Asl, sia per quanto riguarda la tipologia di prestazione e le modalità di erogazione individuate sia per quanto riguarda il numero delle ore attribuite, depositando a sostegno delle proprie censure recenti valutazioni cliniche effettuate presso centri ospedalieri di terzo livello.
Come riportato nella parte in fatto, “rilevato che la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria esige il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche“, il Collegio ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
14. Dalla relazione prodotta in giudizio dal CTU è emerso, all’esito delle operazioni peritali, che: “dall’analisi della documentazione clinica, dalla raccolta anamnestica con i genitori e dai dati ottenuti dall’osservazione clinica diretta della bambina, si ritiene che il Piano di cura Individuale proposto dalla ASL Roma 2, risulti, allo stato attuale, non congruo in termini di intensità e di modalità di svolgimento e non corrisponda ai bisogni assistenziale della bambina e al suo specifico momento evolutivo.“
Il progetto terapeutico suggerito pertanto dalla consulente è il seguente: “8 ore di terapia cognitivo comportamentale, secondo metodologia ABA distribuita nei vari contesti di vita della bambina, compreso quello scolastico; 1 ora di parent-training al mese, essenziale al fine di apportare e supportare un significativo miglioramento nello stile di vita e nelle competenze adattive della minore.
Inoltre, la bambina dovrebbe continuare la terapia logopedica presso la ASL Roma 2, con frequenza bisettimanale.
Il progetto psicoeducativo proposto ha come obiettivo quello di favorire una maggiore flessibilità cognitiva, riducendo gli schemi di comportamenti ripetitivi e stereotipati e favorendo l’acquisizione di strategie più funzionali, una maggiore integrazione tra le abilità comunicative verbali e non verbali, un potenziamento delle funzioni esecutive e un rafforzamento e un consolidamento del riconoscimento delle regole sociali.
Il percorso riabilitativo suggerito dovrebbe garantire alla bambina una continuità terapeutica ed avere una durata non inferiore a 24 mesi, sempre tenendo conto di possibili variazioni legate all’evoluzione della sintomatologia della condizione clinica di base e al momento evolutivo di (omissis).“
15. Orbene, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, che ha elaborato il progetto terapeutico individuale dopo una attenta valutazione tanto della minore quanto dei genitori, tenendo altresì conto dei progressi conseguiti a seguito del trattamento terapeutico svolto sino ad oggi dalla minore.
16. Devono trovare tuttavia accoglimento le osservazioni formulate dalla Asl nella memoria del 4 ottobre 2024 ove si legge che “occorre precisare che la scelta del soggetto cui affidare l’erogazione delle prestazioni per cui i pazienti vengono presi in carico, non può prescindere dalla tipologia di struttura e dai requisiti minimi che sono per essa garantiti tramite il rilascio se non dell’accreditamento, quanto meno dell’autorizzazione sanitaria. Le conclusioni della Consulente non possono essere interpretate nel senso di prosecuzione dell’attività presso STEPS ABA, poiché si pretenderebbe la condanna della ASL a sostenere i costi di prestazioni erogate da parte di una struttura privata sfornita di autorizzazione sanitaria.”
Ritiene il Collegio che, come rilevato dalla Amministrazione resistente, il progetto terapeutico suggerito dalla CTU debba essere erogato direttamente dalla Asl competente o, in assenza di tale disponibilità, indirettamente mediante il ricorso a strutture accreditate presso la ASL stessa.
17. Quanto alla domanda avente ad oggetto “il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per il menzionato trattamento da luglio 2022 (a decorrere dalla scadenza dell’ordinanza cautelare) ad oggi che si quantificano ad oggi in € 4.585,88; …nonché la condanna dell’ASL ROMA 2 al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia, anche eventualmente all’esito di apposita c.t.u., consistente nella perdita di chances di implementazione del quoziente intellettivo, del linguaggio e dei comportamenti adattativi della minore a causa della riduzione delle ore di trattamento.“, ritiene il collegio che alla luce degli esiti della CTU la domanda sia in parte fondata.
Sussistono i presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale, atteso che nelle more della predisposizione del Piano, rivelatosi comunque illegittimo nei termini di cui sopra, i genitori hanno assicurato alla minore a proprie spese le terapie ritenute necessarie.
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie relative al trattamento riabilitativo con metodo ABA, nei limiti delle ore quantificate nel progetto proposto dalla CTU, a decorrere dal 23 luglio 2022 – data in cui a seguito di visita multidisciplinare presso il dipartimento di salute mentale UOC TSMREE della Asl Roma 2 è stata prevista dalla stessa Asl la necessità di definire un progetto terapeutico di competenza dell’équipe TSMREE- sino alla effettiva presa in carico da parte della Asl, in esecuzione della presente sentenza o comunque del progetto terapeutico suggerito dalla CTU.
18. Non si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale atteso che la stessa prospettazione di parte ricorrente li configura come “perdita di chances di implementazione del quoziente intellettivo, del linguaggio e dei comportamenti adattativi della minore a causa della riduzione delle ore di trattamento.“.
In realtà le ore di terapia settimanali seguite presso il centro privato in questi anni appaiono quantificate in misura maggiore rispetto a quelle che la stessa CTU ha riconosciuto come appropriate per la cura della minore, pertanto non sussiste il presupposto stesso del danno non patrimoniale prospettato.
19. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti sono fondati per le ragioni e nei limiti di cui sopra.
Per l’effetto, l’ASL dovrà provvedere in via diretta, o in via indiretta, alla erogazione nei confronti della minore del progetto terapeutico così come articolato dalla CTU e segnatamente:
-8 ore di terapia cognitivo comportamentale, secondo metodologia ABA distribuita nei vari contesti di vita della bambina, compreso quello scolastico;
-1 ora di parent-training al mese;
Inoltre, la bambina dovrà continuare la terapia logopedica presso la ASL Roma 2, con frequenza bisettimanale.
Tanto per una durata non inferiore a 24 mesi, sempre tenendo conto di possibili variazioni legate all’evoluzione della sintomatologia della condizione clinica di base e al momento evolutivo di -OMISSIS-.
Con condanna della Asl Roma 2 al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie relative al trattamento riabilitativo metodo ABA, nei limiti delle ore quantificate nel progetto proposto dalla CTU e sopra richiamato, con decorrenza dal 23 luglio 2022 sino all’effettiva presa in carico da parte della Asl, in esecuzione della presente sentenza o comunque del progetto terapeutico suggerito dalla CTU.
È respinta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.
20. Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l’istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione) la somma di € 2.500,00, oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico della ASL Roma 2 per il principio della soccombenza.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
– a provvedere, in via diretta o in via indiretta, all’attuazione del progetto così come articolato dalla CTU e descritto in parte motiva;
– a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori nei limiti di cui in motivazione.
Condanna altresì la ASL e la Regione resistenti, in parti uguali, al pagamento delle spese di lite che, complessivamente, quantifica in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge, se dovuti, ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.
Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’Asl Roma 2, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 NOV. 2024.
