1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, ed eccesso di potere: Violazione del diritto a partecipare al procedimento” posto che l’Amministrazione ha omesso di ascoltarlo personalmente e ha ignorato le osservazioni difensive presentate durante il procedimento;
2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, ed eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria” poiché le –(omissis)-non sarebbero mai state poste in essere; dal 1997, invero, è stato interrotto ogni tipo di rapporto con-(omissis)-; il Questore di Agrigento avrebbe dovuto acquisire ulteriori elementi di indagine (testimonianze di soggetti, riscontri ambientali etc.) prima dell’emissione del provvedimento di ammonimento.
Inoltre, risiederebbe a Licata soltanto per alcuni periodi dell’anno per stare con la madre anziana; è incensurato e la documentazione in atti non evidenzierebbe comportamenti di natura minacciosa o violenta;
3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, ed eccesso di potere, omessa indicazione della durata dell’ammonimento“.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, con memoria del 12 ottobre 2023, ha chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato.
La controinteressata non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 14 novembre 2023, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
2. I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
L’ammonimento orale, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 8468 del 2021) è uno strumento preventivo funzionale alle esigenze di tutela primaria di una parte debole; si tratta di misura finalizzata a svolgere una funzione di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. –(omissis)—bis, c.p., fondata su una logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione.
Si tratta di un provvedimento – per il quale, stante il carattere dissuasivo e preventivo, l’ordinamento non ha prefissato un termine finale di efficacia – che si basa soltanto su elementi indiziari dai quali sia possibile trarre, con un proporzionato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare, in quest’ultimo, uno stato di ansia e paura.
L’ammonimento, quindi, è un provvedimento volto a scoraggiare comportamenti reiterati, molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 18 gennaio 2022, n. 46; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 4 maggio 2022 n. 2354).
Per consolidata giurisprudenza, dunque, si tratta di provvedimento discrezionale, con funzione preventiva e dissuasiva, il quale deve essere adeguatamente motivato come tutti i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7883; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 4 maggio 2022 n. 2354) con la precisazione che, a tal fine, sono sufficienti lo specifico riferimento ai comportamenti denunciati e l’avvenuta considerazione degli scritti difensivi presentati dall’interessato.
Risulta in atti, e dalla stessa narrazione in fatto, che il ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, ha chiesto e ottenuto l’accesso agli atti e ha avuto modo di interloquire in fase procedimentale attraverso la produzione di memorie difensive – di cui nel provvedimento impugnato infatti si dà atto – con le quali non ha contestato di aver avuto in passato una relazione sentimentale con la richiedente, né la sua presenza nell’area portuale di (omissis) nel giorno della contestata condotta molesta nei confronti di (omissis), attuale marito della predetta richiedente.
Quanto all’omessa audizione personale – della quale non risulta che il ricorrente abbia fatto richiesta al Questore di Agrigento sebbene consentita dall’art. 9 della L. n. 241 del 1990 – va ricordato che secondo la giurisprudenza, che il Collegio condivide anche riguardo al caso di specie, non emerge la necessità che sia sentita la persona nei cui confronti viene adottato il provvedimento di ammonimento, né tale necessità può desumersi dal riferimento alle “persone informate sui fatti” poiché con tale locuzione, il Legislatore fa riferimento a coloro che, concluse le indagini preliminari ed instaurato il processo penale, rivestiranno il ruolo di testimoni e non all’indagato: “La disposizione dell’art. 8, D.L. n. 11 del 2009 (espressamente richiamata dall’art. 3, D.L. n. 93 del 2013) secondo la quale il Questore provvede “sentite le persone informate dei fatti” non può essere interpretata nel senso che tra le persone informate dei fatti, che devono essere sentite personalmente, vi è anche obbligatoriamente l’interessato, ma deve piuttosto essere letta nel senso che l’Autorità procedente, nell’ambito della propria attività istruttoria, è tenuta ad acquisire, anche attraverso l’audizione personale, la versione di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti che possono determinare l’adozione del provvedimento di ammonimento” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 01/02/2022, n. 84; T.A.R., Trento, sez. I, 14/09/2016, n. 329).
Dirimente è anche il fatto che il ricorrente non ha introdotto elementi probatori significativi atti a inficiare radicalmente la fondatezza degli elementi indiziari indicati nel provvedimento e ciò consente di far rientrare nella lata discrezionalità dell’Autorità preposta alla speciale prevenzione e alla tutela dell’ordine sociale l’azione amministrativa spiegata che non appare abnorme o irragionevole laddove, nell’atto impugnato, è precisato “che sono stati acquisiti sufficienti elementi di fatto e prove testimoniali tali da rendere fondata l’istanza e ravvisando il pericolo di commissione del delitto di-OMISSIS-, c.p.“.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
3. Le spese di giudizio, tra le parti costitute, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; nulla va disposto in merito nei confronti di-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio.
Nulla per le spese nei confronti di-(omissis)-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere, Estensore
(omissis), Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEB. 2024.
