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T.A.R. Puglia sez. II, 21/01/2021, n. 116

Massima

L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto è inammissibile se la notifica presso la sede reale dell’amministrazione avviene successivamente alla presentazione del ricorso.

Supporto alla lettura

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all’art. 112 del Codice del processo amministrativo, l’ottemperanza può essere domandata per:

  • sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
  • sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza;
  • lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l’ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l’Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione.

Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi).

Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza è ad un’ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

  • ordina l’ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
  • dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
  • dichiara l’inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
  • nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione.

Il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2020, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

per l’esecuzione

del decreto di liquidazione delle somme in favore del consulente tecnico d’ufficio emesso dal Tribunale del lavoro di Trani nell’ambito del giudizio iscritto al numero di ruolo generale (omissis) del (omissis) in data (omissis).

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l ‘art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 l’avv. (omissis).

Nessuno è comparso pe le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il dott. (omissis) chiede l’esecuzione del decreto emesso dal Tribunale del lavoro di Trani in data (omissis), non opposto, con il quale si è provveduto alla liquidazione in suo favore delle competenze spettanti in qualità di c.t.u. nel giudizio civile iscritto al numero di registro generale (omissis) del (omissis), per la complessiva somma di € 290,00, ponendo il pagamento della somma a carico del Ministero della salute; chiede, altresì, il pagamento della penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.

Con ordinanza n. 780 del 26 maggio 2020, la Sezione ha rilevato che l’innanzi indicato decreto è stato notificato in forma esecutiva in data 14 marzo 2019 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e non presso la sede “reale” del Ministero della Salute.

Considerato che lo spatium deliberandi di 120 giorni imposto dall’articolo 14 del decreto legge n. 669 del 1996, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione (non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che, eventualmente, il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo) e che la notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell’esperimento dell’azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di danaro, deve quindi essere fatta all’amministrazione presso la sua sede “reale” (ex multis, da ultimo, sentenza n. 475 del giorno 8 aprile 2020 di questa Sezione), con la ridetta ordinanza n. 780 del 2016, la Sezione ha sollevato dubbi sull’ammissibilità della spiegata azione di ottemperanza, assegnando alle parti il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione.

In data 18 giugno 2020, la parte ricorrente ha depositato copia del decreto ottemperando notificato in forma esecutiva presso la sede reale del Ministero in data 15 giugno 2020.

La causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 27 ottobre 2020.

La notifica in forma esecutiva del decreto presso a sede reale del Ministero solo in data 15 giugno 2020 e, dunque, successiva alla proposizione del presente ricorso lo rende inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo.

La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite inter partes.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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