– in data 3 novembre 2021, la ricorrente acquistava un appartamento nel fabbricato sito in –(omissis)–
– in data 29 luglio 2022, la ricorrente presentava al Comune di Palermo una s.c.i.a. avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria;
– in data 30 marzo 2023, il Comune di Palermo ordinava la sospensione dei lavori;
– avverso tale determinazione, la –(omissis)– proponeva ricorso al Tar (ric. nrg –(omissis)-);
– con ordinanza del 5 luglio 2023, il Tar adito disponeva una verificazione, incaricando per la sua esecuzione l’Ufficio del Genio Civile di Palermo;
– in pendenza della verificazione, la ricorrente riceveva la notifica della nota prot. –(omissis)– con cui l’Ufficio del Genio Civile di Palermo comunicava alla medesima l’avvio di un procedimento tendente alla adozione di provvedimenti di repressione di abusi edilizi;
– in data 4 dicembre 2023, la ricorrente inoltrava a mezzo pec all’Ufficio del Genio Civile di Palermo istanza di accesso agli atti con cui ella richiedeva: “…di potere esercitare il diritto di accesso, con urgenza, e formula, quindi, espressa richiesta di ostensione ed estrazione di copia degli atti e documento del procedimento –(omissis)— che il termine di trenta giorni per il deposito di memorie scritte e trasmissione di documenti venga sospeso fino a che non sia consentito l’accesso agli atti“.
1.2 Nel silenzio dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 cpa affidato ai seguenti motivi:
– “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,22 e ss.gg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di efficienza, economicità e celerità dell’azione amministrativa.“.
1.3 In data 6 febbraio 2024, con nota prot. n. 15580, l’Ufficio del Genio Civile di Palermo disponeva l’archiviazione dell’istanza di accesso proposta dalla ricorrente, ritenendola non ammissibile sulla base della seguente motivazione: “… si precisa che da una ricerca effettuata dall’Ufficio scrivente, risulta che tale procedimento è ascrivibile “ad attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.“.
1.4 Avverso detta ultima determinazione, con ricorso notificato in data 27 febbraio 2024 e depositato in pari data, la ricorrente proponeva motivi aggiunti, con cui sostanzialmente ella riproponeva avverso la determinazione espressa di diniego le medesime doglianze già opposte con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento di rigetto dell”stanza ostensiva formatosi per silentium.
2. In data 9 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l’Ufficio del Genio Civile di Palermo con memoria di stile.
2.1 In data 6 settembre 2024, l’Avvocatura dello Stato depositava memoria difensiva con cui, in via preliminare, chiedeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza sopravvenuta di interesse; nel merito, la difesa erariale instava per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
3. In data 11 marzo 2024, si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, che chiedeva l’estromissione del giudizio per difetto di legittimazione passiva, chiedendo la condanna alle spese a carico della ricorrente.
4. Il Condominio di –(omissis)– pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
5. All’udienza del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare va disposta l’estromissione dal giudizio del Comune di Palermo.
6.1 Invero, il presente giudizio ha ad oggetto la mancata ostensione di documenti amministrativi detenuti dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo e, pertanto, il Comune di Palermo risulta sguarnito di legittimazione passiva, non essendo il soggetto che detiene la documentazione oggetto dell’istanza di accesso.
7. L’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza sopravvenuta di interesse sollevata dall’Avvocatura dello Stato è infondata.
7.1 Deve osservarsi come il giudizio in materia di accesso agli atti, seppur formalmente impugnatorio, resta, nella sostanza, un giudizio sul rapporto, tendente ad accertare la titolarità del diritto della parte ricorrente ad ottenere i documenti richiesti con la corrispondente istanza.
7.2 In ragione di ciò, ritiene il Collegio che non possano applicarsi al giudizio ex art. 116 cpa gli stilemi propri dei giudizi impugnatori in senso stretto, di talché entrambi i ricorsi in scrutinio sono procedibili siccome tendenti ad ottenere il riconoscimento del medesimo bene della vita, senza che la sopravvenienza del provvedimento espresso di rigetto possa dispiegare effetti sull’interesse ad agire e, conseguenzialmente, sulla procedibilità del ricorso introduttivo.
8. Ciò posto in via preliminare, nel merito, i ricorsi sono infondati sulla base delle seguenti ragioni.
9. Va anzitutto rilevato come parte ricorrente abbia formulato un’istanza ostensiva a carattere onnicomprensivo e, in quanto tale, tendente ad ottenere copia di ogni documento afferente al procedimento di contestazione di pretesi abusi edilizi perpetrati sull’immobile in sua proprietà.
9.1 Tuttavia va rilevato che gli agenti accertatori, nel caso di specie, hanno operato anche nella qualità di agenti di Polizia Giudiziaria, in quanto essi hanno compiuto gli accertamenti necessari, acquisito le fonti di prova e hanno riferito al pubblico ministero per iscritto “… indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.” (art. 347 c.p.p.) e, pertanto, le risultanze dell’attività svolta in tale qualità ricade nell’alveo applicativo dell’art. 329 del c.p.p., che sancisce che: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria … sono coperti dal segreto …“.
9.2 Sul punto osserva il Collegio come la condivisibile giurisprudenza amministrativa abbia avuto modo di affermare che: “In presenza di un’indagine penale, la non ostensibilità degli atti o provvedimenti che possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine è limitata ai soli atti per i quali è stato disposto il sequestro e a quelli coperti da segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p., (cfr. TAR Catania, sez. III, 7 giugno 2017, n. 1943; in senso conforme Id., 2 febbraio 2017, n. 229; TAR Puglia, Lecce, 30 luglio 2014 n. 2331; C.d.S., sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170). Anche nel caso in cui la P.A. che trasmette all’Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio di tali funzioni, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/1990 (C.d.S., sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6117). “Ne discende che, ai fini della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi: a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall’Autorità giudiziaria, nel qual caso l’ostensione non sarà possibile; b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, nel qual caso, parimenti, l’ostensione non è possibile; c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all’Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di P.G., bensì nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l’accesso su tali atti” (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 16 gennaio 2014, n. 17: C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).” (Tar Lazio, Roma, Sezione I Ter, sentenza del 8 luglio 2024, n. 13694).
9.3 Nel caso all’esame, la mancata perimetrazione dell’istanza ostensiva o, rectius, l’onnicomprensività della sua formulazione non consente al Tribunale di verificare se la richiesta d’accesso abbia ad oggetto gli atti compiuti dagli agenti accertatori in qualità di organi dell’amministrazione (ipotesi sub c) della citata sentenza: atti ostensibili) ovvero se essa abbia ad oggetto la documentazione redatta dal medesimo personale nella duplice veste di agenti comunali accertatori e di ufficiali di polizia giudiziaria (ipotesi sub b) della citata sentenza: atti non ostensibili) e, per tale ragione, i ricorsi proposti risultano infondati.
9.4 Va, infatti, rammentato che, in tema di accesso agli atti, grava comunque sul ricorrente l’onere di indicare i documenti a cui egli chiede l’accesso al fine di consentire all’amministrazione prima e al giudice poi di verificarne l’ostensibilità.
10. Si osserva, infine, che la dicitura nell’atto di comunicazione di avvio del procedimento secondo cui gli atti afferenti al medesimo sono a disposizione dell’interessato va evidentemente riferita come fatta con esclusivo riferimento agli atti accessibili.
11 Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e da rigettare.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della costituita amministrazione e sono liquidate nella misura determinata in dispositivo; sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese nei confronti del Comune di Palermo; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Condominio di (omissis), stante la sua mancata costituzione in giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 OTT. 2024.
