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T.A.R. Puglia sez. II, 22/02/2024, n. 103

Massima

L’emissione di un provvedimento di divieto di accesso agli stadi (DASPO) richiede una motivazione solida e basata su prove concrete che dimostrino la pericolosità del soggetto, non essendo sufficiente la mera partecipazione ad un corteo non autorizzato in prossimità dello stadio.

Supporto alla lettura

DASPO

Il Daspo (da “D.A.SPO.”, acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive”) è una misura prevista dalla legge italiana nata al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi e poi allargata alla tutela degli atleti da ogni forma di offesa verbale, quanto meno rimandabile alla sfera razziale.

Il Daspo vieta al soggetto ritenuto pericoloso di accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.

Il provvedimento viene emesso dal questore e la sua durata va da uno a cinque anni, in base alle modifiche del cosiddetto Decreto Pisanu varato nel febbraio 2007 dopo gli scontri di Catania.

Può essere accompagnato dall’obbligo di presentazione a un ufficio di polizia in concomitanza temporale delle manifestazioni vietate. Viene sempre notificato all’interessato; nel caso in cui ad esso si affianchi anche la prescrizione della firma, è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Entro 48 ore dalla notifica ne deve seguire la convalida da parte del GIP presso il medesimo Tribunale, solo per la parte attenente la firma. Il Questore può autorizzare l’interessato, in caso di gravi e documentate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo in cui questi possa recarsi per apporre le firme d’obbligo in concomitanza delle manifestazioni sportive.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002, inquadra la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere quindi inflitte indipendentemente dalla commissione di un reato.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2024, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Barletta-Andria-Trani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via (omissis);

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

-del provvedimento del Questore della Provincia di Barletta- Andria- Trani in data 8/11/23, notificato il 13/11/23, con il quale, ai sensi dell’ art. 6 della l. 401/89 e successive modifiche, veniva vietato all’ odierno ricorrente l’accesso “ai luoghi, sia del territorio nazionale ove si svolgono competizioni sportive calcistiche di serie A, B, C, ECCELLENZA, PROMOZIONE e serie minori, nella Nazionale Italiana ed agli allenamenti. Ed a tutte le gare della (omissis) anche se non ricomprese nei campionati e nelle competizioni di cui sopra. Il divieto ha validità per la durata di anni cinque (5) dalla data di notifica del provvedimento”;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Barletta-Andria-Trani;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti l’avv. (omissis), su delega dell’avv. (omissis), per il ricorrente e l’avv. dello Stato (omissis), per la difesa erariale;

 

Considerato che, sebbene il provvedimento del Daspo sia connotato da ampia discrezionalità, spettando all’autorità amministrativa la valutazione in concreto dell’inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi, tale valutazione deve fondarsi su di un quadro indiziario preciso, legato alla commissione di fatti specifici indicati dalla legge, sul quale possa ragionevolmente fondarsi un giudizio prognostico di pericolosità;

Considerato che, nella fattispecie, l’unica contestazione mossa al ricorrente contenuta nella motivazione del provvedimento è quella di essersi posto a capo di un corteo non autorizzato munito di megafono, in prossimità dello stadio in cui si sarebbe disputata la competizione sportiva né –dal tenore del provvedimento stesso- appare chiaro in che modo i danni successivamente riscontrati nello stadio siano a lui riconducibili;

Ritenuto che, anche in considerazione dell’entità della misura disposta incidente in modo significativo sulla libertà personale dell’odierno ricorrente, sia opportuno che l’Amministrazione intimata proceda ad una riconsiderazione dei fatti dai quali si ritiene di poter desumere il rischio di pericolo futuro alla pubblica incolumità;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione seconda) accoglie ai fini del riesame.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 giugno 2024. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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