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T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. I, 17/01/2022, n. 34

Massima

In tema di istruzione, un’ordinanza sindacale che limita la didattica in presenza può essere sospesa se non trova fondamento in specifiche disposizioni di legge e se lede il diritto fondamentale all’istruzione, soprattutto in assenza di una situazione di eccezionale e straordinaria necessità.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2022, proposto dai Signori
(omissis), (omissis), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui loro figli minori, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, Via (omissis);

contro

Comune di Agrigento, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero dell’Istruzione e Presidenza Regione Siciliana, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia e previa misura cautelare monocratica,

dell’Ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 9 del 14.01.2022, con oggetto” Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. Misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema scolastico del territorio del Comune di Agrigento”. Sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale dal 15.01.2022 al 24.01.2022” e di tutti gli atti e provvedimenti normativi pregressi, presupposti, conseguenti e, comunque, connessi ancorché non conosciuti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il proprio decreto n. 22/2022 del 14.01.2022 con il quale è stato sospeso provvedimento analogo a quello oggi impugnato sul presupposto:

– della riconduzione della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 alla competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale [art. 117, comma 2, lett. q), Cost.], comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla (Corte Costituzionale sent. n. 37/2021);

– della ricostruzione del quadro normativo statale nel senso della prioritaria indicazione di garantire lo svolgimento dell’attività didattica in presenza e della ritenuta assenza di “spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto già regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario e tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento con il diverso valore del diritto alla istruzione è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera e ad esso rimessa”;

Ritenuto che l’art. 1, co. 4, del D.L. 06/08/2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – nel testo modificato dalla legge di conversione 24/09/2021 n. 133 e dall’art. 16 del D.L. 24/12/2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” – prevede che fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa (grassetto dell’estensore) e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.”;

Considerato che:

– l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 13.01.2022, con la quale è stata istituita la c.d. “zona arancione” per il territorio del Comune di Agrigento, dispone l’applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale;

– né l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 7.01.2022 – il cui art. 2 sembrerebbe estendere alle zone arancioni la facoltà di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. 06/08/2021, n. 111, ma appare non tenere conto della modifica all’originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione, nel senso della limitazione alle sole zone rosse della possibilità di adozione di provvedimenti in deroga alle prescrizioni nazionali – nè la direttiva interassessoriale prot. n. 110 del 12.01.2022 (Istruzione e formazione professionale e Sanità) – per altro probabilmente adottata in attuazione della citata Ordinanza n. 1/2022 – possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid19;

Ritenuto che:

– la impossibilità di attendere la trattazione dell’istanza in sede collegiale, senza che nelle more venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei minori, integra i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione della invocata tutela cautelare;

– che debba conseguentemente accogliersi l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendersi l’esecutività dell’impugnata ordinanza sindacale, con l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici così come regolati dalla normativa emergenziale di rango primario;

 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende gli effetti della ordinanza impugnata.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10.02.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Palermo il giorno 17 gennaio 2022.

Allegati

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