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T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 23/04/2025, n.7952

Massima

L’approvazione della graduatoria di un concorso rappresenta un atto non unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, pur formalmente unitario, può essere concettualmente suddiviso in tanti provvedimenti distinti quanti sono i destinatari. In presenza di due graduatorie stilate in successione per lo stesso concorso, se la posizione di un ricorrente peggiora nella seconda graduatoria, non vi è alcuna preclusione per quest’ultimo in merito alla contestazione della seconda graduatoria.

Supporto alla lettura

CONCORSO PUBBLICO

L’accesso al pubblico impiego, ancorché privatizzato, avviene, salvo limitate eccezioni, per pubblico concorso. La selezione pubblica ha natura procedimentale ed è regolata oltre che dalla legge, da atti e provvedimenti amministrativi.

Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi:

  • adeguata pubblicità della selezione;
  • modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  • adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  • rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
  • composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Il procedimento si avvia con il bando di concorso, cioè con la comunicazione scritta attraverso la quale la pubblica amministrazione rende pubblica la volontà di indire un concorso per l’assegnazione di un posto di lavoro, nel suddetto bando vengono indicate, in modo specifico, le modalità in base alle quali il concorso viene condotto, e quindi, sia i requisiti di partecipazione ed i termini entro i quali deve essere inoltrata la domanda, sia le altre disposizioni vincolanti, per i partecipanti al concorso e per la pubblica amministrazione, che regolano la selezione.

Scaduti i termini, l’amministrazione procede, attraverso la commissione giudicatrice, all’esame delle domande dei candidati ed alle prove concorsuali che possono essere di diverso tipo:

  • per esami (scritti e/o orali);
  • per titoli: nel bando vengono indicati i titoli di accesso e quelli che danno un punteggio e le graduatorie vengono effettuate tenendo conto dei titoli di studio posseduti, attestati, pregresse anzianità lavorative, corsi frequentati ecc.
  • per titoli ed esami;
  • per corsi – concorsi: l’amministrazione incarica un soggetto di preparare un corso per la formazione di una graduatoria da cui potere attingere in caso di bisogno;
  • prove pratiche per l’accertamento della professionalità richiesta dal profilo o dalla categoria.

Esistono deroghe all’accesso per concorso e sono stabilite per legge:

  • l’art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 che consente l’assunzione di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che abbiano i requisiti richiesti;
  • la legge 12 marzo 1999 n. 68 che consente l’assunzione obbligatoria dei disabili o vittime del terrorismo;
  • l’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, norma peraltro riformulata dalla legge finanziaria per il 2008 e dal D.L. 112/2008 in tema di forme flessibili di assunzione: contratti a tempo determinato, contratti a contenuto formativo e tirocinio, contratto di somministrazione di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative.

Un accenno va fatto a proposito del c.d. concorso interno, questa forma di selezione è largamente utilizzata per consentire la progressione di carriera del personale già dipendente della pubblica amministrazione. All’interno di questa categoria si individuano due specie di concorso:

  • progressioni orizzontali: è consentito il passaggio all’interno della stessa area;
  • progressioni verticali: è consentito il passaggio tra diverse aree.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTO e DIRITTO

1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.

Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, che ha condotto all’annullamento parziale del predetto Bando; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.

Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.

Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).

Per dare esecuzione alle sentenze l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).

Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.

Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).

In tale graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.

Successivamente, a seguito dell’accoglimento di alcuni ricorsi proposti davanti a questo TAR da taluni candidati, la graduatoria ha subito ulteriori scorrimenti.

2. L’odierno ricorrente, nella graduatoria di cui al provvedimento prot. n. (Omissis)/2024 dell’11 gennaio 2024, si trova collocato nella posizione n. 282, non utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale.

3. Pertanto, con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato l’8 marzo 2024 e depositato il successivo 15 marzo, il dottor Ma., rilevato che non gli è stato attribuito alcun punteggio per l’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 3 e 7 del bando. Violazione falsa applicazione delle previsioni di cui al d.p.r. n. 445 del 2000. omessa valutazione del titolo relativo alla abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore (classe A019). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta. II. Violazione dell’art. 18 della l. n. 241 del 1990 e del d.p.r. n. 445 del 2000.

III. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione

La Commissione avrebbe errato nell’attribuire un punteggio pari a zero al titolo costituito dall’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore (classe A019), dichiarato dal ricorrente nel curriculum vitae e autocertificato, anchorché non allegato in originale o in copia conforme.

Tale modus procedendi sarebbe, infatti, in contrasto con le previsioni di cui all’art. 3, comma 7, del bando, all’art. 18 della Legge 241/1990 e al D.P.R. 445/2000.

Del pari illegittimamente la Commissione avrebbe omesso di valutare le istanze di autotutela presentate dal ricorrente.

4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

5. Con ordinanza n. 1355 del 10 aprile 2024 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e fissata l’udienza per la discussione del merito.

6. Con motivi aggiunti notificati in data 18 ottobre 2024 e depositati il successivo 21 ottobre il ricorrente ha impugnato, unitamente agli ulteriori atti indicati in epigrafe, il provvedimento di rettifica della graduatoria (atto prot. (Omissis)/2024) adottato il 7 ottobre 2024, avverso il quale ha spiegato i motivi di doglianza già spiegati con il ricorso introduttivo.

7. Con ordinanza n. 19411 del 4 novembre 2024 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e fissata l’udienza per la discussione del merito.

8. Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 9 gennaio 2025 e depositati il successivo 21 gennaio, il ricorrente ha impugnato la rettifica della graduatoria adottata con atto prot. (Omissis)/2024, adottata il 14 novembre 2024, anche essa censurata per le medesime ragioni prospettate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.

9. All’odierna udienza, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha rinunciato ai secondi motivi aggiunti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

10. In via preliminare va dichiarata l’improcedibilità dei secondi motivi aggiunti, alla luce della rinuncia al ricorso comunicata in udienza, da valutarsi ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

11. Sempre in via preliminarmente il Collegio ritiene di esaminare il rilievo in rito sollevato dalla difesa erariale di tardività del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per non avere il ricorrente impugnato la graduatoria emessa nel giugno 2021 che aveva già valutato (in senso a lui sfavorevole) il titolo della cui mancata valutazione il ricorrente oggi si duole.

L’eccezione deve essere respinta.

Sul punto va, infatti, condivisa la ricostruzione di parte ricorrente, che ha evidenziato come l’interesse a ricorrere sia sorto a seguito dell’approvazione della nuova graduatoria del 2024, che ha sostituito integralmente, a seguito dell’annullamento giurisdizionale e di una rinnovata istruttoria, quella precedente, e nella quale egli, in caso di accoglimento del ricorso e sulla base della riparametrazione adottata a seguito del giudicato amministrativo, risulterebbe in posizione utile allo scorrimento.

Come già rilevato in precedenti decisioni, ritiene in proposito il Collegio di aderire all’indirizzo giurisprudenziale che ha osservato come, poiché l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, esso è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari, così che nel caso in cui vengano in rilievo due distinte graduatorie stilate in successione cronologica per il medesimo concorso, non matura, in capo al quest’ultimo, alcuna preclusione in ordine alla contestazione della seconda graduatoria (cfr., con specifico riferimento al concorso in esame, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 18 novembre 2024 nn. 20434, 20442, 20445, 20452 e 20475).

Nel caso in esame, in particolare, va considerato che la nuova graduatoria è stata adottata a seguito di parziale annullamento, in sede giurisdizionale, dei precedenti criteri di valutazione, ciò che ha importato la riedizione del potere e la completa sostituzione della precedente valutazione.

13. Sempre in rito, va rilevata la procedibilità del ricorso – pur in presenza dell’adozione di provvedimenti di rettifica successivi a quello impugnato con i primi motivi aggiunti, non gravati dal ricorrente – trovando applicazione, nella fattispecie, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui laddove l’atto di rettifica sia posto in essere sulla base di criteri di valutazione dei titoli per l’accesso predeterminati dal bando o in esecuzione di un giudicato, senza che ciò abbia implicato l’accertamento dei presupposti dell’agire dell’amministrazione ovvero l’esercizio di discrezionalità, è escluso qualsiasi effetto preclusivo conseguente alla sua mancata impugnazione (Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685, che richiama sez. VII, n. 1324 del 2022 e n. 205 del 2023).

E infatti, come rilevato da consolidata giurisprudenza, formatasi su casi per molti aspetti analoghi a quello in esame, laddove l’Amministrazione competente abbia proceduto a rettificare più volte una graduatoria e i ricorrenti abbiano impugnato il solo primo atto di rettifica e non i successivi, tale circostanza “non costituisce valido elemento per ritenere che sia venuto meno il loro interesse a ricorrere” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 gennaio 2025, n. 178, con ampi richiami giurisprudenziali).

12. Nel merito il ricorso e i primi motivi aggiunti vanno accolti per assorbente fondatezza del motivo di doglianza con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione, in suo favore, del titolo costituito dal conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore (classe A019), da lui autocertificato a mezzo di apposita dichiarazione prodotto unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura.

Come si evince dalla documentazione in atti, il detto titolo – la ricorrenza del quale in capo al ricorrente non è contestata dalla resistente Agenzia – non è stato valutato perché non allegato in originale o in copia conforme, bensì solo dichiarato nel c.v.

La mancata valutazione è stata censurata dal ricorrente per violazione delle previsioni della lex specialis e del d.P.R. 445/2000, posto che la mancata allegazione non avrebbe dovuto comportare l’impossibilità di valutazione del titolo, potendo, al più, formare oggetto di soccorso istruttorio.

La prospettazione deve essere condivisa per le ragioni puntualmente illustrate dalla Sezione, con specifico riferimento alla procedura in esame, con la sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, alla cui diffusa motivazione il Collegio si richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Nella detta decisione, si è, in sintesi, osservato come l’operato della Commissione, laddove ha ritenuto di non valutare i titoli non allegati in originale o in copia conforme, ma dichiarati nel c.v., si ponga in contrasto con l’art. 3 del Bando della selezione, che testualmente precisava che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione, tanto più che il detto Bando non conteneva disposizioni che imponessero la produzione materiale di tutti i titoli (auto)dichiarati a pena della mancata valutazione, disponendo espressamente la mancata valutazione del titolo fatto valere soltanto per le due specifiche ipotesi concernenti la mancata sottoscrizione del c.v. e le pubblicazioni, per le quali era stato comprensibilmente stabilito (vista la necessità di procedere ad una valutazione anche contenutistica della pubblicazione) un obbligo di produzione in originale (ovvero, ove prodotti in fotocopia, l’obbligo di accompagnarli con una nota con la quale l’aspirante dichiarasse, sotto la propria responsabilità, la paternità dell’opera ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e da un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione).

La sentenza ha conclusivamente osservato come il sistema della lex specialis, con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” (ivi incluse quelle relative ai titoli e quelle comprese nel curriculum vitae), richiamasse espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni e che la mancata produzione dei titoli vantati in originale o in copia dichiarata conforme non era assistita dalla sanzione della mancata valutazione, rilevando, inoltre, come in ogni caso, trattandosi di regolarizzazione e non di integrazione della domanda, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Risulta di conseguenza illegittima la mancata valutazione, in favore del ricorrente, dell’abilitazione per l’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore (classe A019), con consequenziale annullamento, in parte qua e con assorbimento di ogni altra censura, del provvedimento n. 5284 dell’11 gennaio 2024, di “approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – Concorsi ed esami)” e con ogni conseguenza in ordine alle successive rettifiche.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui primi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nella parte in cui si riferiscono al punteggio conseguito dal ricorrente, con ogni conseguenza in ordine alle successive rettifiche;

dichiara improcedibili i secondi motivi aggiunti.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 APR. 2025.

Allegati

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