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T.A.R. Puglia sez. II, 02/02/2021, n. 209

Massima

L’inottemperanza reiterata del Ministero della salute alle sentenze esecutive comporta non solo la condanna al pagamento delle somme dovute, maggiorate di interessi e penalità di mora (astreinte), ma anche l’intervento della Corte dei Conti e la nomina di un commissario ad acta per garantire l’esecuzione del giudicato.

Supporto alla lettura

ASTREINTE

L’astreinte (o penalità di mora), è un istituto che prevede l’applicazione di una penale a danno del debitore che violi una condanna all’adempimento.
Si tratta di un’istituto dell’ordinamento francese che trova posto anche nel diritto italiano con l’art. 614 bis c.p.c.. Tecnicamente viene vista come una misura di coercizione indiretta, concretamente consiste in una sorta di penale, imposta dal giudice, che il debitore dovrà pagare in caso di inosservanza o ritardo nell’adempimento per il quale è stato condannato.
L’art. 614 c.p.c. prevede che l’istituto dell’astreinte si applichi con riferimento alle obbligazioni di fare infungibili, di non facere e anche alle ipotesi di inadempimento degli obblighi di consegna e rilascio. Inoltre dispone che tale istituto possa essere concesso dal giudice solo su richiesta di parte e se il provvedimento non risulti manifestamento iniquo nel caso concreto.
Caratteristica di questo istituto è che rappresenta titolo esecutivo, e quindi al verificarsi dell’inadempimento o del ritardo, il creditore potrà subito iniziare un’azione esecutiva ai danni del debitore, notificandogli un atto di precetto, senza necessità di un provvedimento che accerti l’effettiva sussistenza del ritardo o dell’inadempimento. Sarà eventualmente il debitore, tramite opposizione all’esecuzione, a dover dimostrate l’avvenuto adempimento.
Il giudice nel fissare la somma da pagare deve tenere conto di diversi parametri:
 valore della causa;
 natura della prestazione e del danno;
 condizioni patrimoniali delle parti;
 altre circostanze utili.
Anche nell’ambito del diritto amministrativo è presente un istituto riconducibile all’astreinte, infatti l’art. 114 c.p.a. prevede che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione possa essere condannata al pagamento di una penalità di mora nel caso in cui non provveda all’esecuzione del giudicato.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 618 del 2020, proposto dagli avvocati
(omissis), (omissis), rappresentati e difesi da se medesimi, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l’ottemperanza al giudicato

“formatosi sulla sentenza n. (omissis) del Tribunale di Bari Sezione Lavoro , munita della formula esecutiva in data 13/09/2018 e con essa notificata al Ministero della Salute in data 05/10/2018 , passata in giudicato come da attestazione della competente Cancelleria del 28/01/2020 posta in calce alla stessa”, che, per quanto di interesse, “3) condanna il Ministero convenuto a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi turo 4.416,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dci procuratori antistatari”;

per la condanna al pagamento dell’indennità di mora, ex articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;

Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il consigliere (omissis) e uditi per le parti i difensori L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Si dà atto a verbale della presenza dell’avv. (omissis), a seguito del deposito di note d’udienza, ai sensi delle norme citate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1-. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, i ricorrenti, in qualità di difensori distrattari nel giudizio civile, sfociato nella sentenza di cui in epigrafe, hanno richiesto l’esecuzione del relativo giudicato, con la conseguente condanna del Ministero della salute al pagamento delle somme ivi liquidate, avendo in particolare omesso di provvedere al pagamento delle spese di giudizio.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella specie, pur tuttavia, non risulta l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.

2.- Riscontrati gli atti ed i documenti allegati al ricorso, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso; va dunque ordinato al Ministero della salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, nella sua qualità in atti, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;

3.- La domanda volta alla fissazione della penalità di mora (cd. astreinte), quale ulteriore somma, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, da porsi a carico dell’Amministrazione, nel caso di eventuale ulteriore ritardo rispetto alla statuizione di cui sopra nell’esecuzione del giudicato in questione, va pure accolta, stante peraltro il persistente notevole ritardo già maturato nell’assolvimento dell’obbligazione.

La giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 25 giugno 2014 n. 15) ha chiarito che la penalità di mora di che trattasi assume una valenza sanzionatoria, quale tecnica compulsoria (indiretta), che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria (diretta), che permea il giudizio di ottemperanza, sì da svolgere finanche una funzione deterrente e general-preventiva, volta a condurre l’Amministrazione ad eseguire la sentenza del giudice, senza ulteriori indugi.

In concreto, il Ministero della sanità rappresenta un’amministrazione significativamente inadempiente in quanto risulta quella più frequentemente evocata in giudizio dinanzi a questo Tribunale con i ricorsi in ottemperanza della suddetta specie. In effetti, tale inadempimento persiste in modo sistematico, pur essendo il diritto degli istanti già definitivamente riconosciuto dal giudice civile (con relativa condanna esecutiva) e non essendo quindi facilmente rintracciabili ragioni di opposizione nel merito.

In questa situazione, in cui l’esito delle azioni proposte appare sostanzialmente facilmente prevedibile, lo stesso instaurarsi del contenzioso produce ulteriori aggravi di costo certi, costituiti dalle spese spettanti ai difensori, e, in generale, un non ottimale impiego delle risorse della Giustizia amministrativa.

In ogni caso, neppure possono addursi difficoltà di tipo contabile, poiché l’Amministrazione, obbligata in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, anche in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo.

Di conseguenza, deve ritenersi che, nella fattispecie, la Sezione possa fissare la somma di denaro dovuta dal resistente Ministero per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, dovendosi escludere, per i motivi sovraesposti, l’iniquità della penalità o la presenza di altre ragioni ostative.

A norma dell’articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo, come integrato dall’articolo 1, comma 781, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo, dunque, il Collegio determina, quale penalità di mora (c.d. astreinte), la somma di € 10 (dieci) per ogni giorno di ritardo, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza. Tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

Al proposito, non è superfluo aggiungere che tale quantificazione non può che discostarsi dall’indicazione contenuta nell’ultima parte del novellato articolo 114, quarto comma, lettera e) (“detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”), poiché un tasso annuale basso come quello attuale non può evidentemente svolgere alcuna “funzione coercitivo-sanzionatoria”, finendo tale criterio di liquidazione per frustrare la stessa finalità della norma.

4.- Stante la sopraddetta inottemperanza, peraltro reiterata in fattispecie simili, va disposta la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti in Roma, per le valutazioni di competenza.

5.- Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff. 4 – Indennizzi ex L. 210/1992) del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale, senza maturare alcun diritto al compenso, dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di n. 60 giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.

6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso, in applicazione dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori di legge. C.U. rifuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria della sezione la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti in Roma.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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