Trascorsi circa 20 anni il Comune di Erice ha notificato l’ordinanza n. –(omissis)-con cui ha ordinato lo sgombero dei locali di proprietà comunale e dell’area circostante, al fine di consentire l’immissione in possesso e l’avvio delle operazioni di demolizione dei fabbricati.
Tanto premesso, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe per:
I Violazione dell’art. 31 comma 5 dpr n. 380 del 2001. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Violazione ed errata applicazione del dpr 380 del 2001- violazione della l. 241/1990- violazione dei princi8pi generali del diritto in tema di atto e procedimento amministrativo- violazione art. 42 e 97 carta costituzionale- eccesso di potere difetto di presupposti- violazione del giusto procedimento; stante l’omessa notifica degli atti presupposti.
Il Comune si è costituito in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato. In via pregiudiziale ha eccepito la tardività dell’impugnazione stante la notifica dell’ordine di demolizione alla coniuge del ricorrente, –(omissis)-.
Con memoria ex art. 73 cpa il Comune ha rappresentato che il ricorrente ha provveduto al rilascio dell’immobile.
In sede di memoria il ricorrente, dando atto del sopravvenuto difetto di interesse, ha insistito per la condanna del Comune alle spese.
La causa – assegnata al relatore in data 12.12.2023- è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento svolta con modalità telematiche del 13 febbraio 2024.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, atteso che il ricorrente ha ottemperato al rilascio dell’immobile e non ha dunque alcun interesse all’annullamento dell’atto impugnato.
L’unico motivo di ricorso può essere scrutinato al limitato fine della regolazione delle spese di lite.
Il Comune ha comprovato che l’ordine di demolizione è stato notificato alla coniuge del ricorrente, –(omissis)-, producendo copia del ricorso da quest’ultima intentato proprio avverso l’ordine di demolizione. Com’è stato affermato in maniera condivisibile dalla giurisprudenza: “Nell’ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente ai coniugi ai sensi dell’art. 180 c.c. per i beni oggetto di comunione, rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi ad essere destinatario o a ricevere notificazione di provvedimenti, come quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell’altro coniuge. Conseguentemente, si può ritenere che, in mancanza di prove contrarie, anche l’altro proprietario abbia avuto conoscenza dell’atto notificato nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente” (Cga sent. n. 71/2023). Non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente non sia stato posto a conoscenza, attraverso la propria coniuge, dell’ordine di demolizione, onde l’infondatezza della censura di ordine procedimentale articolata.
La spontanea esecuzione all’ordine di rilascio, malgrado la infondatezza della prospettazione del ricorrente, giustifica la compensazione integrale delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 APR. 2024.
