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T.A.R. Perugia (Umbria) sez. I, 06/05/2024, n. 320

Massima

L’accesso agli atti in materia ambientale, ai sensi del D.lgs. 195/2005, deve essere garantito anche per la documentazione allegata ad una voltura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto potenzialmente contenente informazioni ambientali rilevanti.

Supporto alla lettura

AMBIENTE

La protezione dell’ambiente è uno dei parametri contemplati nella Costituzione. Così negli artt. 9, 41 e 117 Cost., tra i diritti fondamentali, così nella prima parte dell’art. 9, che contempla anche l’ambiente tra i beni protetti. L’elevata protezione giuridica dell’ambiente è perciò anche un parametro della futura legislazione.

Nella specifica definizione giuridica, la tutela dell’ambiente incarna la necessità di salvaguardia dei diritti dei singoli e della collettività.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2023, proposto da
(omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Umbria, non costituita in giudizio;

nei confronti

(omissis) S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento della Regione Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e protezione civile, Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali -, a firma del Dirigente Dott. (omissis) del 5.10.2023 (protocollo nr. (omissis)), con cui l’Ente ha respinto l’istanza di accesso ai documenti amministrativi a contenuto plurimo datata 27.7.2023 e presentata dal ricorrente tramite pec in data 7.9.2023;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di quanto oggetto dell’istanza di accesso sopra richiamata;

ed ulteriormente per la condanna ex art. 116 comma 4 cod. proc. amm. nei confronti della Regione Umbria all’esibizione e al rilascio dei documenti amministrativi richiesti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il “(omissis)”, è un ente che per previsione statutaria agisce per la tutela della salute e dell’ambiente, con particolare riferimento alla promozione di iniziative volte ad ottenere dalle autorità competenti informazioni verifiche e controlli in ordine all’insediamento dell’allevamento di animali gestito dalla (omissis) S.r.l., sito nel Comune di Spello. Assume il ricorrente infatti che l’attività di allevamento di tacchini esercitata dalla società agricola sarebbe idonea a cagionare potenziali danni all’ambiente e alla salute dei cittadini mediante emissioni non autorizzate in atmosfera.

2. La Società Rossi Spello il 14 novembre 2022 aveva presentato domanda di subentro nell’attività svolta dalla precedente proprietaria Società Agricola (omissis) s.s., nella località Campodonico del Comune di Spello, e all’uopo aveva richiesto la voltura della domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, presentata nel luglio 2012 ai sensi dell’art. 272 del Codice Ambiente dalla Società (omissis) s.s. – allora gestrice dell’allevamento -; detta autorizzazione secondo il Comitato ricorrente non avrebbe potuto essere volturata perché carente ab origine della necessaria documentazione a corredo, tra cui la relazione tecnica illustrativa del processo produttivo con indicazione della tipologia e quantità delle sostanze utilizzate e delle emissioni in atmosfera previste durante l’esercizio con descrizione del sistema di abbattimento, da redigersi secondo quanto previsto dall’Allegato 2.1 di cui alla D.G.P. n. 275 del 17 luglio 2012 della Provincia di Perugia. Sulla base di tali presupposti il 20 giugno 2023 il Comitato presentava alla Regione Umbria, al Comune di Spello, nonché all’ARPA Umbria, un’istanza volta ad adottare misure interdittive, anche contingibili e urgenti, che inibissero la prosecuzione dell’attività di allevamento avicolo e i connessi rischi di immissioni nocive in atmosfera. Le Autorità coinvolte rigettavano la richiesta ritenendo che fosse carente dei necessari presupposti.

3. Il 14 luglio 2023 il Servizio competente della Regione Umbria significava al Comitato ricorrente l’avvenuta voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera anche a seguito di apposito sopralluogo svolto da tecnici regionali presso l’allevamento di proprietà della Società Agricola (omissis) nel marzo precedente. La voltura della domanda di adesione all’autorizzazione generale e il diniego di adozione dei provvedimenti interdittivi venivano gravati dal Comitato con ricorso al Tar Umbria, rubricato al ruolo generale n. 821/23.

4. Inoltre il Comitato, con istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo pec in data 7 settembre 2023 ha chiesto alla Regione Umbria, assumendone la rilevanza quali informazioni ambientali ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 195/2005 o, in subordine, a titolo di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/90, l’ostensione dei seguenti documenti:

1) la nota prot. prov. n. (omissis) del 27 novembre 2012 con cui la Provincia di Perugia ha comunicato all’allora gestrice dell’allevamento avicolo, l’Azienda Agricola (omissis) s.s., la conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione a carattere generale delle emissioni in atmosfera;

2) l’Allegato 2.1, di cui alla DGP n. 275 del 17.7.2012, trasmesso dalla Società Agricola Gallano alla Provincia di Perugia con nota prot. prov. n. (omissis) del 13 novembre 2012, con eventuali allegati;

3) la richiesta di integrazione trasmessa dalla Provincia di Perugia alla società Gallano, a seguito della presentazione, da parte di quest’ultima, in data 31 luglio 2012, della domanda di adesione all’autorizzazione a carattere generale della Provincia di Perugia;

4) il verbale del sopralluogo effettuato dalla Regione Umbria in data 29 marzo 2023 presso l’allevamento avicolo di causa;

5)la documentazione di cui al prot. n. (omissis) dell’11 maggio 2023 della Regione Umbria concernente la richiesta di voltura in favore della Società Agricola (omissis) S.r.l. della predetta adesione all’autorizzazione a carattere generale della Provincia di Perugia.

5. Il Dirigente competente della Regione accoglieva in parte la richiesta di accesso, trasmettendo al Comitato il verbale di sopralluogo del 29 marzo 2023, la domanda di voltura senza gli allegati – affermandone la mancata rilevanza quali informazioni ambientali – , e la Determina dirigenziale n. (omissis) del 23 novembre 2022; quanto alla documentazione formata o detenuta dalla Provincia di Perugia, l’Ente significava di non esserne in possesso e quindi ne negava l’ostensione. Contemporaneamente la Regione dava atto dell’opposizione all’accesso manifestata dalla società controinteressata, di cui dichiarava di tenere conto solo con riferimento alla documentazione di cui al punto 2).

6. Il Comitato Campodonico e Cà Rapillo proponeva l’odierno ricorso avverso il diniego parziale all’accesso della Regione Umbria.

6.1. Con un primo motivo si censura la disciplina sulla trasparenza in materia di informazioni ambientali, in considerazione del fatto che oggetto di accesso è precisamente il procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed altri provvedimenti inerenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, quindi, senz’altro, atti inerenti la protezione della matrice ambientale aria, potenzialmente idonea ad essere incisa da un allevamento avicolo di dimensioni rilevanti.

In merito all’opposizione all’ostensione manifestata dalla società Agricola (omissis) se ne segnala l’irrilevanza; infine, quanto alla dichiarazione proveniente dalla Regione circa la mancata disponibilità della documentazione formata o detenuta dalla Provincia, se ne contesta l’infondatezza poiché in base alla L.R. 2 Aprile 2015 n. 10 sono state riallocate alle Regioni le funzioni relative alle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, incluse quelle dei provvedimenti di voltura di autorizzazioni rilasciate in precedenza, pertanto i relativi documenti dovrebbero essere detenuti dalla stessa Regione Umbria, in ipotesi anche per mezzo della Provincia di Perugia.

6.2. Con un secondo motivo, formulato in espresso subordine, si censura la violazione della disciplina in tema di accesso documentale, in quanto il Comitato, agendo a tutela delle sue finalità istituzionali, avrebbe sicuramente un interesse diretto attuale e concreto all’ostensione dei documenti richiesti di sicuro interesse ai fini ambientali.

7. Né la Regione Umbria né la controinteressata Società Agricola (omissis) s.s. si sono costituite in giudizio. All’udienza in camera di consiglio del 19 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Rispetto all’istanza di accesso spiegata dal comitato ricorrente, il provvedimento della Regione Umbria del 5 ottobre 2023 ha operato un accoglimento parziale: in particolare è stato rilasciato il documento di cui al numero 4), ovvero il verbale di sopralluogo, nonché in parte la documentazione di cui al numero 5), ovvero la voltura in favore della controinteressata dell’autorizzazione a carattere generale in materia di inquinamento atmosferico. Nonostante detto adempimento, precedente alla notifica del ricorso, il Comitato nell’epigrafe del ricorso ha reiterato in via integrale la richiesta di ostensione della documentazione di cui al punto 5): pertanto il ricorso, limitatamente alla voltura già consegnata, deve essere dichiarato parzialmente inammissibile.

9. Con riguardo alla documentazione individuata ai numeri 1), 2) e 3) dell’istanza di accesso, trattasi di scambio di corrispondenza avvenuta tra il luglio e il novembre 2012 tra la Provincia di Perugia e la società allora gestrice dell’allevamento di tacchini inerente l’autorizzazione a carattere generale per la prevenzione dell’inquinamento in atmosfera. Il ricorrente sostiene di aver convenuto in giudizio la Regione in quanto ente attualmente investito della competenza a rilasciare le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera tanto è vero che ha poi concesso la voltura dell’autorizzazione originaria alla società Rossi Spello nel maggio 2023. L’argomento non persuade.

“Il diritto di accesso trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità che l’Amministrazione abbia della documentazione di cui si chiede l’ostensione; la possibilità di acquisire i documenti, com’è ovvio, postula la materiale detenzione dell’Amministrazione cui è rivolta l’istanza; tale presupposto va acquisito in termini di atto costitutivo della pretesa ostensiva, con la conseguenza che la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria ma non tramite mere supposizioni; in assenza di prova della effettiva esistenza e disponibilità della documentazione richiesta, non è possibile ingiungere ad un’amministrazione di consentire l’accesso ad alcunché, perché si tratterebbe di ordine che risulterebbe per definizione insuscettibile di essere eseguito. (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2023, n. 10751, id., sez. V, 08 novembre 2023, n. 9622).

Nel caso di specie il ricorrente non ha comprovato che la Regione Umbria sia effettivamente detentrice della documentazione richiesta, in quanto il criterio dell’attuale competenza ad esercitare la funzione di autorizzazione alle emissioni in atmosfera non implica il necessario trasferimento della documentazione relativa a provvedimenti rilasciati ben 10 anni addietro, circostanza peraltro contestata dalla Regione. Inoltre non è decisiva neppure l’allegazione secondo cui la Regione ha poi effettuato nel 2023 la voltura del provvedimento provinciale del 2012, in quanto nella presente sede il comitato non si è limitato a richiedere la voltura e il provvedimento originario, bensì ha chiesto numerosa documentazione risalente al 2012 e relativa all’istruttoria prodromica al rilascio che è verosimile non sia stata trasmessa alla Regione in sede di successiva voltura.

Peraltro quando non vi sia corrispondenza tra l’Amministrazione che ha formato il documento e quella che lo deterrebbe al momento della richiesta ostensiva, “il difetto di una cessione dei documenti ad altra autorità (ovvero, il difetto di prova circa tale cessione) impongono di ritenere tenuta all’ostensione la P.A. che ha formato gli atti, ovvero che abbia l’obbligo giuridico di detenerli, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla sopravvenuta indisponibilità degli stessi” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 03 giugno 2019, n. 7063).

Il ricorso deve dunque dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione passiva nella parte in cui è diretto a domandare alla Regione Umbria l’ostensione di documentazione formata e comunque ragionevolmente tuttora detenuta da altra Amministrazione, nello specifico la Provincia di Perugia.

10. In riferimento invece alla documentazione relativa al punto 5) dell’istanza di accesso, che la Regione ha ritenuto di concedere limitatamente alla voltura, l’istanza è fondata e meritevole di accoglimento.

Deve essere disatteso infatti l’argomento secondo cui la documentazione allegata alla voltura non costituisca informazione ambientale in quanto limitata ad un mero avvicendamento societario senza alcuna modifica del provvedimento originario. La voltura di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera non può non coinvolgere, sia pure in qualche misura, informazioni rilevanti da un punto di vista ambientale (banalmente anche solo il numero dei tacchini allevati e le relative modalità, le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti ed altri dati che potrebbero essere mutati rispetto a 10 anni prima, quando era stata rilasciata l’autorizzazione originaria).

L’accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, tutelato ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.lgs. 195/05, deve essere reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta, con l’obiettivo di garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalle amministrazioni, ed è dunque soggetto ad un regime di pubblicità tendenzialmente integrale (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 18 novembre 2022, n. 1334) che in linea di principio “rende prevalenti gli interessi di coloro che vogliono accedere ai documenti relativi ai diritti fondamentali (salute, ambiente) rispetto alla situazione di chi ha invece interesse a che i dati aziendali o personali non siano rivelati” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 04 marzo 2021, n. 2652).

Il ricorso merita dunque di essere accolto con riguardo alla documentazione di cui al punto 5) dell’istanza di accesso del 7 settembre del 2023 non ancora consegnata, dovendosi pertanto ordinare alla Regione Umbria di consentire al (omissis), entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento, l’accesso alla documentazione sopra indicata, della quale il ricorrente potrà anche estrarre copia con le modalità che gli saranno indicate dall’Amministrazione.

11. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi provvede:

a) lo dichiara parzialmente inammissibile perché la documentazione era già stata resa disponibile;

b) lo dichiara per altra parte inammissibile per difetto di legittimazione passiva;

c) per la restante parte lo accoglie e, per l’effetto, accertato il diritto del Comitato ricorrente ad ottenere la visione e la copia della documentazione interessata, condanna la Regione Umbria ad esibirla nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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