• Home
  • >
  • T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. I, 14/01/2022, n. 22

T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. I, 14/01/2022, n. 22

Massima

Le ordinanze sindacali che dispongono la sospensione dell’attività didattica in presenza, in assenza di dati concreti e specifici a supporto e in contrasto con i dati regionali, sono illegittime, in quanto la disciplina dell’attività scolastica è già regolata dalla normativa nazionale, che tutela in modo bilanciato sia il diritto alla salute che quello all’istruzione.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2022, proposto dai Signori
(omissis) e nella qualità di genitore di (omissis) genitore di (omissis) nate a (omissis) nato a (omissis) nella qualità di genitore di (omissis) in proprio e nella qualità di genitore di (omissis) C.F. (omissis) in proprio e nella qualità di genitore di (omissis), che formulano il presente ricorso nella qualità di genitori esercenti la potestà sui loro figli minori frequentanti vari Istituti Scolastici pubblici e privati secondari di primo e secondo grado nel Comune di Agrigento, rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, Via (omissis);

contro

Comune di Agrigento, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero dell’Istruzione, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, previa misura cautelare monocratica

dell’Ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 6 del 12.01.2022, con oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.l.g.s n. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da Covid-19 nel sistema scolastico nel territorio della Città di Agrigento” con la quale è stata disposta “La sospensione dell’attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni degli istituti pubblici e privati del territorio del Comune di Agrigento a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022; La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema primario degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune di Agrigento a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la l’applicazione della didattica a distanza; La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema secondario di primo e secondo grado degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune di Agrigento a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la l’applicazione della didattica digitale integrata”.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto il proprio decreto n. 20/2022 del 13.01.2022 ed il successivo deposito di prova del perfezionamento della notifica al comune di Agrigento;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2021 che riconduce la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 alla competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale [art. 117, comma 2, lett. q), Cost.], comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla, rilevando che, a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche, radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività;

Ritenuto che, per quanto riguarda lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19:

– l’art. 1 del D.L. 6.8.2021, n.111 (“Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, prevede (primo comma) che “nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia (…) e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”; ciò non senza individuare, al secondo comma, misure per prevenire il contagio espressamente finalizzate a “consentire lo svolgimento in presenza” dei servizi e delle attività didattiche e scolastiche in questione;

– il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione primaria”), pubblicato in G.U. 7 gennaio 2022, n.4, sul presupposto della “straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica“ e di “rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus”, ha dettato ulteriori disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale, dettando all’art. 4 la disciplina della “gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” (e, segnatamente: sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell’infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primarie; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di “almeno due casi di positività nella classe”, ecc.) e predisponendo, altresì, all’art. 5 “misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica”;

Considerato che non sembra quindi residuare spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto già regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario e tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento con il diverso valore del diritto alla istruzione è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera e ad esso rimessa;

Considerato, altresì, che:

– con DD.AA. regionali dell’istruzione e della formazione professionale nn. 3 e 4 del 2022, la riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie è già stata rimandata di tre giorni (dal 10.01. al 13.01.) e che la data di ripresa delle attività scolastiche è stata confermata con nota regionale interassessoriale (Istruzione e formazione professionale e sanità, prot. 110/Gab del 12.01.2022) con la quale sono state ribadite le misure previste dal citato art. 4 d.l. n. 1/2022 per le ipotesi di riscontro di casi di positività nelle classi;

– il comune di Agrigento è attualmente in “zona gialla” come tutta la Regione Sicilia (ad eccezione dei comuni oggetto di specifiche ordinanze del presidente della Regione) e non risulta che la segnalazione dell’ASP abbia determinato l’assunzione di ulteriori determinazioni da parte delle Autorità sanitarie regionali;

– l’ordinanza impugnata non reca alcuno specifico dato di diffusione della pandemia nella popolazione, scolastica e non, che possa smentire quelli esposti dalla Regione Sicilia nella citata nota interassessoriale o quelli posti a fondamento della classificazione nazionale del territorio regionale, né reca alcun altro concreto e specifico dato a sostegno oltre a manifestare un generico timore della possibilità di aggravamento della situazione epidemiologica e l’auspicio “che il Governo regionale e le autorità sanitarie assumano proprie iniziative, intervenire per assicurare la sicurezza del territorio che in considerazione del vertiginoso aumento di casi positivi al contagio da covid 19, possono determinare l’intasamento dei presidi ospedalieri del bacino di riferimento”;

– che nessuna altra misura cautelativa risulta adottata, al di fuori del campo delle attività scolastiche;

Ritenuto che:

– la impossibilità di attendere la trattazione dell’istanza in sede collegiale senza che nelle more venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei minori, tenuto conto della temporaneità della misura comunque in astratto pure prorogabile, integra i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione della invocata tutela cautelare;

– che debba conseguentemente accogliersi l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendersi l’esecutività dell’impugnata ordinanza, con l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici così come regolati dalla normativa emergenziale di rango primario;

 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende gli effetti della ordinanza impugnata.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10.02.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Palermo il giorno 14 gennaio 2022.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi