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T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. IV, 16/07/2024, n.2268

Massima

L’esposto costituisce il presupposto dal quale ha origine un’attività amministrativa che si traduce prima in verifiche ispettive, e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi, a seguito dei quali vengono adottate ordinanze ovvero altri provvedimenti sanzionatori; la segnalazione non può costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l’atto finale adottato dalla pubblica amministrazione. La segnalazione è, infatti, meramente sollecitatoria dell’esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla P.A., senza acquisire efficacia probatoria; la conoscenza degli atti relativi a quest’ultima fase soddisfano, di norma, l’interesse conoscitivo del richiedente.

Supporto alla lettura

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’. Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

  • accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
  • accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi. Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
– amministrazioni dello Stato;
– aziende autonome;
– enti pubblici;
– concessionari di servizi pubblici.

L’accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento. E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTO e DIRITTO
1. Con nota prot. –(omissis)– del 21 agosto 2023, a seguito di “segnalazione telefonica corredata da immagini“, il Direttore del Distretto Sanitario di Sciacca formalizzava a carico di n. 4 operatori sanitari in servizio presso il PTE di Menfi, tra cui il ricorrente, un “richiamo verbale per allontanamento dal posto di lavoro e utilizzo improprio di ambulanza.“.

1.1 Il successivo 22 agosto, il ricorrente protocollava al –(omissis)-del Distretto Sanitario di Sciacca istanza di accesso agli atti, con cui egli richiedeva la comunicazione del nome del segnalante e il rilascio di copia della documentazione fotografica allegata all’esposto relativo all’episodio contestato in sede disciplinare.

1.3 Sennonché, con la nota prot.-(omissis)– del 27 settembre 2023, il Direttore del Distretto Sanitario di Sciacca diniegava l’accesso richiesto, per difetto di interesse alla ostensione della documentazione richiesta, conseguente all’archiviazione del procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente, disposta con nota prot. -OMISSIS- del 1 settembre 2023, per la sua estraneità ai fatti contestati.

2. Avverso la prefata nota, il dott.-OMISSIS- ha proposto il ricorso in scrutinio, con cui ha chiesto anche l’adozione dell’ordine di esibizione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 22 agosto 2023.

2.1 Il ricorso è affidato al seguente motivo:

– “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 24 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22,24 co. 7, 25 L. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 11 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI, ARBITRIO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.“.

In sostanza, il ricorrente ritiene di aver diritto ad accedere alla documentazione richiesta sulla base dell’art. 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione della strumentalità dell’accesso agli atti rispetto alla necessità di difendere in giudizio i propri interessi giuridici (cd. accesso difensivo).

3. In data 25 ottobre 2023, con memoria di stile, si è costituita in giudizio la ASP di Agrigento, che, in data 28 febbraio 2024, ha depositato memoria difensiva.

3.1 In particolare, la ASP di Agrigento ha anzitutto dedotto l’infondatezza del ricorso, perché il ricorrente non è (più) soggetto interessato alla indagine disposta, perché successivamente ritenuto estraneo ai fatti contestati.

3.2 Inoltre, la ASP ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché esso non è stato notificato ad alcuno dei controinteressati, dovendosi ritenere tali i due operatori sanitari (sig.ri (omissis)) ancora interessati dal procedimento disciplinare, perché nei loro confronti esso risulta tutt’ora pendente.

4. All’udienza camerale del 19 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile, nei sensi di seguito esposti.

6. Va premesso che l’istanza ostensiva proposta dal ricorrente ha ad oggetto il nominativo del segnalante e la documentazione fotografica posta a corredo della segnalazione.

7. Quanto alla richiesta avente ad oggetto il nominativo del segnalante, il ricorso è infondato.

7.1 Invero, la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che: “[L]’esposto costituisce il presupposto dal quale ha origine un’attività amministrativa che si traduce prima in verifiche ispettive, e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi, a seguito dei quali vengono adottate ordinanze ovvero altri provvedimenti sanzionatori; la segnalazione, pertanto, non può costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l’atto finale adottato dalla pubblica amministrazione.

La segnalazione è, infatti, meramente sollecitatoria dell’esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla P.A.; la conoscenza degli atti relativi a quest’ultima fase soddisfano, di norma, l’interesse conoscitivo del richiedente.

Pertanto, anche a voler prescindere dalla riservatezza dell’autore della segnalazione (che spesso è un dipendente del soggetto sottoposto ad attività ispettiva, soggetto, quindi, a rischio di ritorsione) emerge la sostanziale carenza di interesse alla conoscenza dell’autore dell’esposto: l’identificazione dell’autore della segnalazione, infatti, non è funzionale all’esigenza difensiva della società appellata.

Risulta quindi condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza dei TAR (cfr. TAR Piemonte sez. II, 10/05/2012, n. 537; T.A.R. Lazio sez. I, 04/02/2016, n. 1657; T.A.R. Emilia-Romagna) sez. II, 17/10/2018, n. 772) secondo cui allorquando l’accertamento di un illecito amministrativo sia fondato su autonomi atti di ispezione dell’Autorità amministrativa, l’esposto del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d’ufficio del procedimento, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che in tali evenienze, di regola, per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità di conoscere gli esposti al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze; ciò, del resto, corrisponde al fatto che, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell’esposto da parte del richiedente, se svincolata dalla preordinazione all’esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l’ordinamento non può tutelare.”.” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 1 marzo 2021, n. 1717).

7.2 Sulla base delle predette coordinate ermeneutiche, la richiesta di accesso al nominativo del segnalante non può essere accolta.

7.2.1 In generale, deve osservarsi come l’esposto non abbia rilievo in relazione all’esercizio dell’azione disciplinare, e ciò sia per le ragioni espresse dalla citata pronuncia sia, in modo dirimente, perché nel caso di specie il procedimento disciplinare è stato archiviato, come risulta per tabulas dalla documentazione in atti.

7.2.2 In particolare, quanto alla richiesta di accesso avente ad oggetto il nominativo del segnalante non sono state rappresentante dal ricorrente puntuali esigenze difensive tali da poter essere poste in bilanciamento con la riservatezza del medesimo segnalante e, più in generale, egli non ha rappresentato un interesse ostensivo che possa escludere nel caso in esame che la richiesta d’accesso sia finalizzata ad iniziative ritorsive, in quanto tali non meritevoli di tutela.

7.2.3 Peraltro, si osserva ancora come l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato richieda un nesso di strumentalità particolarmente intenso tra interesse all’accesso e interesse a difendere i propri interessi giuridici; l’organo apicale di Giustizia amministrativa ha invero precisato che: “In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare.” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 18 marzo 2021 nr. 4).

7.3 In definitiva, la richiesta d’accesso finalizzata alla acquisizione del nominativo del segnalante è infondata.

8. Quanto alla richiesta di accesso alle fotografie, è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, formulata dalla difesa della ASP di Agrigento.

8.1 In via generale, si osserva che ai sensi dell’art. 116, comma 1, cpa il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi va notificato nel termine decadenziale di trenta giorni decorrenti dal diniego di accesso alla amministrazione e “ad almeno un controinteressato“.

8.2 In generale, nel processo amministrativo, il controinteressato è individuato sulla base della concorrente sussistenza di un requisito formale e di un requisito sostanziale.

Sotto il profilo formale, occorre che si tratti di soggetto nominato nel provvedimento impugnato o, comunque, da esso evincibile; sul piano sostanziale, è controinteressato chiunque vanti un interesse, giuridicamente rilevante, opposto a quello del ricorrente.

8.3 In tema di diritto d’accesso, la qualifica di controinteressato è declinata in giurisprudenza nei seguenti termini: “Ai fini della qualifica di controinteressato rispetto al diritto all’accesso ai documenti, pertanto, non basta che un soggetto sia, in qualche modo, nominato nel documento richiesto, essendo necessario, invece, che costui sia anche titolare di un diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nello stesso documento. (Cons. Stato, Sez. III, 15/02/2022, n. 1118).

8.4 Nel caso in esame, da un lato, i soggetti ritratti nelle fotografie sono stati nominativamente indicati nel provvedimento di richiamo e, dunque, sono individuati nel procedimento ai cui atti si è chiesto di accedere e, dall’altro, essi sono sicuramente titolari di un diritto alla riservatezza, che si contrappone all’interesse ostensivo azionato dal ricorrente con il gravame all’esame.

8.5 Pertanto, la mancata notifica del ricorso nel termine decadenziale previsto dalla legge ad almeno uno di essi soggetti non può che comportare una pronuncia di inammissibilità.

9. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato quanto alla richiesta di ostensione del nominativo del segnalante, mentre va dichiarato inammissibile quanto alla richiesta delle fotografie allegate all’esposto e ritraenti soggetti titolari del diritto alla riservatezza non evocati in giudizio.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo rigetta, nei sensi indicati in motivazione.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita ASP di Agrigento, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente nonché ogni altro soggetto indicato negli atti di causa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 LUG. 2024.

Allegati

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