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T.A.R. Puglia sez. I, 24/01/2019, n. 95

Massima

La firma digitale apposta su un atto amministrativo, come un provvedimento di revoca di un avviso pubblico, è considerata equivalente alla firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993. La presenza della dicitura “f.to”, in luogo della firma autografa, è sufficiente a garantire la validità dell’atto, in conformità con le disposizioni che regolano i sistemi informativi automatizzati.

Supporto alla lettura

ATTO AMMINISTRATIVO

Si tratta di un atto giuridico posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una sua funzione amministrativa. Espressione di un potere amministrativo, produttivo di effetti indipendentemente dalla volontà del soggetto o dei soggetti cui è rivolto, è:

  • unilaterale;
  • esterno;
  • nominativo.

Si distinguono i suoi requisiti in:

  • requisiti di legittimitàla cui mancanza comporta l’annullabilità dell’atto amministrativo;
  • requisiti di efficacia: necessari invece perché l’atto produca concretamente i suoi effetti.

Un atto amministrativo, generalmente, presenta una struttura formale composta da:

  • intestazione (autorità da cui emana l’atto); errore o mancanza: irregolarità
  • preambolo (contiene le norme di legge e gli articoli in base ai quali l’atto è stato adottato); errore o mancanza: illegittimità
  • motivazione (valuta comparativamente gli interessi, indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro); errore o mancanza: illegittimità
  • dispositivo (è la parte precettiva, che costituisce l’atto di volontà della pubblica amministrazione)
  • luogo; errore o mancanza: irregolarità
  • data; errore o mancanza: irregolarità
  • sottoscrizione (firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata).

Rispetto al contenuto dell’atto amministrativo si distinguono invece elementi:

  • essenziali: la cui mancanza determina la nullità dell’atto amministrativo, mentre la mancanza di un requisito determina l’annullabilità dell’atto amministrativo, cioè la possibilità che sia annullato, su istanza di parte o d’ufficio da parte della Pubblica Amministrazione;
  • accidentali: applicabili soltanto agli atti amministrativi negoziali; infatti rispetto agli atti amministrativi gli elementi accidentali non hanno ragion d’essere. Devono essere possibili e leciti, quelli accidentali illeciti o impossibili non comportano la nullità o l’annullabilità dell’atto amministrativo, ma si considerano come non apposti;
  • naturali: si considerano sempre inseriti nell’atto, anche se non apposti espressamente, in quanto previsti dalla legge per il tipo astratto di atto.

Un atto amministrativo può essere invalido perché contrario a norme giuridiche, e allora si tratta di un atto amministrativo illegittimo, oppure perché è contrario al principio costituzionale della buona amministrazione (art. 97 Cost.), e allora si tratta di un atto amministrativo inopportuno. L’atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave, dando luogo a due categorie di invalidità degli atti amministrativi:

  • atto nullo: se c’è incompetenza assoluta (es. colui che ha emanato l’atto non aveva potere di farlo); manca uno degli elementi essenziali (es. inesistenza o indeterminabilità del soggetto o dell’oggetto, illegittimità del contenuto, mancanza di finalità intesa come interesse pubblico, ecc.); violazione o elusione del giudicato (es. quando il nuovo atto emanato dalla pubblica amministrazione, a seguito di sentenza, riporta i medesimi vizi già censurati, ovvero tenti di aggirare il giudicato);
  • atto annullabile: quando c’è incompetenza relativa (es. l’organo che ha emanato l’atto è competente, ma non colui che se ne è occupato perché inferiore gerarchicamente a chi ne aveva il potere); violazione di legge (es. l’atto va contro una legge dello Stato); eccesso di potere (es. disparità di trattamento, illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta, ecc.).

La differenza tra le due categorie sta nel fatto che l’atto amministrativo annullabile perde efficacia se la parte che ne ha diritto chiede e ottiene l’annullamento, quello nullo è privo di efficacia sin da quando nasce.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 307 del 2013, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio eletto in Bari, Corso (omissis)

contro

Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Corso (omissis)

nei confronti

(omissis), non costituita in giudizio

per l’annullamento

della deliberazione del Direttore Generale della ASL FG n. 1767 del 24.11.2012, avente ad oggetto “Revoca parziale provvedimento deliberativo n. 419/2005”, nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall’impugnato provvedimento.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la dott.ssa (omissis) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del Direttore Generale della ASL FG n. 1767 del 24.11.2012, avente ad oggetto “Revoca parziale provvedimento deliberativo n. 419/2005”, ossia l’avviso pubblico, indetto dall’ASL FG/2, per la “formazione della graduatoria ed il conferimento di incarichi a tempo determinato nella qualifica di psicologo con competenze in età evolutive”; è stata, inoltre, proposta domanda di risarcimento del danno derivante dall’impugnato provvedimento di revoca, quantificato in €. 20.000,00, o, in subordine, da commisurare secondo valutazione equitativa.

La ricorrente ha esposto di aver presentato una domanda di partecipazione alla sopra citata selezione, “provvedendo alla tempestiva e rituale consegna dei propri titoli professionali” (cfr. pag. 2); ha lamentato, però, che a distanza di diversi anni l’Amministrazione non avrebbe dato corso alla formazione della graduatoria e che tale situazione non sarebbe mutata neppure a seguito di un’istanza di accesso agli atti proposta in data 17.2.2010 (alla quale sarebbe stato dato un riscontro non satisfattivo con nota del 29.3.2010) e, in aggiunta, in data 28.5.2010.

Al fine di porre fine alla denunciata inerzia, la dott.ssa (omissis) ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’ASL, iscritto al RG 1246/2012 di questo Tribunale e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con sentenza n. 125 del 31 gennaio 2013 sul presupposto che, in corso di causa, fosse stato emesso il provvedimento di revoca oggetto di odierna impugnazione.

A fondamento della domanda di annullamento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 21 septies della legge 241/1990; nullità del provvedimento per mancata sottoscrizione; eccesso di potere per errore sui presupposti: in pratica, il provvedimento di revoca non sarebbe stato sottoscritto dal dirigente responsabile, vizio essenziale in grado di determinare la sua nullità.

2°) Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, dell’art. 2 e seguenti della legge 241/1990; eccesso di potere per carenza e/o errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità ed incongruità della motivazione, erronea valutazione della situazione di fatto, manifesta contraddittorietà e difetto di ragionevolezza.

Ad avviso della ricorrente la controversa procedura selettiva, “a differenza di quanto riportato nell’impugnato provvedimento di revoca”, sarebbe stata non soltanto avviata ma anche espletata, dal momento che l’Amministrazione avrebbe “proceduto all’acquisizione dei titoli dei candidati, tra cui quelli trasmessi dall’istante” (cfr. pag. 8), senza, tuttavia, pervenire alla formazione della graduatoria dopo quasi sette anni, né, tantomeno, comunicando espressamente la revoca se non a seguito della proposizione del ricorso avverso il silenzio, di cui più sopra si è detto.

Oltre a ciò, mediante la deliberazione impugnata si sarebbe inteso “colpire (…) unicamente la posizione della (omissis)” (cfr. pag. 11), tenuto conto che gli altri profili professionali regolati dall’avviso pubblico revocato sarebbero stati preservati; e, non ultimo, vi sarebbe un’altra psicologa (dott.ssa (omissis)) alla quale sarebbe stato conferito l’incarico di “proseguire” un progetto di assistenza analogo a quello contestato, il tutto – per giunta – nell’ambito di un quadro finanziario caratterizzato da un cospicuo stanziamento (€. 316.024,59) della Regione Puglia per il potenziamento delle Unità Operative Territoriali di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: un indizio, quest’ultimo, sintomatico della contraddittorietà dell’agire amministrativo dell’azienda sanitaria.

Si è costituita in giudizio l’ASL FG (9.3.2013), la quale, in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 9 gennaio 2019, ha depositato una memoria (7.12.2018) nella quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’assunto che non si sarebbe trattato di una procedura di carattere concorsuale; sempre in via preliminare ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto la ricorrente risulterebbe titolare di un rapporto di collaborazione con la stessa ASL; nel merito ha opposto che il provvedimento di revoca sarebbe firmato digitalmente; che lo stesso, in ogni caso, sarebbe giustificato dalla soppressione dell’ASL FG/2, o meglio dal suo assorbimento in un’unica azienda pubblica, la quale avrebbe fondato su congrue ragioni di risparmio economico la decisione di revocare il precedente bando; ha, infine, negato la possibilità di assimilare l’incarico (dirigenziale) conferito ad altra professionista con quello oggetto del contendere.

Nella replica del 19.12.2018 la ricorrente si è motivatamente opposta alle eccezioni dell’Amministrazione resistente.

All’udienza pubblica del 9 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, è infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, dovendosi considerare che nell’avviso pubblico è stato esplicitamente chiarito che “la valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria sarà effettuata sulla base del DPR 484/97” (cioè del regolamento che disciplina i requisiti e i criteri per l’assunzione nelle aziende del servizio sanitario nazionale), a ciò essendosi soggiunto che “per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti in materia concorsuale che qui si intendono integralmente richiamate”.

Si è, pertanto, trattato di una procedura di natura selettiva, i cui profili contenziosi sono da deferire alla giurisdizione amministrativa, e ciò secondo la distinzione operata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione rispetto alle procedure di natura “idoneativa”, le cui controversie vanno ascritte alla cognizione del giudice ordinario (cfr. sentenza 3 febbraio 2014, n. 2290).

Da respingere è, anche, l’eccezione di improcedibilità del ricorso, dal momento che l’incarico annuale oggetto del contendere (“psicologo con competenze in età evolutive”) è ben diverso e non confondibile con quello biennale di collaborazione effettivamente conferito alla ricorrente.

Nel merito il ricorso è, comunque, infondato.

Non coglie nel segno il primo motivo, con cui è stata dedotta la nullità dell’impugnato provvedimento per difetto di sottoscrizione, risultando persuasivo il richiamo della difesa resistente alla disciplina di cui all’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 (“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”), cioè alla disposizione che autorizza l’apposizione dell’equipollente dicitura “f.to” (come nella specie) in luogo di quella autografa, tipica di tutti i sistemi informativi automatizzati.

Parimenti infondato è il secondo motivo.

Nella motivazione del provvedimento di revoca è stato espressamente richiamato l’art. 5 della legge regionale 39/2006; tale disposizione ha previsto che “in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), le Aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Puglia sono ridotte a una per ciascuna delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Le ASL provinciali di nuova istituzione hanno sede nei comuni capoluoghi di provincia e sono denominate ASL BA, FG, LE. Le attuali ASL BAT 1, BR 1 e TA 1 assumono la denominazione ASL BAT, BR e TA” (comma 1).

Vero è che nella medesima norma si è precisato che “ai fini dei rapporti con i terzi la fusione ha efficacia dal 1° gennaio 2007, data a partire dalla quale è soppressa la personalità giuridica delle preesistenti ASL incorporate e le nuove ASL provinciali subentrano alle stesse in tutti i rapporti giuridici” (comma 3).

Ma nella specie occorre considerare che l’organo direttivo dell’Amministrazione risultante dal sopracitato accorpamento ha evidenziato che nell’ambito della “riorganizzazione ed unificazione dei servizi e delle strutture nell’ambito del diverso e più ampio territorio aziendale”:

a) il procedimento selettivo non è stato espletato, neppure nella fase preliminare relativa “alla verifica delle domande a suo tempo pervenute”;

b) le “attuali e vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di reclutamento di personale dipendente rendono inopportuna la prosecuzione del risalente procedimento in esame”.

L’Amministrazione ha, dunque, motivatamente chiarito di non aver dato seguito, per ragioni di organizzazione amministrativa – insindacabili nel merito perché non illogiche, ma più semplicemente espressive di un diverso indirizzo politico o, come opposto dalla resistente, della c.d. spending review indotta dal “piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010 – 2012”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1110 del 5 giugno 2012 – ad una procedura selettiva che, comunque, non era stata mai istruita né, tantomeno, conclusa (è stata la stessa ricorrente, del resto, a richiamare paradossalmente la giurisprudenza delle sezioni unite – sentenza n. 20126 del 18 ottobre 2005 – che ha postulato l’approvazione della graduatoria quale atto terminale delle procedure di reclutamento) e che, come emerge dall’espressa riserva contenuta nell’avviso pubblico, sarebbe stata suscettibile di revoca.

Non è, infine, ravvisabile la dedotta disparità di trattamento rispetto ad altra professionista (dott.ssa (omissis)) titolare di un incarico dirigenziale che non può essere assimilato puramente e semplicemente allo svolgimento di prestazioni professionali di “psicologo”, oggetto della procedura originariamente indetta dall’ASL FG/2, senza contare che si sarebbe trattato – a tutto concedere – di prestazioni da erogare in ambiti territoriali diversi (il primo a Cerignola, il secondo a San Severo).

L’infondatezza dei motivi di ricorso determina il rigetto della domanda risarcitoria, il cui ristoro, nei limiti dell’interesse negativo, sarebbe dato “dalle spese inutilmente sostenute e dalla perdita di occasioni per la mancata copertura di altre posizioni lavorative, atteso l’ingenerato affidamento nella procedura selettiva de qua”: presupposti in parte non provati (spese sostenute; occasioni perdute) e, in parte, insussistenti (legittimo affidamento), al pari, del resto, del danno curriculare collegato all’espletamento di un incarico la cui spettanza, tuttavia, è rimasta indimostrata.

In conclusione, il ricorso va respinto.

In ragione del complessivo andamento della vicenda controversa si dispone la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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