SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via (omissis);
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
Arif, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
a) della nota prot.AOO-ARIF 09/11/2023 n.88677 della Direzione Generale di ARIF Puglia avente a oggetto ‘avviso pubblico assunzione n.360 operai stagionali, con la quale è stata comunicata al ricorrente l’esclusione dall’espletamento della prova selettiva “in quanto alla domanda di partecipazione non è stata allegata la copia fotostatica della patente di guida, requisito indicato a pena di nullità” nell’avviso pubblico;
b) del verbale n. 24 del 23 novembre 2023 della Commissione esaminatrice del concorso, che ha rigettato l’istanza di revisione del provvedimento di esclusione adottato con verbale n.16 dell’8 agosto 2023 e ha confermato il provvedimento di esclusione del ricorrente;
c) del verbale n.16 dell’8 agosto 2023 della Commissione esaminatrice del concorso, mai comunicato e/o notificato al ricorrente, il quale lo ha conosciuto soltanto perché menzionato nel verbale n. 24 del 23 novembre 2023 della stessa Commissione esaminatrice;
d) di ogni altro atto presupposto, coordinato, collegato e conseguenziale, ivi compresa, per quanto occorra, la graduatoria provvisoria del Compartimento di Taranto approvata dal Direttore Generale di ARIF Puglia con propria deliberazione n.1463 del 29 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Arif;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, in sigla ARIF, è ente strumentale della Regione Puglia, istituito con L.R. del 25.2.2010, n. – ARIF Puglia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione complessiva di n.360 operai con contratto a tempo pieno e determinato per lo svolgimento di attività stagionali della durata di massimo 156 (centocinquantasei) giorni, che può essere rinnovato nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e di quelli finanziari nei successivi anni fino alla validità della graduatoria,
L’ARIF Puglia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione complessiva di n.360 operai con contratto a tempo pieno e determinato per lo svolgimento di attività stagionali della durata di massimo 156 (centocinquantasei) giorni, che può essere rinnovato nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e di quelli finanziari nei successivi anni fino alla validità della graduatoria, con qualifica di operaio idraulico-forestale 4° livello ‘operaio specializzato’ ai sensi del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, da destinare presso i vari compartimenti territoriali dell’Ente secondo il numero individuato per ciascuno di essi.
L’istante ha chiesto di essere ammesso alla selezione pubblica indetta da ARIF Puglia indicando di parteciparvi per il Compartimento di Taranto (territorio provinciale) per il quale i posti disponibili erano n.47 (quarantasette).
Ha presentato la domanda di partecipazione utilizzando la piattaforma telematica e seguendo le modalità di trasmissione indicate nell’avviso pubblicato sul BURP.
Egli ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti generali richiesti dall’art. 2 dell’avviso pubblico e di essere in possesso dei titoli previsti dall’art. 7, comma 5, dello stesso avviso pubblico e cioè di aver lavorato per almeno 500 giornate complessive, negli ultimi otto anni, per ARIF Puglia con profilo da operaio idraulico-forestale con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro in somministrazione.
Con nota prot.AOO-ARIF 09/11/2023 n.88677 della Direzione Generale di ARIF, avente a oggetto ‘avviso pubblico assunzione n.360 operai stagionali’, l’Ente ha comunicato all’interessato l’esclusione dalla prova teorico-pratica orale “in quanto alla domanda di partecipazione non è stata allegata la copia fotostatica della patente di guida, requisito indicato a pena di nullità” nell’avviso pubblico.
La Commissione esaminatrice con verbale n.24 del 23 novembre 2023 ha respinto “l’istanza di revisione del provvedimento di esclusione adottato con verbale n.16 dell’8 agosto 2023 e, per l’effetto, conferma il provvedimento di esclusione”.
Con ricorso notificato l’8.1.2024, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, chiedendone l’annullamento, deducendo: la violazione ed errata applicazione L. n. 241/1990 in relazione all’art. 6 e 18; eccesso di potere per errore sui presupposti in fatto e diritto; eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento.
L’esclusione sarebbe stata disposta in violazione dell’art. 6 e 18 della L. n. 241/1990; inoltre, attese le particolari modalità di trasmissione della domanda di partecipazione e la natura dell’errore imputato al ricorrente (l’aver allegato la copia del diploma al posto della copia della patente di guida), la Commissione e/o il responsabile del procedimento avrebbero dovuto ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio.
L’ARIF si è costituita in giudizio, eccependo che l’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 6 dell’avviso, secondo cui “non è comunque sanabile e comporta l’esclusione dal concorso… l’assenza degli allegati suindicati obbligatoriamente previsti dal presente bando ai fini dell’ammissione”.
Tra i predetti allegati l’art. 5 dell’avviso prevede:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso;
c) il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura concorsuale, di cui al precedente art. 2, o titolo di studio superiore;
d) copia della patente di guida richiesta per l’ammissione alla procedura concorsuale o patente di guida di categoria superiore;
e) il curriculum vitae (non oggetto di valutazione).
Inoltre, al fine di comprovare l’eventuale possesso di titoli dichiarati in
domanda era obbligatorio allegare alla stessa quanto segue:
f) estratto INPS giornate lavorative attestante esperienze in ambito idraulico/forestale;
g) modello C2 Storico dei centri per l’impiego;
h) eventuale documentazione relativa ai titoli di preferenza ex art. 5 del d.P.R. 487/1994;
con la precisazione che non sarebbero stati valutati i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione in caso di mancata allegazione dei suddetti documenti.
L’Amministrazione sarebbe stata obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in considerazione del principio di affidamento.
Alla camera di consiglio del 7.2.2024, dopo ampia discussione tra le parti il ricorso è stato trattenuto in decisione, ravvisati i presupposti per una sentenza in forma semplificata.
1. Il ricorso ha ad oggetto l’esclusione dell’interessato dalla procedura selettiva che riguarda l’assunzione di n. 360 operai stagionali indetta dall’ARIF “in quanto alla domanda di partecipazione non è stata allegata la copia fotostatica della patente di guida, requisito indicato a pena di nullità” indicata nell’avviso pubblico.
2. In via preliminare si rilevava che in tale contesto è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto l’esclusione da un concorso pubblico, non sono individuabili dei controinteressati lesi dal provvedimento di esclusione, tenuto conto che in quel momento la procedura selettiva non è ancora conclusa e non è dato individuare quali soggetti avrebbero a che dolersi dell’eventuale annullamento del relativo provvedimento (si veda in proposito da ultimo Consiglio di Stato, Sez. II, 4 aprile 2023, n. 3445, e Consiglio di Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3342, in cui si legge “prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, atteso che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall’accoglimento del ricorso”).
2.1. Va ulteriormente evidenziato che nel procedimento concorsuale l’insussistenza di controinteressati si verifica solo quando l’impugnazione sia proposta anteriormente all’adozione della graduatoria definitiva, diversamente dal caso in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento in cui il ricorso deve essere, invece, notificato – ai fini della sua ammissibilità – ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a.
In altri termini la censura che impone al ricorrente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, di procedere alla notifica ad almeno uno dei controinteressati è l’avvenuta approvazione della graduatoria già nel momento in cui il ricorso viene notificato, circostanza che non si evince negli atti di causa posto che la graduatoria approvata ha “natura provvisoria”.
Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta necessaria la integrazione del contradditorio nei confronti di controinteressati, attesa la natura solo provvisoria della graduatoria approvata, che impedisce allo stato di individuare con certezza alcun controinteressato.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Rileva la circostanza stigmatizzata dal ricorrente secondo cui l’Amministrazione intimata, a fronte della puntuale richiesta di soccorso istruttorio a causa di un errore nella compilazione della domanda telematica, formulata da parte della medesima docente, ha negato l’ammissione alle prove selettive richiamando l’art. 6 del bando.
2. Sussistono, infatti, nel caso di specie i presupposti per dare corso al predetto istituto allo scopo di correggere un errore meramente materiale commesso al momento dell’inserimento della domanda di partecipazione alla procedura selettiva in esame.
In materia di concorsi pubblici, la P.A. ha comunque l’obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi sulla base del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano stati riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato; errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale (cfr. Cons Stato, sez. VI, n. 2226/2021).
3. Si tratta di un obbligo vieppiù cogente nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata per via telematica, in quanto lo strumento informatico e i mezzi di comunicazione telematica sono serventi rispetto all’attività amministrativa e possono esporre a errore, tenuto conto della peculiare difficoltà che a volte possono presentarsi nell’utilizzo di tale mezzo di comunicazione a distanza. Ciò a maggior ragione se si tiene conto dei principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, ragionevolezza e favor participationis, che devono ispirare l’azione amministrativa anche in materia concorsuale.
4. Nel caso di specie la procedura di acquisizione delle domande era gestita in modalità del tutto automatico e informatizzato, e la particolare modalità di invio delle domande di partecipazione (mediante la compilazione di moduli predisposti), attesa la sua immediatezza e automaticità, può ben aver indotto all’errore senza che fosse possibile procedere ad una immediata rettifica.
Il ricorrente, in particolare, ha dimostrato di aver commesso un errore materiale nell’inserire i dati relativi alla patente di guida (che comunque il ricorrente assume di essere in possesso come da allegato n. 6 al ricorso) e di aver prontamente richiesto una correzione all’ARIF con conseguente richiesta di ammissione alle prove.
4. Si tratta di un errore riconoscibile che l’amministrazione avrebbe comune potuto correggere autonomamente sulla base della richiesta di rettifica del ricorrente.
Infatti, ricorrono i presupposti per fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, impone all’amministrazione il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda e le modalità per la compilazione della stessa risultino equivoche, ciò in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una modalità non adeguata (o eccessivamente complessa) di partecipazione predisposta dall’amministrazione.
5. In altri termini, non può imputarsi al deducente l’erronea o omessa allegazione al modulo di domanda predisposto dall’amministrazione che i candidati dovevano obbligatoriamente utilizzare per partecipare al concorso; ciò ancor più nell’ipotesi —dimostrata dal ricorrente- in cui sia ictu oculi riscontrabile una contraddizione tra le informazioni contenute nell’istanza e quelle contenute nella documentazione in possesso del candidato (patente di guida), che avrebbe dovuto indurre a fornire riscontro alla richiesta di rettifica dell’interessato.
6. Del resto non si tratta della mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, che non è possibile consentire ad un candidato di dichiarare dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, perché si verrebbe a riconoscere un vantaggio rispetto agli altri candidati in violazione della par condicio.
Piuttosto, nel caso di specie non si tratta una domanda incompleta alla stregua delle previsioni del bando (come eccepito dall’Amministrazione), ma di indicazioni contraddittorie dovute ad errore nella compilazione con modalità informatica, circostanza che non poteva impedire -anche mediante soccorso istruttorio, peraltro sollecitato dal ricorrente- di considerare il titolo, comprovato quale effettivamente esistente nella sua integrità.
7. A conferma di quanto sopra soccorrono le specifiche circostanze che caratterizzano l’omessa allegazione della patente di guida al modulo telematico trasmesso all’ARIF per partecipare al concorso.
L’interessato, nella domanda di ammissione alla selezione pubblica, ha dichiarato, ai sensi del d.P.R. 28.12.2000 n.445, come richiesto all’art. 4 comma 13 del bando, di essere in possesso della patente di guida categoria ‘B’, requisito per l’ammissione alla selezione pubblica (previsto dall’art. 2 del bando).
Pertanto l’errore del quale si discute non riguarda l’assenza della condizione di partecipazione prevista, ma l’errore commesso in sede di invio del titolo, che non può essere sanzionato con l’esclusione dal concorso, in quanto non si tratta di una vera e propria omissione, ma, per le particolarità del caso indicate, di un erroneo utilizzo dello strumento informatico, consistito nel non aver allegato la copia della patente, e di aver allegato due volte la copia del diploma di studio.
8. Ne consegue che il soccorso istruttorio non avrebbe consentito al candidato di dichiarare e/o documentare un requisito non insistente o non indicato, posto che aveva già autocertificato, ai sensi del d.P.R. n.445/2000, di essere in possesso della patente di guida di categoria ‘B’. La richiesta respinta, quindi, avrebbe consentito al ricorrente di rimediare all’errore e di inserire correttamente il file pdf contenente la patente di guida nel link di riferimento della piattaforma telematica.
9. Tale errore deve considerarsi certamente errore materiale soccorribile, anche tenendo conto del legittimo affidamento che il candidato ha posto nella correttezza della compilazione e della trasmissione della domanda di partecipazione al concorso. Vieppiù considerato che il sistema non consentiva di rilevare immediatamente l’errore, né di porvi rimedio prima della trasmissione della domanda.
10. Per tale ragione non convince la difesa dell’Ente, ribadita anche nel corso della camera di consiglio, che l’art. 6 del bando avrebbe impedito il soccorso istruttorio: perché a fronte di un sistema di invio delle domanda del tutto automatizzato come quello previsto nel caso di specie, che impediva una corretta verifica della documentazione allegata alla richiesta di partecipazione, non può ritenersi che la condotta del ricorrente sia riconducibile alla previsione dell’art. 6 del bando secondo cui non era sanabile “l’assenza degli allegati suindicati obbligatoriamente previsti dal presente bando ai fini dell’ammissione”, che pertanto non doveva essere necessariamente impugnata.
Invero, premesso che il ricorrente ha inteso allegare copia della patente effettivamente posseduta, poiché il sistema informatico non ha consentito di rilevare (preventivamente) l’errore di trasmissione, non può ab origine ritenersi integrata la fattispecie escludente prevista dal citato art. 6 del bando.
11. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
L’amministrazione, pertanto, provvederà ad ammettere il ricorrente alla prova teorico-pratica orale dalla quale è stato escluso.
Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità e novità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di ammettere il ricorrente alla prova teorico-pratica orale della selezione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
