SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2020, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall’Avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via (omissis);
contro
il Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Bari – sezione lavoro n. 1327/2019 in data 20 maggio 2019 munita di formula esecutiva il 12 luglio 2019 e notificata nelle date del 13 e 19 luglio 2019, limitatamente al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. (omissis) nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, presente a verbale l’Avvocato Giacomo Tarantini, a seguito del deposito di note di udienza, ai sensi delle citate disposizioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 28.04.2020 e depositato il giorno successivo, il Sig. (omissis) chiede l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Bari – sezione lavoro in data 20 maggio 2019, munita di formula esecutiva il 12 luglio 2019 e così notificata nelle date del 13 e 19 luglio 2019, limitatamente al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado, liquidate, rispettivamente, in € 2.000,00 (duemila/00) e € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
1.1. Chiede altresì la corresponsione delle cd. astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., nella misura prevista dal dlgs 231/2002 per le transazioni commerciali.
2. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Chiamato il ricorso in decisione nella camera di consiglio del 23 settembre 2020, con ordinanza collegiale n. 1237 del 5 ottobre 2020, è stato ordinato al ricorrente di depositare l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, condizione richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
3.1. In data 20 ottobre 2020 il ricorrente ha adempiuto al suddetto incombente.
4. Quindi nell’udienza del 25 novembre 2020, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato introitato per la decisione.
4.1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito specificati.
5. Occorre considerare:
a) la sentenza è passata in giudicato per mancata proposizione di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 19 ottobre 2020;
b) la sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Interno nelle date del 13 e 19 luglio 2019;
c) è quindi decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997.
5.1. Ne consegue che deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e competenze, oltre accessori di legge, in base alla sentenza della Corte d’Appello di Bari – sezione lavoro in data 20 maggio 2019, il tutto maggiorato degli interessi legali computati dalla liquidazione in sentenza al soddisfo, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, con l’avvertenza che, in caso di ulteriore inottemperanza, su istanza di parte, sarà nominato un commissario ad acta, affinchè provveda in sua vece.
6. Come si è rilevato in precedenza, il ricorrente chiede anche il riconoscimento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., peraltro nella misura prevista dal dlgs 231/2002 per le transazioni commerciali.
6.1. Il Collegio rileva che lo scrutinio di tale domanda comporta la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento delle c.d. astreintes.
7. Deve concludersi che il ricorso deve essere accolto nei limiti suindicati.
8. In ragione della soccombenza reciproca, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite; tuttavia nulla deve disporsi al riguardo, stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
– accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe;
– nulla dispone sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio da remoto del giorno 25 novembre 2020, con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)
