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T.A.R. Puglia sez. III, 17/01/2022, n. 80

Massima

La bocciatura scolastica, in particolar modo in periodi di emergenza come quello pandemico, richiede una motivazione adeguata e dettagliata da parte del Consiglio di classe, supportata da una comunicazione trasparente e costante tra istituzione scolastica e famiglia.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 918 del 2021, proposto da (omissis) e (omissis) , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) e (omissis) , con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (omissis)  in Bari, piazza (omissis) ;

contro

Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Liceo Statale (omissis) , in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa concessione di provvedimenti cautelari

dei seguenti atti: 1) il verbale del Consiglio della Classe III Sez. C – Liceo linguistico del 10.6.2020 prot. n. 4205, nella parte d’interesse in cui il minore (omissis) non risulta ammesso alla classe successiva; 2) l’elenco degli ammessi alla classe quarta pubblicato in data 12.6.2021, nella parte in cui non compare il nome del minore (omissis) ; 3) ogni ulteriore atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto e comunque lesivo della posizione degli istanti, nella indicata qualità; 4) ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto; e per la declaratoria, anche in via cautelare del diritto degli istanti, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sull’alunno (omissis) , a vedere ammesso, con riserva, il figlio minore a partecipare alla classe quarta, con conseguente obbligo di adozione del relativo provvedimento di ammissione con riserva alla classe quarta;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022, il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I – L’alunno (omissis) , nell’anno scolastico 2020/2021, frequentava la classe III sez. C del Liceo linguistico presso l’Istituto scolastico (omissis) , in modalità digitale a distanza (DDI) a motivo delle disposizioni regionali sull’emergenza pandemica da Covid 19.

Al termine dell’anno scolastico risultava che l’alunno era stato assente un solo giorno, aveva avuto sette ritardi e goduto di 13 permessi.

A seguito dello scrutinio finale, l’alunno non era ammesso alla classe quarta, avendo riportato una votazione di profitto sufficiente (voto 6) in sette materie e una votazione di lieve insufficienza (voto 5) in sei materie (con voto 7 in comportamento).

Tale scrutinio finale era reso noto in data 12/06/2021, con la pubblicazione dell’elenco degli alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva.

La determinazione coglieva di sorpresa i genitori dell’alunno, i quali, nelle rare comunicazioni con i docenti, in particolare con la coordinatrice didattica, avevano ricevuto rassicurazioni circa la possibilità di recupero nel rendimento scolastico del figlio, tenuto conto della mancanza di gravi insufficienze.

Nonostante le specifiche richieste, né il Dirigente scolastico né la coordinatrice chiarivano ai genitori le motivazioni della bocciatura dell’allievo, il quale aveva riportato una votazione media conclusiva pari a 5.90, poco compatibile con la scelta di arrotondare per difetto tutte le votazioni conseguite nelle materie di studio.

I coniugi (omissis)  avanzavano richiesta scritta di audizione dell’alunno e di accesso agli atti in relazione al verbale dello scrutinio finale del 10/06/2021, evidenziando chiaramente le ragioni del loro personale, concreto e attuale interesse ad agire.

Con nota prot. n. 4730 del 07/07/2021, il Dirigente scolastico respingeva l’appuntamento con l’allievo e negava agli istanti l’accesso agli atti richiesto con la seguente motivazione: “ritengo che la stessa sia infondata in quanto tutti i voti e tutte le motivazioni del Consiglio di classe vi sono state comunicate in mia presenza dalla prof.ssa (omissis) con dovizia di particolari che va addirittura oltre ogni legittima curiosità”.

Gli istanti presentavano all’Ufficio Scolastico per la Puglia istanza di riesame in autotutela (prot. n. 17448 del 12/07/2021). L’Ufficio Scolastico, con nota prot. n. 19520 del 03/08/2021, trasmetteva l’istanza di riesame in autotutela all’Istituto scolastico ma la richiesta rimaneva inevasa.

Insorgono i ricorrenti, con il ricorso notificato l’8.9.2021 e depositato il 9.9.2021, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e della errata valutazione dei presupposti, carenza assoluta di motivazione; 2) violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della totale irragionevolezza del provvedimento amministrativo impugnato; in particolare, mancata valutazione della capacità di recupero dell’alunno e totale assenza di comunicazione scuola – famiglia; 3) disparità di trattamento ed eccesso di potere, mancata valutazione di circostanze decisive; 4) istanza istruttoria, ex artt. 63 c.p.a. e 210 c.p.c.

Con successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le loro deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio. Con successiva memoria eccepisce inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Con decreto n. 375 del 14.9.2021, è accolta la domanda di misura cautelare interinale dei ricorrenti

Con ordinanza collegiale n. 407 del 4.10.2021, questa Sezione sospende in via cautelare l’esecutività dei provvedimenti impugnati.

All’udienza del 13 gennaio 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – La domanda di accesso istruttorio agli atti dell’Amministrazione può ritenersi soddisfatta, poiché l’Amministrazione ha provveduto al deposito dei verbali e documenti richiesti, in data 30.09.2021.

III – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

IV – L’Amministrazione, nelle sue difese, riconosce di non essere stata tempestiva nel produrre la documentazione di causa, la qual cosa ha di certo agevolato l’accoglimento della domanda cautelare dei ricorrenti, ma, conclusivamente, deduce – a conferma della sua domanda di reiezione del gravame – quanto segue: “Nel mese di novembre, (omissis) veniva indirizzato ai corsi di recupero di Inglese, Spagnolo e Italiano, i quali, eccetto quello di Inglese, non si attivavano in ragione della grave emergenza pandemica e del numero limitato di partecipanti. I docenti, pertanto, lo indirizzavano per tali materie a un recupero in itinere, mentre per il corso di recupero di Italiano, lo stesso veniva orientato dalla docente (omissis)  al corso di recupero tenuto dalla prof.ssa (omissis). Nonostante tali indicazioni, l’alunno decideva di non frequentare le lezioni del corso di recupero di italiano, risultando comunque impreparato durante le verifiche prestabilite… A febbraio, a conclusione del primo quadrimestre, l’alunno veniva quindi avviato ai corsi di recupero in Matematica (con la prof.ssa (omissis)), Spagnolo (con prof.ssa (omissis)) e Inglese (con prof.ssa (omissis) ). Il Consiglio di classe, in quell’occasione, nonostante l’alunno avesse concluso il primo quadrimestre con sette insufficienze, riteneva opportuno far frequentare un massimo di 3 corsi, preferendo le materie di indirizzo… L’alunno, infatti, non superava con successo tutti i corsi di recupero e riportava ancora insufficienze in Spagnolo e Inglese. Inoltre, con particolare riguardo al corso di Spagnolo, risultava che (omissis) aveva presenziato solo al 22% delle lezioni – meno della metà – e che non aveva superato la prova di recupero… Nel corso dell’anno scolastico, come accuratamente dichiarato nel verbale del Consiglio di classe del 10.06.2021, i docenti hanno avuto cura di contattare la famiglia per aggiornarla costantemente sullo stato del ragazzo, anche e soprattutto per mezzo della Coordinatrice di classe, la quale interloquiva solitamente con la madre… l’alunno (omissis) mostrava una perdurante assenza di partecipazione e di interesse all’attività di studio, tenendo comportamenti irrispettosi e denotanti totale disimpegno, quali omettere di azionare la telecamera e il microfono nelle lezioni telematiche, disertare le lezioni dei corsi di recupero e presentarsi impreparato alle verifiche”.

V – Le deduzioni della Difesa erariale, in qualche modo, destituiscono di fondamento alcuni dei presupposti delle misure cautelari concesse con il decreto presidenziale n. 375/2021 e con l’ordinanza collegiale n. 407/2021.

VI – Nondimeno, la bocciatura scolastica subita dall’allievo (omissis) resta carente di motivazione e adottata in assenza di una ragionevole e adeguata valutazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’anno scolastico 2020/2021, durante il quale l’allievo ha seguito le lezioni con la modalità della didattica digitale integrata (DDI).

La rilevata carenza di motivazione permane anche alla luce dell’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione, dalla quale non è dato comprendere la precisa ragione sottesa alla decisione del Consiglio di classe di non ammettere il minore al quarto anno di Liceo, piuttosto che ammetterlo con debiti formativi, tenendo conto delle oggettive difficoltà dell’anno scolastico, durante la fase più recrudescente dell’emergenza pandemica da Covid 19.

Invero, la decisione dei docenti non è del tutto coerente con la votazione complessiva riportata dall’allievo (cioè con la votazione media finale, pari a 5.91/10), mentre le lamentele degli insegnanti, riportate nel verbale versato in atti, appaiono generiche, prive di riferimenti specifici, stante la mancata indicazione dei docenti e delle materie in cui il minore avrebbe mostrato “disinteresse”, ovvero “non avrebbe consegnato i compiti su Classroom”.

Non si è considerato che le lezioni, come i corsi di recupero, non erano in presenza e, in un certo senso, si giunge a stigmatizzare il fatto che “la famiglia avrebbe optato per la Dad”, come elemento penalizzante nella valutazione dei docenti. In altri termini, l’Istituzione scolastica sembra giudicare negativamente il merito della scelta dei ricorrenti di tutelare la salute del figlio in un periodo particolare come quello dell’anno scolastico 2020-2021; scelta, peraltro, effettuata nel rispetto delle rigorose, quanto discusse disposizioni emergenziali regionali in Puglia.

VII – La circostanza della presunta comunicazione alla famiglia delle valutazioni sull’alunno è smentita dalla documentazione relativa allo scambio di messaggi intercorso con la coordinatrice dei docenti, prof.ssa (omissis).

Può rilevarsi, infatti, come quest’ultima, proprio in data 10/06/2021, ovvero lo stesso giorno in cui si è tenuto lo scrutinio finale, avesse rassicurato la sig.ra (omissis), madre dell’alunno. Ciò dà conferma di un atteggiamento di parziale incertezza comunicativa (se non proprio di reticenza) dell’Istituzione scolastica nell’interlocuzione con i genitori e con l’allievo.

Non a caso, solo dopo il ricorso al T.a.r. è stato concesso ai ricorrenti di prendere visione della documentazione relativa alla posizione dell’allievo. Tale comportamento è riconosciuto come inadeguato dallo stesso Dirigente scolastico, prof. (omissis), il quale nel suo “rapporto informativo” ammette che la mancata consegna dei verbali di scrutinio ai genitori dell’alunno “rappresenta un errore sul piano formale”.

VIII – Non è priva di rilievo la circostanza che l’alunno (omissis) abbia preferito trasferirsi presso altro Istituto superiore, dove ha iniziato con sufficiente profitto un nuovo percorso scolastico, atteso che, in virtù delle menzionate misure cautelari di questo T.a.r. (avverso le quali l’Amministrazione non ha proposto appello cautelare, non ostacolando l’esecuzione del giudicato cautelare), si è potuto iscrivere alla classe quarta del Liceo, integrandosi in una nuova classe con nuovi compagni e nuovi docenti.

L’accoglimento del ricorso si pone, dunque, in continuità con le misure cautelari già concesse, sì da consentire al minore il prosieguo di un percorso di studi all’interno della IV classe del Liceo, senza traumi e con regolarità, e da preservarne la serenità per il completamento di una positiva carriera scolastica.

È questo uno di quei rari casi nei quali l’accoglimento della misura cautelare, avente contenuto non solo strumentale ma anche sostanzialmente decisorio, condiziona l’esito del giudizio di merito, anticipandone gli effetti e, in qualche modo sostituendoli (contra: T.a.r. Campania Salerno I, 31.7.2017 n. 1263), al punto che si potrebbe addirittura valutare il decorso dei quattro mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico e il ritrovato buon andamento scolastico dello studente come sopravvenienze fattuali tali da rendere improcedibile la decisione di merito.

IX – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:

 

(omissis)

Allegati

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