Massima

Nell’ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente ai coniugi ai sensi dell’art. 180 c.c. per i beni oggetto di comunione, rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi ad essere destinatario o a ricevere notificazione di provvedimenti, come quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell’altro coniuge. Conseguentemente, si può ritenere che, in mancanza di prove contrarie, anche l’altro proprietario abbia avuto conoscenza dell’atto notificato nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente.

Supporto alla lettura

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE

L’ordinanza di demolizione (o ingiunzione di demolizione), rappresenta un atto amministrativo mediante il quale il Comune, ordina la demolizione di un edificio non autorizzato, realizzato in modo abusivo o non conforme alla normativa edilizia vigente.

Nell’ambito delle pratiche abusive nel settore edilizio, vi sono diverse tipologie di infrazioni che possono portare all’emissione di un’ordinanza di demolizione:

  • lottizzazione abusiva: divisione di terreni in lotti edificabili senza autorizzazione;
  • lavori eseguiti senza permesso o in difformità edilizia: casi in cui vengono eseguiti lavori edilizi senza ottenere il permesso necessario o in totale difformità da esso senza rispettare la normativa vigente;
  • interventi abusivi su terreni pubblici: interventi eseguiti su terreni di proprietà pubblica senza autorizzazione, che compromettono l’utilizzo corretto del territorio destinato a fini pubblici;
  • difformità delle norme urbanistiche: qualsiasi intervento edilizio realizzato in difformità dalle norme urbanistiche e dai piani regolatori vigenti;
  • violazione di vincoli edilizi: opere eseguite in violazione dei vincoli edilizi imposti da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche, che possono riguardare la destinazione d’uso del terreno, il rispetto di zone inedificabili o la salvaguardia di aree di particolare interesse storico o ambientale.

Secondo quanto stabilito dall’art. 31 del D.P.R. 380/01, è compito del dirigente o del responsabile dell’ufficio comunale esercitare il potere di vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia. Dopo aver accertato l’abuso edilizio, il Comune emette un’ordinanza di demolizione, pubblicata sul sito istituzionale e comunicata anche al Prefetto.

Il destinatario ha 60 giorni per impugnare l’ordinanza davanti al T.A.R. o presentare una richiesta di sanatoria. Se non viene avviato alcun procedimento di sanatoria nei 90 giorni successivi, la Polizia Municipale verifica l’adempimento dell’ordinanza.

Data la natura dell’ordinanza, che impone la demolizione entro 90 giorni e il cui termine, se non prorogato, porta alla confisca automatica del bene, la fase cautelare durante il processo di impugnazione riveste un ruolo fondamentale, infatti, il decorso dei 90 giorni previsti dalla legge, può essere interrotto solo mediante sospensione decisa dal giudice amministrativo su richiesta della parte ricorrente. Questa sospensione congela il termine e impedisce la confisca automatica del bene non demolito.

L’ordinanza di demolizione non sempre viene immediatamente eseguita, e ciò può determinare una serie di implicazioni e difficoltà di cui è essenziale essere consapevoli. Una delle prime conseguenze che possono manifestarsi in caso di mancata esecuzione dell’ordine di demolizione è l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Inoltre, secondo quanto sancito dall’art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/01, se il responsabile dell’abuso non demolisce conripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica, il bene e l’area su cui è stato costruito illegalmente diventano proprietà gratuita del Comune.

In caso di accertamento di inottemperanza, ossia se l’abuso edilizio non viene rimosso entro il termine di 90 giorni fissato dall’ordinanza demolitoria, le sanzioni pecuniarie previste dal D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) possono variare da 2.000 a 20.000 euro.

Dopo aver ricevuto l’ordine di demolizione, è possibile presentare un’istanza di sanatoria per l’abuso edilizio (o accertamento di conformità), per ottenere il permesso di costruire in sanatoria o per richiedere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA in sanatoria) o la CILA tardiva.

L’istanza di sanatoria può essere presentata anche se è già stato presentato un ricorso al Giudice Amministrativo contro l’ordine di demolizione, entro un termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento. In questo caso, l’ordine di demolizione viene temporaneamente sospeso in attesa del completamento del nuovo e separato procedimento relativo alla sanatoria dell’abuso edilizio.

Le situazioni in cui un’ordinanza di demolizione può decadere sono le seguenti:

  • se l’ordine di demolizione risulta sproporzionato rispetto alla gravità dell’abuso commesso;
  • se è in corso un processo di regolarizzazione (sanatoria), la demolizione può essere sospesa e poi annullata;
  • in casi in cui il ripristino dello stato originario risulta impossibile senza danneggiare irreparabilmente la parte dell’edificio costruita correttamente (fiscalizzazione dell’abuso edilizio

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un immobile censito al NCEU al foglio –(omissis)– del Comune di Erice, rispetto al quale non è mai stato adottato ordine di demolizione a seguito del diniego di sanatoria.

Trascorsi circa 20 anni il Comune di Erice ha notificato l’ordinanza n. –(omissis)-con cui ha ordinato lo sgombero dei locali di proprietà comunale e dell’area circostante, al fine di consentire l’immissione in possesso e l’avvio delle operazioni di demolizione dei fabbricati.

Tanto premesso, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe per:

I Violazione dell’art. 31 comma 5 dpr n. 380 del 2001. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Violazione ed errata applicazione del dpr 380 del 2001- violazione della l. 241/1990- violazione dei princi8pi generali del diritto in tema di atto e procedimento amministrativo- violazione art. 42 e 97 carta costituzionale- eccesso di potere difetto di presupposti- violazione del giusto procedimento; stante l’omessa notifica degli atti presupposti.

Il Comune si è costituito in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato. In via pregiudiziale ha eccepito la tardività dell’impugnazione stante la notifica dell’ordine di demolizione alla coniuge del ricorrente, –(omissis)-.

Con memoria ex art. 73 cpa il Comune ha rappresentato che il ricorrente ha provveduto al rilascio dell’immobile.

In sede di memoria il ricorrente, dando atto del sopravvenuto difetto di interesse, ha insistito per la condanna del Comune alle spese.

La causa – assegnata al relatore in data 12.12.2023- è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento svolta con modalità telematiche del 13 febbraio 2024.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, atteso che il ricorrente ha ottemperato al rilascio dell’immobile e non ha dunque alcun interesse all’annullamento dell’atto impugnato.

L’unico motivo di ricorso può essere scrutinato al limitato fine della regolazione delle spese di lite.

Il Comune ha comprovato che l’ordine di demolizione è stato notificato alla coniuge del ricorrente, –(omissis)-, producendo copia del ricorso da quest’ultima intentato proprio avverso l’ordine di demolizione. Com’è stato affermato in maniera condivisibile dalla giurisprudenza: “Nell’ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente ai coniugi ai sensi dell’art. 180 c.c. per i beni oggetto di comunione, rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi ad essere destinatario o a ricevere notificazione di provvedimenti, come quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell’altro coniuge. Conseguentemente, si può ritenere che, in mancanza di prove contrarie, anche l’altro proprietario abbia avuto conoscenza dell’atto notificato nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente” (Cga sent. n. 71/2023). Non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente non sia stato posto a conoscenza, attraverso la propria coniuge, dell’ordine di demolizione, onde l’infondatezza della censura di ordine procedimentale articolata.

La spontanea esecuzione all’ordine di rilascio, malgrado la infondatezza della prospettazione del ricorrente, giustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 APR. 2024.

Allegati

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