SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2021, proposto da
(omissis), questi ultimi nella qualità di genitori del primo, rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1.-del verbale in data 7 giugno 2021 n.8 del Consiglio della Classe 5ITET ELETTROTECNICA dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “(omissis)”, con sede a Bari alla via (omissis), relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/2021 per la parte riguardante la valutazione dell’alunno (omissis):
– griglia di valutazione nella materia Elettronica ed Elettrotecnica “voto 4” e “l’alunno non ha recuperato il debito formativo del primo quadrimestre e non ha mai svolto e consegnato gli esercizi assegnati per casa durante l’anno scolastico”;
– griglia di valutazione della materia Tecnologie e Progettazione di sistemi elettrici ed elettronici “votazione 4”;
– valutazione finale del Consiglio di Classe: “l’alunno ha frequentato le lezioni in modo discontinuo, dimostrando capacità generali e competenze elaborative non accettabili; la partecipazione al dialogo educativo è stata passiva e superficiale. I risultati conseguiti a livello di conoscenze, competenze e capacità specifiche sono carenti in alcune o tutte le aree disciplinari e l’impegno non è risultato adeguato a colmare le lacune. Il Consiglio di classe, valutando non adeguate la preparazione globale acquisita dal candidato, e in considerazione dell’art.6 del DPR 122/2009, dispone la non ammissione dell’alunno agli esami di Stato”;
– di ogni atto connesso, conseguente e presupposto ancorché non conosciuto comunque lesivo della posizione del ricorrente;
nonché per la declaratoria del diritto dell’alunno (omissis) ad essere ammesso a sostenere l’esame di maturità per l’anno scolastico 2020/2021 con condanna al risarcimento del danno da stabilirsi in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Considerato che
-parte ricorrente si duole della mancata ammissione agli esami di maturità relativi all’anno scolastico 2020/2021 dello studente in epigrafe meglio indicato, in ragione dell’attribuzione di due insufficienze in materie tecniche (elettronica ed elettrotecnica voto 3; Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici voto 4), a fronte di votazioni più che sufficienti in tutte le altre materie (educazione civica: 8, lingua e letteratura italiana: 7, lingua inglese: 6, Matematica: 6; Sistemi automatici: 6; religione cattolica: moltissimo; Storia: 7, Scienze motorie e sportive:7);
-lo studente in parola è affetto da disturbo oppositivo provocatorio in soggetto con ritardo intellettivo di grado lieve, con problemi di disattenzione e iperattività, problematiche affettivo relazionali, immaturità e obesità ed è stato riconosciuto dalla competente commissione medica sanitaria invalido al 50%;
-in ragione di questo è stato destinatario di un piano individuale (cd. P.E.I.), previsto dalla legge n. 104/92 per garantire agli studenti portatori di handicap il diritto all’istruzione e all’educazione mediante l’integrazione scolastica, realizzata –per quel che qui rileva- attraverso un adattamento della metodologia utilizzata e delle modalità di valutazione alle condizioni particolari dello studente;
-con particolare riferimento alle due materie indicate, parte ricorrente lamenta che i docenti non abbiano provveduto a fornire al ragazzo il giusto materiale per l’apprendimento e che le valutazioni non siano state svolte con le modalità previste dalla legge (legge n. 104/92, O.m. n.90/2001 e d.P.R. n. 122/2009 in relazione agli artt. 34 e 97 Cost.) e dal piano educativo individuale; più in generale, contesta il giudizio complessivo di inadeguatezza delle capacità generali e competenze elaborative sviluppate, tradottosi in un giudizio di inadeguatezza della “preparazione globale” da cui è conseguita la non ammissione agli esami finali, che non avrebbe tenuto conto del complesso delle aree disciplinari e del fatto che lo studente, in alcune materie, non sarebbe stato valutato utilizzando modalità consone ai suoi bisogni, secondo le indicazioni del P.E.I., tenuto altresì conto degli effetti sulla frequenza scolastica della particolare congiuntura emergenziale determinata dal covid;
-con ordinanza di questa Sezione n.404/2021, veniva respinta l’istanza cautelare in ragione del fatto che la sessione d’esami svoltasi nel luglio 2021 si fosse già conclusa all’atto della proposizione dell’istanza stessa (8.8.2021);
Ritenuto che sussista ad oggi l’interesse alla decisione del merito della controversia, come confermato da parte ricorrente, posto che non ci sono impedimenti oggettivi alla riconvocazione del consiglio di classe per la riconsiderazione delle determinazioni assunte, con possibile ammissione agli esami di maturità che saranno prossimamente espletati presso lo stesso Istituto, dovendo l’annullamento giurisdizionale comportare –in linea di principio- la reintegrazione in forma specifica della pretesa azionata in giudizio, ove riconosciuta fondata; in buona sostanza, non si rinvengono nel caso in esame sopravvenute “ragioni ostative ad una pronunzia di merito”, che sole giustificherebbero –ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.- una pronunzia di sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che, nella fattispecie, la pretesa sia fondata alla luce delle censure svolte nei due motivi di ricorso sinteticamente riportati, giacché il giudizio di inadeguatezza espresso sulla base delle due insufficienze non ha in effetti tenuto conto dei risultati significativamente positivi raggiunti dallo studente in tutte le altre materie né risulta che un così severo giudizio complessivo sia stato preceduto da una verifica circa l’adeguatezza degli strumenti e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti nelle due materie nelle quali ha riportato l’insufficienza, se o meno parametrati ai bisogni dello studente e conformi alle previsioni del P.E.I. (cfr. le dettagliate prescrizioni riportate pag. 4 del piano in questione), anche tenuto conto delle difficoltà generali e delle ricadute sulla proficua frequentazione scolastica determinate dalla pandemia;
Ritenuto in conclusione di accogliere il gravame e disporre, per l’effetto, l’annullamento del verbale impugnato nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, con conseguente riconvocazione del Consiglio di classe per la riconsiderazione dei risultati conseguiti dallo studente nell’a.s. 2020/2021 ai fini dell’ammissione agli esami di questa sessione, onde consentirgli di concludere il ciclo di studi attraverso il conseguimento del diploma finale;
Ritenuto di procedere alla compensazione tra le parti delle spese di causa, in considerazione della peculiarità della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla nei limiti dell’interesse di parte ricorrente gli atti impugnati, disponendo la conseguente riconvocazione del Consiglio di classe per la riconsiderazione dei risultati conseguiti nell’a.s. 2020/2021, ai fini dell’ammissione agli esami di questa sessione per il conseguimento del diploma conclusivo del ciclo di studi. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
