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T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 29/12/2023, n.20008

Massima

Al momento dell’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento di confisca corrisponde per l’Agenzia il potere-dovere di ordinare alla parte ricorrente di lasciare libero il bene, avendo lo stesso acquisito, per effetto del provvedimento ablatorio, una impronta rigidamente pubblicistica che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche. Ne deriva l’assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile.

Supporto alla lettura

CONFISCA

Si tratta di una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell’espropriazione a favore dello Stato dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato (c.d. mezzi di esecuzione del reato) e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

L’art. 240 c.p. distingue due tipologie di confisca:

  • facoltativa: ha ad oggetto gli strumenti, il prodotto o il profitto;
  • obbligatoria: ha ad oggetto il prezzo, gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni reati specificatamente indicati, le cose il cui uso o detenzione o porto costituisce reato anche se non c’è stata sentenza di condanna.

La L. 300/2000 ha introdotto un’altra tipologia di confisca c.d. per equivalente (disciplinata dall’art. 322 ter c.p.) che deve essere disposta necessariamente dal giudice in caso di condanna o di sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p., ma anche nel corso delle indagini preliminari con lo strumento del sequestro preventivo.  A tal proposito, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca attualmente opera con una duplice modalità:

  • il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, avente ad oggetto i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato;
  • il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (o per valore), che interviene laddove non sia possibile procedere alla confisca diretta e che riguarda i beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato senza che sia necessario provare il nesso

Tuttavia, la confisca, a differenza del sequestro che ha natura cautelare provvisoria, comporta l’ablazione definitiva delle utilità patrimoniali in sequestro, secondo il disposto dell’art. 12 bis D.lgs. 74/2000, ed opera quando il procedimento penale viene definito con sentenza di condanna ovvero con applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento).

L’ istituto in esame è stato esteso ai reati tributari mediante la legge finanziaria del 2008, e in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione fa da modello l’art. 322 ter c.p..

Diverse tipologie di confisca sono previste nel d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti. In questo caso l’istituto della confisca si connota in maniera differenziata a seconda del contesto in cui è chiamato ad operare.

Nella legislazione antimafia la confisca è divenuto lo strumento privilegiato di contrasto alla criminalità organizzata e può suddividersi in:

  • confisca di sicurezza (art. 240 c.p.);
  • confisca sanzionatoria (art. 416 bis comma 7 c.p. e 12 sexies D.l. 306/92 per la persona fisica e artt 19 e 24 ter comma 1 d.lgs. 231/2001 per le persone giuridiche);
  • confisca di prevenzione (art 24 d.lgs. 159/11 recante il nuovo codice antimafia e delle misure di prevenzione).

Un’altra figura di confisca è quella c.d. urbanistica (prevista dall’art. 44 d.P.R. 380/2001) che prevede la confisca obbligatoria di terreni e fabbricati oggetto del reato di lottizzazione abusiva.

La L. 157/2019 ha affiancato alle altre ipotesi di confisca la c.d. confisca allargata (o confisca per sproporzione) a carico di coloro che commettono alcune tipologie di reati fiscali.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano l’ordinanza di sgombero indicata in epigrafe, concernente l’unità immobiliare sita in (omissis).

Avverso il provvedimento impugnato, i ricorrenti deducono:

violazione di legge per omissione/nullità della notifica del provvedimento -inesistenza della notifica – violazione degli artt. 7 e 10 della legge sul procedimento amministrativo, sotto il profilo della mancata comunicazione di avvio del procedimento e della lesione delle garanzie partecipative dei soggetti destinatari;

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 co. 2 Cost. – eccesso di potere – contraddittorietà – erroneità dei presupposti – violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza – violazione dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, violazione dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, violazione dell’art. 8 della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, violazione della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, violazione della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Con il primo ordine di censure, i ricorrenti eccepiscono che l’Amministrazione resistente ha notificato il provvedimento impugnato alla sola -OMISSIS-, ma non al -OMISSIS-.

Con il secondo ordine di motivi i ricorrenti censurano la motivazione del provvedimento, ritenendola insufficiente, perché limitata ad un mero richiamo ai provvedimenti giudiziari con cui è stata disposta la confisca dell’immobile.

Sotto altro profilo, i ricorrenti contestano la violazione di principi di proporzionalità e di ragionevolezza, evidenziando che il provvedimento impugnato incide sul diritto all’abitazione, costituzionalmente tutelato, in presenza di un soggetto che versa in uno stato di particolare bisogno, risultando il ricorrente affetto da invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, necessitando pertanto di assistenza continua e non avendo altra abitazione ove recarsi.

Sotto ulteriore profilo, i ricorrenti lamentano di essere stati illegittimamente sanzionati dal provvedimento di sgombero, nonostante la confisca dell’immobile fosse stata disposta nei confronti di un terzo soggetto, con conseguente violazione del divieto di responsabilità per fatto altrui.

Infine, viene contestata anche la concessione, da parte dell’Amministrazione, di un termine eccessivamente esiguo per sgomberare l’immobile, confliggente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Con ordinanze n. -OMISSIS- il Collegio ha onerato l’Amministrazione del deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa, sospendendo nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato.

L’Amministrazione ha adempiuto all’ordine istruttorio, depositando una relazione e la relativa documentazione.

All’udienza del 29 settembre 2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla mancata notifica del provvedimento a-OMISSIS-, è opportuno rilevare che l’Amministrazione ha depositato in giudizio il verbale della Polizia locale del Comune di -OMISSIS-, nel quale viene dato atto che “Con riferimento al prot. -OMISSIS-notifica provvedimento agli interessati, ovvero -OMISSIS- e -OMISSIS-, si allega atto debitamente notificato alla Sig.ra -OMISSIS-, residente in -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre si presenta certificazione di invalidità per -OMISSIS-, presentata dalla -OMISSIS-, in quanto il -OMISSIS-, sebbene maggiorenne non è in-OMISSIS-, e non è stato possibile procedere allo stesso con la notifica dell’atto.

Peraltro, sulla relata di notifica sono state apposte anche le generalità di-OMISSIS-, con l’indicazione degli estremi della carta di identità.

Pur a prescindere da tali assorbenti rilievi preliminari, che dimostrano l’avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato da parte di entrambi i destinatari, anche in ragione della condizione personale del ricorrente, verosimilmente assistito dalla -OMISSIS-, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, avendo il ricorrente impugnato il provvedimento e risultando pertanto ogni eventuale e ipotetico vizio della notifica sanato dalla tempestiva impugnazione dell’atto da parte di tutti i destinatari.

Sul punto è appena il caso di rilevare che il principio dell’art. 156, terzo comma, c.p.c. , per il quale il conseguimento dello scopo al quale l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che la non corretta notifica dell’atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare. (cfr, ex multis, Cons Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2015, n. 4884; T.a.r. Catania, 23/11/2017, n. 2722).

Anche le censure relative alla violazione degli artt. 7 e 10 della L. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento, non sono fondate, in ragione del carattere strettamente vincolato del provvedimento, che costituisce un atto dovuto per l’Amministrazione.

Pertanto, la mancata partecipazione del privato al procedimento di sgombero di un immobile requisito e confiscato, è irrilevante, anche ai sensi dell’art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, poiché il provvedimento di sgombero è atto dovuto, per la sua natura vincolata ai sensi degli artt. 47 comma 2, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 e 823 comma 2, c.c. (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25/07/2016, n. 3324; Cons. St., sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169; Consiglio di Stato Sez. III Sent. del 31.10.2018; Cons. Stato, sez. III, n. 1499/2019).

Venendo al secondo ordine di censure, giova premettere che, in tema di sgomberi di beni sequestrati alla criminalità organizzata, la giurisprudenza consolidata e condivisa da questo Collegio ha statuito che l’ordinanza di sgombero, come congegnata dal legislatore, è riconducibile all’esercizio di un potere vincolato e costituisce un “atto dovuto”, strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto ex art. 45 co. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8.1.07, n. 57).

Pertanto, ai sensi dell’art. 47 comma 2, d.lgs. n. 159/2011, l’adozione dell’ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità organizzata costituisce, per l’ANBSC, un atto dovuto, atteso che essa ha il potere-dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero un bene che, per effetto della confisca, acquisisce un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche. Il che determina l’assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (Cons. Stato, Sez. III, 5.7.16, n. 2993 e 16.6.16, n. 2682).

Per tali ragioni, i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, quale misura di prevenzione antimafia, diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce penali (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 10/12/2020, n. 7866) e travolgono, ai sensi dell’art. 52, comma 4,del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche i contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

Ed invero, ai sensi degli artt. 45,47 e 48, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell’art. 823 c.c., il bene acquisito per effetto della confisca ha ormai assunto una impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato; ne consegue che l’ordinanza di sgombero costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l’Agenzia comunque assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato i beni stessi per la successiva destinazione a finalità istituzionali e sociali, sottraendoli ai soggetti nei confronti dei quali è stata applicata, in via definitiva, la misura patrimoniale e che pertanto il provvedimento non necessita di ulteriore motivazione.

In definitiva, il “potere/dovere” dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato alla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene stesso.

Deve altresì escludersi che occorra un giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato, essendo lo stesso già stato effettuato dal legislatore, il quale ha ritenuto prevalente l’esigenza di contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato, ottenuta con il provvedimento ablatorio finale, di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico, che rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione individuare, con atti che necessariamente esulano dall’oggetto del giudizio di impugnazione dell’ordinanza di sgombero. Pertanto, rispetto ad un provvedimento di sgombero, non può più affermarsi la necessità di comparare l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela, con riferimento non solo all’an ma anche al quando della consegna (cfr. Cons. St., sez. III, n. 6706 del 2018, n. 6193 del 2018 e n. 5669 del 2018; Consiglio di Stato sez. III, 05/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 05/02/2020), n. 926).

Venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, si rileva che l’immobile è stato confiscato nell’ambito del procedimento -OMISSIS- e che confisca è divenuta definitiva a seguito di provvedimento n. 288/2017 emesso dalla Corte di Cassazione in data 6.3.2017.

Tale definitività non può essere messa in discussione dinanzi a questo Tribunale, non avendo i ricorrenti esperito gli appositi mezzi di impugnazione straordinaria all’uopo previsti nell’ambito del procedimento penale e di quello finalizzato a disporre le misure di prevenzione.

Pertanto, il bene deve essere considerato oramai acquisito in via definitiva al patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto l’ordinanza di sgombero, riconducibile all’esercizio di un potere vincolato, costituisce effettivamente un atto dovuto strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto ex art. 45 co. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8 gennaio 2007, n. 57).

Al momento dell’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento di confisca corrisponde per l’Agenzia il potere-dovere di ordinare alla parte ricorrente di lasciare libero il bene, avendo lo stesso acquisito, per effetto del provvedimento ablatorio, una impronta rigidamente pubblicistica che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche.

Ne deriva l’assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169).

Neppure possono valere le censure relative alla violazione del diritto all’abitazione, costituzionalmente e convenzionalmente tutelato, ovvero alla violazione del divieto di responsabilità per fatto altrui.

Sul punto, deve infatti rilevarsi che ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, la disciplina di settore ritiene condizione sufficiente che il soggetto, indiziato di uno dei delitti previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 159/2011, mostri la disponibilità diretta o indiretta di beni che si ritengono frutto di attività illecite.

Com’è stato già rilevato, “La norma è diretta ad evitare che l’effettiva disponibilità del bene sia occultata tramite l’intestazione fittizia ad altri soggetti, qualunque sia la forma adottata: la “disponibilità” del bene può essere infatti “diretta” (titolarità del diritto di proprietà, del diritto reale, del diritto di credito, etc.) o “indiretta” oppure “per interposta persona fisica o giuridica”.

La c.d. “disponibilità indiretta” ricorre quando, al di là della formale intestazione del bene a un terzo diverso dalla persona del proposto, quest’ultimo ne sia l’effettivo dominus potendo determinarne la destinazione o l’impiego. In buona sostanza, ai fini del sequestro e della confisca, non è dunque richiesta la dimostrazione che il soggetto sia titolare del bene, giacché è sufficiente accertare che possa in qualsiasi maniera determinane la destinazione o l’impiego. Tali misure preventive reali sono quindi legittimamente disposte su tutti quei beni di cui il soggetto “risulta poter disporre direttamente o indirettamente”; per disponibilità si intende una situazione di fatto tra il soggetto indiziato e la cosa, a nulla rilevando l’esistenza dei vari titoli giuridici. In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di “disponibilità” di tali beni da parte del prevenuto – senza necessità di specifici accertamenti – in assenza di elementi contrari (cfr. Cass., sez. V, 26 ottobre 2015, 266142).” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 01499/2019).

Risulta pertanto legittima l’emanazione dell’ordinanza di sgombero nei confronti degli odierni ricorrenti, sia a volerli considerare occupanti sine titulo, sia a volerli considerare comodatari a titolo gratuito.

Quanto all’asserito lesione al diritto all’abitazione, è utile ricordare che proprio la Corte di Strasburgo ha già avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità della confisca disposta quale misura di prevenzione antimafia, affermando in particolare che: i) la confisca come misura di prevenzione, non solo non confligge con le norme della CEDU, ma anzi è una misura indispensabile per contrastare il crimine (sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, in causa 12954/87; Decisione 4 settembre 2001, Riela c. Italia, in causa 52439/09).; ii) la confisca deve essere, in ogni caso, conforme alle prescrizioni dell’art. 1, primo paragrafo, del Protocollo n. 1 alla Convenzione, ed a tal fine deve rispettare due limiti: deve, cioè, essere irrogata sulla base di una espressa previsione di legge e deve realizzare il giusto equilibrio tra l’interesse generale e la salvaguardia del diritti dell’individuo (sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. c. Italia, in causa 75909/01); iii) per la Corte inoltre non costituisce di per sé violazione né della CEDU, né del Protocollo n. 1, l’inversione dell’onere della prova, in base al quale è il prevenuto a dover dimostrare l’origine lecita dei beni di cui dispone (Decisione 5 luglio 2001, Arcuri c. Italia, in causa 52024/99 che ha affermato che “la presunzione d’innocenza non è assoluta”), fermo restando, ovviamente, il diritto incoercibile del prevenuto a fornire con ogni mezzo la prova contraria (sentenza 23 dicembre 2008, Grayson e Barnham c. Regno Unito, nelle cause riunite 19955/05 e 15085/06, 40, 41 e 45 della motivazione); iv) la Corte, con riferimento all’ipotesi di confisca ai danni di un terzo, diverso dal reo o dal prevenuto, ha, in varie occasioni, affermato che il requisito del giusto equilibrio è rispettato quando al terzo proprietario dei beni confiscati sia data la possibilità di un ricorso giurisdizionale (per es. Decisione 26 giugno 2001, C.M. c. Francia, in causa 28078/95).

Peraltro, com’è stato efficacemente rilevato dalla giurisprudenza del giudice d’appello: “Va evidenziato che la misura in causa si inserisce nel quadro di una politica di prevenzione criminale che si rende quanto mai necessario in considerazione di come in Italia il fenomeno della criminalità organizzata abbia ormai raggiunto proporzioni davvero preoccupanti; i profitti smisurati che le associazioni di stampo mafioso traggono dalle loro attività illecite conferiscono loro un potere la cui esistenza mette in discussione la supremazia del diritto nello Stato.

In tali circostanze, tenuto conto del margine di apprezzamento che hanno gli Stati quando disciplinano “l’uso dei beni conformemente all’interesse generale”, l’ingerenza nel diritto al rispetto e al godimento dei beni non è sproporzionato rispetto allo scopo legittimo perseguito (Corte EDU, 17 giugno 2014, Cacucci e Sabatelli c. Italia; id., 17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Italia).“(Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 01499/2019).

Venendo, infine, alle censure relative all’esiguità del termine concesso per lo sgombero, deve rilevarsi che le stesse non possono essere favorevolmente apprezzate in ragione della risalente conoscenza del procedimento relativo alla confisca ed all’effettuazione di apposito sopralluogo, da parte delle Forze di Polizia, in data precedente all’emanazione del provvedimento di sgombero.

Peraltro, non risulta che il termine di 120 giorni, assegnato dall’Amministrazione, abbia privato i ricorrenti della possibilità di impugnare il provvedimento e di proporre la relativa domanda cautelare.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto, non risultando il provvedimento inficiato dai vizi lamentati dai ricorrenti, impregiudicata rimanendo ogni ulteriore azione che l’Amministrazione dovrà intraprendere a tutela della condizione di salute del ricorrente, come emergente dagli atti di giudizio.

Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda oggetto di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate, nonché ogni indicazione di luogo relativa all’ubicazione degli immobili.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 settembre 2023 e 24 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 DIC. 2023.

Allegati

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