SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2020, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Tribunale di Trani – Ufficio Centrale Elettorale non costituito in giudizio;
nei confronti
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensiva
dell’atto verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Trani; di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso e consequenziale, ivi comprese i verbali di scrutinio;
nonché per l’accertamento dell’attribuzione del secondo seggio alla lista Forza Italia, anziché alla lista Fratelli D’Italia e per la correzione del verbale “Prospetto dei quozienti”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Il ricorrente agisce nella veste di delegato alla presentazione della lista “Forza Italia” in occasione della competizione elettorale tenutasi nelle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’elezione del Sindaco della città di Trani e per il rinnovo del Consiglio Comunale.
Egli chiede al Tar l’annullamento, previa sospensiva: a) del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Trani; b) di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso consequenziale, ivi compresi i verbali di scrutinio; propone, altresì, azione di accertamento dell’attribuzione del secondo seggio alla lista Forza Italia, anziché alla lista Fratelli d’Italia e la correzione del verbale Prospetto dei quozienti.
A sostegno del ricorso deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; eccesso di potere (travisamento; malgoverno; illogicità, sviamento). Il deducente formula domanda di verificazione intesa all’accertamento delle illegittimità denunciate e dei voti da attribuire a Forza Italia, con assegnazione consequenziale del secondo seggio alla lista e, di conseguenza, al candidato classificatosi secondo dopo Pasquale De Toma, già proclamato consigliere comunale.
Si è costituito in giudizio il controinteressato (omissis) per resistere al ricorso del quale chiede che venga dichiarata l’inammissibilità sotto concorrenti profili e il respingimento siccome infondato.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2021 la controversia è passata in decisione nelle forme dell’art. 60 del cp.a.
Il Collegio deve prendere in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso, per come sollevate dalla difesa del controinteressato (omissis).
Quest’ultimo ha eccepito l’inammissibilità del gravame: a) per difetto di legittimazione ad agire del delegato alla presentazione della lista elettorale; b) per omessa notifica all’ente della cui elezione si tratta, ex art. 130, comma 3, c.p.a.; c) per mancato superamento della prova di resistenza.
Il ricorso è inammissibile per omessa notifica al Comune di Trani.
Il Collegio rileva che l’impugnazione è stata proposta nei confronti dell’Ufficio Centrale Elettorale presso il Tribunale di Trani, individuato dal Mangione quale unica amministrazione resistente.
E, tuttavia, l’art. 130, comma 3 del c.p.a. stabilisce che “il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2 – decreto di fissazione dell’udienza di discussione della causa in via di urgenza – all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni, “.
La corretta instaurazione del contraddittorio processuale presuppone, pertanto, che il ricorso in materia di elezioni comunali sia notificato imprescindibilmente all’Amministrazione che fa propri i risultati della competizione elettorale – ente della cui elezione si tratta – e, cioè, nel caso che ci occupa, al Comune di Trani, e non già all’organo temporaneo che ha svolto il procedimento elettorale, destinato a dissolversi con la proclamazione degli eletti.
La ratio della disposizione sopra citata va rintracciata nella esigenza di evocare in giudizio l’amministrazione resistente in base ad un criterio di imputazione sostanziale e non meramente formale degli effetti dell’atto emanato.
Nel caso di specie, il verbale di proclamazione degli eletti è senz’altro adottato dall’Ufficio centrale elettorale presso il Tribunale di Trani ma non ci sono dubbi che il Comune di Trani sia unica amministrazione cui sono riferibili i risultati elettorali in esso riportati, con i quali è espressa la volontà della comunità di riferimento e che, pertanto, risente degli effetti della decisione giurisdizionale odierna.
E’, dunque, il Comune di Trani a doversi intendere quale parte processuale in senso sostanziale trattandosi di amministrazione cui sono imputati gli effetti della competizione elettorale.
Né può ritenersi che l’Ufficio Centrale elettorale – organo di un’Amministrazione statale – abbia un interesse alla conservazione dei propri atti e che, per ciò stesso, vada individuato quale contraddittore necessario nel giudizio proposto ex art. 130 del c.p.a., atteso che si tratta di organo straordinario collocato in posizione di neutralità nell’ambito della competizione elettorale.
La proposizione di un ricorso nei riguardi di un organo o soggetto dell’amministrazione diverso da quello cui l’atto viene imputato dall’ordinamento, esclude dunque che tale organo o soggetto acquisti la qualità di parte in senso sostanziale ed impedisce perciò al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, per l’irregolarità del contraddittorio instaurato nei confronti dell’organo non legittimato a contraddire, il che conduce ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto ai sensi del d.l. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
(omissis)